nuove norme in Veneto per le biomasse legnose

14 Febbraio 2011

Categoria:Tecnologie

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato a larga maggioranza alcune modifiche all’attuale normativa in materia di produzione e utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici (legge 30 giugno 2006). Obiettivo: migliorare l’approvvigionamento di materia prima legnosa e regolare la proliferazione degli impianti.

 Il testo approvato dall’assemblea veneta stabilisce che per procurarsi materiale da trasformare in biomasse possano essere sfruttati anche i boschi, “purché con superficie complessiva inferiore ai 5 mila metri quadrati” e “le macchie arboree cresciute spontaneamente da non più di 25 anni”.

Il provvedimento introduce, inoltre, una deroga all’articolo 44 della normativa urbanistica consentendo, “al fine di incrementare l’approvigionamento locale di biomasse legnose nell’ambito di filiera corta”, la realizzazione di “piazzole attrezzate (dotate cioè di tettoie di copertura dalle intemperie) per lo stoccaggio dei materiali raccolti”. Secondo il provvedimento, “le piazzole non vengono considerate dalla legge insediamenti di tipo agroindustriale”: possono dunque “essere realizzate su terreni agricoli anche da imprese di utilizzazione forestale e dagli altri soggetti che esercitano attività agromeccanica”. Modalità per la realizzazione delle piazzole attrezzate, del loro ripristino ambientale al termine dell’utilizzo e gli ambiti e le caratteristiche della filiera corta saranno definite dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo 2011.

La seconda norma serve, si legge in una nota della Regione, a frenare la proliferazione delle centrali a biomasse imponendo l’autorizzazione regionale per quei progetti che insistono su aree frazionate e che sino ad oggi possono essere realizzati solo con semplice denuncia di inizio attività presso i Comuni di pertinenza. In particolare, la norma servirebbe a evitare il fatto che molti proprietari, per acquisire la competenza al rilascio delle autorizzazioni per impianti a fonti rinnovabili, che richiederebbero una procedura a livello regionale, ricorrono al frazionamento artificioso di un’area di maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda, in modo da essere soggetti solo della denuncia di inizio attività rilasciata dai comuni.

Con il provvedimento approvato, se più domande di inizio attività concorrono allo stesso obiettivo, corrispondente all’autorizzazione a installare un impianto in area agricola di potenza superiore a un MW, su lotti di terreno tra loro contigui e appartenenti a uno o più proprietari o per i quali può essere individuato un unico punto di connessione con la rete elettrica pubblica, esse devono essere considerate come unica domanda e quindi rientrare nella competenza regionale, e non comunale.