È stato finalmente pubblicato sul supplemento ordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile il decreto del ministero delle Politiche agricole 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”, il decreto di revisione del DM 7 aprile 2006, in materia di utilizzazione agronomica. Il nuovo dispositivo abroga e sostituisce il precedente, disciplinando l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue assimilate alle acque domestiche e del digestato proveniente da impianti di produzione di biogas.
Il provvedimento, in attuazione del decreto-legge Sviluppo 83/2012, definisce le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all’efficienza, ai concimi di origine chimica, nonché le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura. Stabilisce inoltre i criteri e le norme tecniche generali per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e dalle acque reflue provenienti dalle aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari.
Rimane sostanzialmente invariato il regime delle comunicazioni e dei divieti e limiti allo spandimento, già stabiliti dalla normativa previgente. Tra le novità introdotte dal decreto:
– le definizioni di digestione anaerobica, di impianto di digestione anaerobica e di digestato (articolo 3, comma 1, lettere n), o) e p));
– l’introduzione di un criterio di flessibilità nelle dosi di applicazione degli effluenti di allevamento in zona non vulnerabile da nitrati (articolo 14);
– l’introduzione di alcuni criteri di flessibilità nella definizione, da parte delle Regioni, dei calendari dei periodi utili allo spandimento degli effluenti (articolo 40, commi 2 e 3);
– il rinvio ad un decreto interministeriale, da adottare entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, per la definizione di specifici criteri per l’individuazione delle zone vulnerabili da nitrati, tenendo conto anche dei carichi inquinanti derivanti da eventuali fonti di pressione di origine non agricola che possono concorrere a determinare lo stato di contaminazione (articolo 46, comma 3).
La novità principale è costituita dall’introduzione di un Titolo dedicato all’utilizzazione agronomica del digestato (Titolo IV, articoli 21-34), precedentemente non disciplinata dalla normativa nazionale. In merito, a seguito della censura da parte della Commissione europea, in sede di notifica preliminare del decreto, delle previsioni di assimilazione del digestato ai concimi di origine chimica – ritenute potenzialmente elusive della direttiva nitrati – risultano essere state espunte dal provvedimento alcune delle norme inizialmente proposte dal Ministero.
Nel testo approvato, quindi, risulta consentita l’utilizzazione agronomica del digestato derivante da effluenti di allevamento e da una serie di residui vegetali e agroindustriali, con una limitazione, graduale e per i nuovi impianti, all’uso di elevate percentuali di colture no food. A seconda delle matrici introdotte nell’impianto, il digestato è, quindi, qualificato come agroindustriale o come agrozootecnico e, per quest’ultima tipologia, è fissato l’obbligo di rispetto del limite di azoto al campo previsto dalla direttiva comunitaria di riferimento per le zone vulnerabili da nitrati.
In particolare il presente decreto, al fine di consentire alle sostanze nutritive ed ammendanti in essi contenute di svolgere un ruolo utile al suolo agricolo, realizzando un effetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo o correttivo sul terreno oggetto di utilizzazione agronomica, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture, disciplina i criteri e le norme tecniche generali per l’utilizzazione agronomica dei materiali e delle sostanze quali gli effluenti di allevamento (come definiti all’art. 3, comma 1, lettera c) , del presente decreto), le acque reflue (come definite all’art. 3, comma 1, lettera f) , del presente decreto) e la produzione, le caratteristiche di qualità, e l’utilizzazione agronomica del digestato (ai sensi dell’art. 52, comma 2 -bis , del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134).
E, solo qualora siano rispettati i criteri generali e le norme tecniche di utilizzazione agronomica disciplinati nel presente decreto, esclude dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue (di cui al comma 1) nonché del digestato (di cui al comma 2).
Inoltre definisce il termine “digestato” come il materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all’art. 22, comma 1, da soli e o in miscela tra loro, differenziandolo in digestato agrozootecnico e digestato agroindustriale.
Approfondimento:
DM Politiche agricole 25 febbraio 2016 – supplemento ordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile