Dopo l’intervento del Ministero dell’Ambiente che include l’accoglimento delle indicazioni sull’idroelettrico cui la Commissione europea ha vincolato il suo ok al provvedimento, il decreto rinnovabili FER 1 sembra pronto a partire. E i primi bandi sono previsti il 30 settembre.
Tra le novità del decreto, oltre all’inclusione degli impianti l’idroelettrici conformi alle recenti linee guida ambientali, un premio di 10€/MWh sull’energia autoconsumata e prodotta da impianti di potenza non superiori a 100kW, purchè istallati su edifici. Nella nuova versione è stato inoltre confermato il potenziamento del bonus amianto per il fotovoltaico in sostituzione di coperture in eternit. Il premio aggiuntivo di 12€/MWh è stato esteso a tutta l’energia prodotta, quindi anche sull’elettricità autoconsumata e non solo sui kWh immessi in rete. Sarà però obbligatoria la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto dalle coperture degli edifici e la superfice dell’impianto fotovoltaico non potrà mai superare la dimensione della superficie della copertura rimossa. Inoltre il premio amianto è cumulabile con il premio sull’energia autoconsumata ma non è cumulabile con altri contributi pubblici che hanno lo scopo di sostenere i costi di rimozione e smaltimento dell’eternit.
Misure, fortemente sostenute dalla Coldiretti, che forniranno un vantaggio supplementare, in termini di benefici sanitari e ambientali se abbinato alla sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto. Il settore agricolo ha infatti contribuito fattivamente allo sviluppo delle rinnovabili elettriche. In particolare, il 22% delle convenzioni Conto Energia in essere nella titolarità di Imprese (con P.IVA) corrispondono ad impianti fotovoltaici realizzati da Imprese Agricole. Oltre il 95% degli impianti fotovoltaici realizzati da Imprese Agricole hanno una potenza inferiore ai 200 kW, e sono stati realizzati prevalentemente su coperture di fabbricati con funzioni produttive connesse alle attività agricole.
Per gli impianti idroelettrici, il comma 5 dell’articolo 3, amplia i requisiti specifici ai casi in cui ricorre una delle seguenti condizioni:
1. è rispettata una delle caratteristiche costruttive di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del decreto 23 giugno 2016, da dimostrare mediante specifica attestazione rilasciata dall’ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitata nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare;
2. la concessione di derivazione è conforme alle Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, approvate con D.D. n. 29/STA del 13.02.2017, in particolare alle tabelle 11 e 13 dell’allegato 1 del medesimo D.D. ed alle Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, approvate con il D.D. n. 30/STA del 13.02.2017 nonché, come prescritto dal suddetto D.D. n. 29/STA del 13.02.2017 in considerazione delle modifiche fisiche del corpo idrico conseguenti la concessione medesima, alle condizioni di cui all’articolo 4, comma 7 della Direttiva 2000/60/CE, come recepite dall’articolo 77, comma 10 bis del D.Lgs. 152/06. La conformità è verificata e dichiarata dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) su richiesta del concessionario e ai soli fini dell’accesso alle tariffe di cui al presente decreto, a supporto dell’autorità concedente, sulla base di una apposita istruttoria. L’autorità concedente è tenuta a fornire a SNPA ogni dato utile per l’espletamento della verifica sopra richiamata. Il concessionario è tenuto ad allegare la medesima verifica alla documentazione da trasmettere al GSE ai fini della partecipazione alle procedure di asta e registro. Sulla base delle richieste pervenute entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, SNPA pubblica il calendario dell’avvio delle istruttorie e aggiorna semestralmente tale calendario sulla base delle domande eventualmente pervenute successivamente. L’istruttoria su ciascuna richiesta si completa entro 90 giorni dalla data in cui tutti i sopra richiamati dati utili risultano regolarmente pervenuti. I costi dell’istruttoria sostenuti da SNPA per la verifica della conformità sono a carico del richiedente, secondo le regole già previste per l’autorizzazione allo scarico ai sensi dell’articolo 124, comma 11, del medesimo DLgs 152/06, precisate da SNPA sul proprio sito internet entro 15 giorni dalla data in vigore del presente decreto.
In generale il decreto ministeriale, in discussione in questi giorni, per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, denominato DM FER 1 introduce misure di sostegno alla produzione di energia elettrica dagli impianti a fonte eolica, idraulica geotermica, gas residuati dai processi di depurazione e solare fotovoltaico. Resta l’impossibilità di beneficiare di incentivi per impianti fotovoltaici istallati a terra, concessa solo per impianti realizzati in aree non agricole come: discariche esaurite, cave e miniere esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati. Mentre gli impianti fotovoltaici che accedono ai nuovi incentivi potranno comunque essere realizzati su fabbricati rurali, pergole, tettoie, pensiline, serre ed edifici.
Tuttavia l’energia incentivata sarà solo quella immessa in rete, limitando quindi lo sviluppo della piccola generazione distribuita alla sole occasioni di risparmio per gli autoconsumi. Il decreto esclude il biogas e le biomasse i cui meccanismi di incentivazione sono rinviati ad un apposito decreto (denominato DM FER2) congiunto anche con il ministero delle politiche agricole e di prossima emanazione.
A partire dal 30 settembre 2019 partiranno appositi bandi per ammettere gli impianti agli incentivi. I bandi saranno gestiti dal GSE con cadenza quadrimestrale, tramite iscrizione a registro per impianti di potenza inferiore ad 1 MW, con offerte di riduzione delle tariffe di riferimento non superiori al 30%; o tramite partecipazione ad aste competitive per impianti o aggregati di impianti di potenza superiore ad 1 MW, con offerte di riduzione delle tariffe di riferimento tra il 2% e il 70%.
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Allegato:
bozza DM FER1 con integrazioni del 28.06.2019
Approfondimenti:
evoluzione e aggiornamenti del decreto