Il Conto termico delude nuovamente le aspettative, con la pubblicazione della graduatoria dei Registri al 28 luglio per gli interventi di istallazione delle pompe di calore e caldaie a biomassa di potenza superiore a 500kW e inferiore a 1000kW.
Con una spesa annua pari a meno di 670 mila euro, relativa a soli 19 interventi ammessi in graduatoria, solo 2 progetti di aziende agricole e nessun progetto presentato dalla Pubblica Amministrazione.
Così è intervenuto il D.Lgs. 102/2014 (e Allegati) – in attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica – introducendo alcune modifiche al D.M. 28/12/2012. In particolare si segnala che tutti i soggetti privati potranno accedere ai benefici del Conto Termico, per gli interventi di cui all’art. 4 comma 2 del Decreto, indipendentemente dal fatto di essere titolari di redditi d’impresa o agrari. Nel nuovo perimetro dei soggetti ammessi sono compresi, pertanto, anche Onlus, Parrocchie, Enti ecclesiastici e di culto in genere (vedi aggiornamento FAQ > Conto Termico A) 4)
Inoltre l’incentivo erogato ai sensi del D.M. 28/12/2012 non potrà eccedere il limite del 65% delle spese sostenute, comprensive di IVA – dove essa costituisce un costo – e attestate tramite fatture e bonifici. Qualora l’ammontare dell’incentivo superi il limite introdotto, questo verrà ricalcolato dal GSE in sede di istruttoria tecnico-amministrativa.
Le novità introdotte dal D.Lgs. 102/2014 saranno applicate dal GSE nella valutazione delle richieste di incentivo inviate al GSE dopo il 19 luglio 2014.
Precisiamo inoltre, che l’ammissione in graduatoria non garantisce l’accesso agli incentivi che rimane subordinato alla verifica del rispetto di tutti i requisiti previsti dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, inclusi quelli relativi ai criteri di priorità previsti dal Decreto, nonché alla verifica dell’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 23 del D.lgs. 28/2011.
Anche in considerazione del carattere concorsuale della procedura, si precisa che le caratteristiche generali dell’intervento, dichiarate nell’ambito della richiesta di iscrizione al Registro, devono essere rispettate in fase di realizzazione, pena la decadenza dall’iscrizione al Registro e/o la mancata ammissione agli incentivi.
Si ricorda che le richieste di incentivazione devono essere inviate esclusivamente servendosi del Portaltermico tramite le funzionalità dedicate agli interventi iscritti al Registro.
Si precisa inoltre che il Soggetto Responsabile deve presentare la richiesta di accesso agli incentivi entro 60 giorni dalla conclusione dell’intervento o, per gli interventi già conclusi, entro 60 giorni dalla data odierna, data di pubblicazione della graduatoria, pena la non ammissibilità agli incentivi.
Il termine di dodici mesi entro il quale gli interventi devono essere realizzati, decorre dalla data odierna. Al riguardo, si ricorda che il mancato rispetto di tale termine comporta l’applicazione di una decurtazione del coefficiente di valorizzazione di riferimento, previsto all’Allegato II del Decreto, del 5% per ogni mese di ritardo rispetto al predetto termine, nel limite massimo di 6 mesi di ritardo.
I termini sono da considerarsi al netto dei ritardi imputabili a eventi calamitosi che risultino attestati dall’Autorità competente. Decorso il termine massimo di 6 mesi, il Soggetto Responsabile decade dal diritto all’accesso agli incentivi e il GSE provvede ad escludere l’intervento dalla relativa graduatoria.
Approfondimenti :
– Consulta le graduatorie di Luglio 2014