pollina: il Consiglio di Stato conferma l’utilizzo del biocombustibile come sottoprodotto

24 Aprile 2013

Il Consiglio di Stato con la recente Sentenza del 28 febbraio 2013, n. 1230 ha ribadito che  “ la pollina deve ritenersi, …. biomassa combustibile utilizzabile ai fini della produzione di energia elettrica, ai sensi della parte V del Codice dell’ambiente, sempre che sussistano i presupposti e le condizioni per classificarla quale sottoprodotto avuto riguardo all’utilizzo fattone dal produttore, secondo le valutazioni fatte caso per caso dall’ente compente”.

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L’utilizzo della “pollina” come biomassa per alimentare impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ha un notevole interesse per le tante aziende avicole e può consentire l’accesso ai meccanismi incentivanti per le Rinnovabili elettriche previsti dal Dm 6 luglio 2012 .

La Legge 96/2010 (Comunitaria 2009), apportando modifiche al comma 1 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, aveva ricompreso la pollina destinata alla combustione come possibile “sottoprodotto”. In quanto tale, essa è soggetta alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152..

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Infatti l’art. 2 bis del DL 3 novembre 2008, n.171, così come appunto modificato dall’art. 18 della legge 96/2010, in particolare prevede che “ Le vinacce vergini nonche’ le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l’essiccazione, nonche’, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, la pollina, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” .

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La norma appare in linea con la direttiva 2008/98/CE e non prefigura una perentoria esclusione di un determinato scarto produttivo dal regime dei rifiuti, a mezzo della sua classificazione come sottoprodotto, ma si limita a richiamare – e sempre che la combustione avvenga nel medesimo ciclo produttivo – la disciplina di cui all’allegato X. Dove è previsto, all’art 1-bis (invero inserito solo con Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n.128, art. 3), che “Salvo il caso in cui i materiali elencati nel paragrafo 1 (ndr. ossia i biocombustili) derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della parte quarta del presente decreto, la possibilità di utilizzare tali biomasse secondo le disposizioni della presente parte quinta è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla precedente parte quarta”.

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In sostanza, l’avvenuta integrazione – ad opera del legislatore – dell’elenco dei biocombustibili con l’indicazione della pollina, non esime l’amministrazione dal pretendere la sussistenza dei requisiti generali previsti per la qualificazione di un scarto come “sottoprodotto”, per tale dovendosi intendere, ai sensi dell’art. 184 bis del Codice, “1……….qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto e’ originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e’ la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) e’ certo che la sostanza o l’oggetto sara’ utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l’oggetto puo’ essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo e’ legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non portera’ a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana”.

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In altri termini, il misto di escrementi del pollame, piume, mangimi e lettiere, se utilizzati come biomassa combustibile per alimentare impianti FER possono essere considerati sottoprodotti e non più rifiuti. Da ciò ne viene che gli impianti di combustione che utilizzano la pollina per produrre energia

energia possono essere assoggettati all’Autorizzazione Unica prevista dall’articolo 12 del Dlgs 387/2003 , ricorrendo i requisiti previsti dal codice ambientale ai sensi dell’art. 184 bis, sono quindi esclusi dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti.

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