È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”.
Il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del DL 145/2013 senza modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera, con 121 voti favorevoli e 91 contrari, l’Aula dato il via libera definitivo al disegno di legge n. 1299 di conversione in legge.
Il provvedimento, che non ha subito modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera, è composto da 15 articoli e molte misure dovranno essere attuate attraverso l’emanazione di decreti ministeriali.
L’articolo 1 contiene misure volte a ridurre i prezzi dell’energia elettrica e disposizioni riguardanti i condomini, la certificazione energetica degli edifici, l’energia geotermica e la centrale a carbone del Sulcis, con uno specifico incentivo per la realizzazione di una centrale elettrica a stoccaggio di anidride carbonica.
Le principali novità introdotte in tema di energia riguardano:
Il prezzo dell’energia elettrica per gli utenti non serviti dal mercato libero, dovrà tenere conto dell’effettivo andamento orario dei prezzi dell’energia elettrica.
Dal 1° gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas sono pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale orario nel caso in cui l’energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull’energia prodotta, ad eccezione dell’energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 kW e da impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 kW.
Resta lo “Spalma incentivi”, ma con qualche novità, il decreto attuativo di rimodulazione degli incentivi dovrà prevedere un periodo residuo di incentivazione, al di sotto del quale non si applica l’esclusione, per gli operatori che non accettano la rimodulazione, dagli incentivi in caso di interventi quali i potenziamenti o i rifacimenti, tale periodo residuo non può comunque scadere prima del 31 dicembre 2014 e può essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessità degli interventi medesimi.
Il decreto prevede anche l’incarico all’Autorità per l’energia elettrica e il gas di ridefinire gli oneri generali di sistema applicati al consumo di gas a carico dei clienti finali, con l’obiettivo di ridurne il costo per le imprese energivore.