La paglia, gli sfalci e le potature del verde urbano, e i materiali agricoli o forestali naturali non pericolosi non sono più rifiuti; Si aprono nuovi scenari di impiego, dalla produzione di energia rinnovabile alla chimica verde. Mente i costi di tracciabilità della biomassa passano agli Operatori Elettrici.
A prevederlo è il Collegato Agricoltura – Legge 28 luglio 2016, n. 154 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.186 del 10 agosto 2016 – entrato in vigore il 25 agosto, che modifica il così l’articolo 185 del Testo Unico Ambientale
Tra le principali novità del provvedimento, gli sfalci e le potature del verde urbano rientrano nella categoria dei sottoprodotti – e non più dei rifiuti – rendendo così possibile il loro utilizzo a fini energetici.
Infatti sono esclude dalla definizione di rifiuto contenuta nel codice ambientale le materie fecali, la paglia, gli sfalci e le potature, nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o con cessione a terzi.
L’esclusione di questa tipologia di residui dall’ambito di applicazione dal regime rifiuti, apre nuovi scenari di impiego, dalla produzione di energia rinnovabile alla chimica verde, nell’ottica europea di promozione dell’economia circolare.
Infatti la nuova norma modifica la lettera f) del comma 1 dell’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti. Quindi non rientrano nel campo di applicazione in materia di gestione dei rifiuti « le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana».
Questa novità potrebbe collegarsi all’altra grande opportunità prevista per il mondo agricolo. Infatti la Legge estende anche alle aziende agricole l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato. Purchè abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
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Infine la Legge prevede l’imputazione dei costi delle attività di controllo legate alla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica ai destinatari degli incentivi.
Pertanto dal 2017 gli operatori elettrici con impianti incentivati con gli ex Certificati Verdi pagheranno i costi delle attività di controllo legate alla tracciabilità delle biomasse da filiera corta e accordi quadro, svolti dal Ministero delle politiche agricole. I corrispettivi saranno direttamente fatturati dal GSE per poi essere girati al Mipaaf. Tutto dovrà essere regolamentato da apposito decreto interministeriale (da emanare entro 60 gg). .
Ad oggi, i ritardi cronici per ottenere le certificazioni da parte del Ministero delle politiche agricole (da emettere entro il 30 maggio) determinano gravi problematiche alle società agricole. Che di fatti sono costrette ad incassare il 60% dell’incentivo dopo oltre 1 anno e mezzo rispetto alle spesse di produzione sostenute. Per questo le Società Agricole interessate si aspettano la definizione di quote proporzionate, criteri equi e tempistiche efficienti. Inoltre, con l’introduzione del nuovo incentivo GRIN (in sostituzione dei vecchi CV), la possibilità di incassare il 90% dell’incentivo con regolarità mensile e il conguaglio finale del 10% a conclusione delle verifiche di tracciabilità della biomassa, entro il 30 maggio.