Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, beneficiano di condizioni agevolate.
La Legge 1-8-2012 n. 122, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, pubblicata nella Gazz. Uff. 3 agosto 2012, n. 180, prevede che :
Ø Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013.
Ø Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell’entrata in esercizio.
Ø Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 6 giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013»;
Pertanto si precisa che:
· Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell’entrata in esercizio.
· Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 6 giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data ( ovvero l’8 giugno 2012) qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013.
· Infine, in riferimento alle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, il GSE ha chiarito le “Modalità di accesso al vecchio meccanismo di incentivazione, ai sensi dell’art. 8 della Legge 1-8-2012 n. 122″ nel manuale delle PROCEDURE APPLICATIVE DEL D.M. 6 LUGLIO 2012 CONTENENTI I REGOLAMENTI OPERATIVI PER LE PROCEDURE D’ASTA E PER LE PROCEDURE DI ISCRIZIONE AI REGISTRI.
Le MODALITà DI ACCESSO AGLI INCENTIVI PER GLI IMPIANTI A FONTE RINNOVABILE DIVERSI DAL FOTOVOLTAICO , ai sensi dell’art. 8 della Legge 122/2012 :
Ai sensi della Legge 122/2012 (art. 8, comma 7), gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente e con titolo autorizzativo antecedente alla data del 6 giugno 2012, possono accedere agli incentivi vigenti alla medesima data (D.M. 18 dicembre 2008), senza alcuna riduzione percentuale, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013.
Ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al D.M. 18 dicembre 2008, ai sensi dell’art. 8, comma 7, della Legge 122/2012, i Soggetti Responsabili sono tenuti a:
a) comunicare al GSE la data di entrata in esercizio improrogabilmente entro il mese successivo alla stessa data;
b) presentare la domanda per il riconoscimento della qualifica IAFR (art. 4 D.M. 18 dicembre 2008) entro il sesto mese successivo alla data di entrata in esercizio.
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Si richiama l’attenzione sull’importanza dei termini sopra indicati, giacché il mancato rispetto degli stessi comporta: – per gli impianti entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2013, l’inammissibilità agli incentivi di cui al D.M. 18 dicembre 2008; – per gli impianti entrati in esercizio tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013, l’inammissibilità agli incentivi di cui al D.M. 18 dicembre 2008, ai sensi dell’art.8, comma 7, della Legge 122/2012, fatta salva la possibilità di presentare richiesta di accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012. |
Per tutti gli impianti la comunicazione di entrata in esercizio deve essere resa mediante l’apposito modello disponibile sul sito del GSE e allegato alle presenti Procedure Applicative (Allegato 12).
Il Soggetto Responsabile è tenuto ad annullare tempestivamente l’eventuale richiesta di iscrizione al Registro o domanda di partecipazione alla Procedura d’Asta, utilizzando l’apposita funzionalità del Portale FER-E.
Si precisa infine che, fatto salvo il rispetto dei requisiti richiesti, possono accedere agli incentivi di cui al D.M. 18 dicembre 2008, ai sensi dell’art. 8, comma 7, della Legge 122/2012, anche gli impianti che hanno presentato domanda di iscrizione ai Registri e alle Procedure d’asta di cui al D.M. 6 luglio 2012, fermi restando gli adempimenti già rappresentati al paragrafo precedente .
Consulta :
– l’articolo E’ legge il Dm sisma Emilia, disposizioni per gli impianti a fonti rinnovabili
– il Manuale del GSE : PROCEDURE APPLICATIVE DEL D.M. 6 LUGLIO 2012 CONTENENTI I REGOLAMENTI OPERATIVI PER LE PROCEDURE D’ASTA E PER LE PROCEDURE DI ISCRIZIONE AI REGISTRI