il Disegno di Legge Stabilità approda oggi in Aula, confermando modifiche significative per il settore agroenergetico

15 Dicembre 2015

Categoria:Tecnologie
Risorsa:Normativa


Modifiche significative per il settore agroenergetico nel ddL Stabilità: 96 milioni annui dall’aumento IVA del pellet che passa al 22% e  proroga per l’assimilazione a reddito agricolo della produzione di energia rinnovabile.

Lunedì mattina si sono conclusi i lavori in commissione Bilancio alla Camera per quanto riguarda il ddL Stabilità 2016 (n. 3444), che approda in Aula oggi con due significative modifiche alla disciplina fiscale del settore agricolo che interessano i produttori di energia rinnovabile.

L’IVA sul pellet torna al 22%, con effetti positivi di gettito stimati in 96 milioni annui a decorrere dal 2016. Infatti nel corso dell’esame presso il Senato, è stato soppresso il comma che prevedeva la riduzione, dal 22% al 10%, dell’Iva sul pellet. I proventi però saranno posti a incremento del Fondo ISPE – ISTITUTO DI STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA;

La proroga per l’assimilazione a reddito agricolo della produzione di energia rinnovabile anche per il 2015. Infatti solo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa), la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse (ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile) e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti che rivestono la qualifica di società agricola (di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. n. 442/1997.

Per la stima degli effetti finanziari, si ripropone la stima di norme analoghe – introdotte in via transitoria per l’anno 2014 (Articolo 22 del D.L. n. 66/2014) e per l’anno 2015 (Articolo 12 del DL n. 192/2015) – alle quali sono stati ascritti effetti finanziari, in termini di competenza, pari a 14 milioni annui. Per gli effetti di cassa, si considera quindi un acconto del 75% che non rileva nel primo anno. Pertanto gli effetti stimati IRPEF/IRES saranno di 24,5 milioni di euro per il 2017 e 14,0 milioni di euro per il 2018.

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo, con nota del Ministero dell’economia e finanza, ha chiarito – con riferimento al comma 518 – che la percentuale del 24,2% (ridotta prudenzialmente al 20%) è riferita ai redditi dei terreni soggetti ad IMU ed esenti da IRPEF a seguito dell’introduzione del DL 4/2015. Nella legge di stabilità 2013 era stata utilizzata una percentuale più elevata (45%) in quanto riferita a tutti i redditi agrari soggetti a IMU ed esenti da Irpef.

Con riferimento ai commi da 519 a 521 il Governo ha precisato, in merito alla richiesta di considerare un possibile effetto incentivante determinato dalla minore tassazione, che la norma “non rappresenta un regime agevolativo, ma esclude tali produzioni secondo determinati limiti da una tassazione più pesante. La stima non considera di conseguenza i possibili effetti di incentivo perché realizzata come differenziale rispetto a quanto già scontato nel bilancio dello Stato”.

Inoltre, con riferimento alla stima degli effetti di cassa (per cui non sono ascritti effetti nel primo anno di applicazione), il Governo – riportando le stime ascritte a legislazione vigente e a legislazione variata – chiarisce che, poiché il regime introdotto a regime dalla norma in esame è vigente nel 2015 in via transitoria, il minore acconto 2016 risulta già scontato nei tendenziali in quanto determinato in base al metodo storico sui redditi 2015.

Approfondimenti :

  A.C. 3444 Legge di Stabilità

ITER del Disegno di Legge