il GSE intensifica i controlli. Le violazioni più rilevanti tra gli impianti rinnovabili non fotovoltaici

14 Aprile 2017

Categoria:Tecnologie
Risorsa:Normativa

Dal 2001 il GSE_Gestore dei Servizi Energetici controlla gli impianti a fonte rinnovabile incentivati al fine di verificare la legittimità delle pratiche di incentivazione e interviene, in presenza di anomalie, per recuperare gli incentivi indebitamente ottenuti disponendo il decadimento della tariffa assegnata.

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Il 31 Gennaio 2014 è stato emanato il Decreto Controlli (in attuazione dell’art. 42 del D.Lgs. N°28 del 03/03/2011) che individua le modalità organizzative e operative dei controlli, le attività in carico ai vari soggetti coinvolti, gli aspetti degli impianti oggetto di controllo e la lista delle violazioni rilevanti in conseguenza delle quali il GSE può disporre la sospensione o la decadenza degli incentivi, con l’integrale recupero delle somme già erogate.

Negli ultimi anni queste verifiche si sono intensificate. Nel 2015 il GSE ha condotto 3.464controlli (84,6% fotovoltaico, 7,2% FER, 2,3% termico, 4,2% efficienza energetica), con oltre 2290 sopralluoghi, attestando violazioni in 504 procedure che hanno portato alla revoca e recupero degli incentivi percepiti per un valore di 106,6 milioni di euro e una stima del mancato esborso pari a 1.294,7 milioni. Le violazioni accertate per soli 116 impianti rinnovabili non fotovoltaici pesano per oltre 1.115 milioni di euro sulla stima del mancato esborso.

In generale, a seconda della tipologia e della gravità delle violazioni accertate si possono configurare le seguenti modalità di recupero delle somme erogate e/o da erogare: Decadenza dalle tariffe incentivanti; Riconfigurazione della tariffa incentivante; Ridefinizione della potenza incentivata; Mancato riconoscimento degli incentivi in parte del periodo di incentivazione.

 

Le principali cause di decadenza degli incentivi rilevati sono:

•  presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi

•  violazione del termine per la presentazione dell’istanza di incentivazione e, nel caso in cui sia determinante ai fini dell’accesso degli incentivi, la violazione del termine per l’entrata in esercizio

•  indisponibilità della documentazione da tenere presso l’impianto, nel caso in cui se ne sia già accertata l’assenza nell’ambito di una precedente attività di controllo

•  manomissione degli strumenti di misura dell’energia incentivata

•  alterazione della configurazione impiantistica, non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento dell’energia incentivata

•  interventi di rifacimento e potenziamento realizzati in difformità dalle norme di riferimento ovvero da quanto dichiarato in fase di qualifica o di richiesta dell’incentivo

•  inefficacia del titolo autorizzativo per la costruzione ed esercizio dell’impianto

•  insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto, per l’accesso agli incentivi ovvero autorizzativi

•  utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati.

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APPROFONDIMENTI:

DM 31 gennaio 2014 Decreto Controlli