Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legge del 31 agosto 2013 n. 102 “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”, si è provveduto ad abolire la prima rata 2013 dell’imposta municipale per i terreni agricoli e fabbricati rurali, e dei relativi impianti fotovoltaici realizzati in connessione con le attività agricole.
Il provvedimento fa seguito al decreto legge del 21 maggio 2013 n. 54 “Interventi urgenti in tema di sospensione dell’imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo”, aveva già sospeso il pagamento della prima rata IMU , in scadenza il 17 giugno.
Secondo quanto stabilito dalla Nota dell’Agenzia del Territorio n. 3189 del 6 giugno 2012, infatti, “agli immobili ospitanti le installazioni fotovoltaiche, censiti autonomamente e per i quali sussistono i requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità, nel caso in cui ricorra l’obbligo di dichiarazione in catasto (…) è attribuita la categoria D/10 – fabbricati per funzioni produttive connesse a attività agricole”.
Ricordiamo che la norma prevede l’abolizione della prima rata 2013 , gli imprenditori agricoli possono ragionevolmente sperare nell’annullamento della seconda rata come enunciato dal Governo.