Prezzi minimi garantiti 2016

12 Aprile 2016

Categoria:Tecnologie
Risorsa:Normativa


I prezzi minimi garantiti alle produzioni di energia elettrica degli impianti a fonte rinnovabile di potenza inferiore ad 1 MWe sono sostanzialmente invariati rispetto al 2015

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 In riferimento alla deliberazione 618/2013/R/efr, l’Autorità ha determinato i prezzi minimi garantiti che si applicano alle produzioni di energia elettrica degli impianti a fonte rinnovabile di potenza inferiore ad 1 MWe che accedono al meccanismo di Ritiro dedicato. Sulla base dei dati pubblicati dall’Istat, la variazione percentuale media annua dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno 2014 rispetto all’anno 2013 è risultata pari a +0,2%. Pertanto, i valori dei prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, vigenti per l’anno 2015 secondo i criteri previsti dalla deliberazione n. 280/07, sono evidenziati nella seguente Tabella.

 

 Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, come stabilito dall’ art.1, comma 2 della legge 21 febbraio 2014, n. 9 (cd. “Destinazione Italia“), i prezzi minimi garantiti (PMG), definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico per l’applicazione del servizio di ritiro dedicato di cui alla deliberazione n. 280/07 e s.m.i. ( Delibera 618/2013/R/efr  e Delibera 179/2014/R/efr), nel caso in cui l’energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche, sono pari:

·      al prezzo minimo garantito, come definito dall’Autorità, per gli impianti fotovoltaici di potenza attiva nominale fino a 100 kW e per gli impianti idroelettrici di potenza attiva nominale fino a 500 kW;

·      al prezzo zonale orario per gli impianti fotovoltaici di potenza attiva nominale maggiore di 100 kW e per gli impianti idroelettrici di potenza attiva nominale maggiore di 500 kW;

·      al prezzo zonale orario per gli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico e dall’idrico di potenza attiva nominale fino a 1.000 kW.

 

Inoltre ai sensi dell’articolo 7, comma 7.3, dell’Allegato A alla deliberazione n. 280/07, nel caso in cui i prezzi minimi garantiti vengano applicati a partire da un qualsivoglia giorno successivo all’1 gennaio, i valori estremi che individuano ciascuno scaglione delle quantità di energia elettrica progressivamente ritirate nel corso dell’anno solare devono essere moltiplicati per il rapporto tra il numero dei giorni residui di applicabilità nell’ambito dell’anno solare e il numero complessivo dei giorni dell’anno solare.

 

 Infine, ai sensi dell’articolo 7, comma 7.4, dell’Allegato A alla deliberazione n. 280/07, qualora, al termine di ciascun anno solare, il prodotto tra i prezzi minimi garantiti e la quantità di energia elettrica ad essi riferita sia inferiore al prodotto tra i prezzi di cui all’articolo 6 della medesima deliberazione (sono i prezzi zonali orari che si formano, ora per ora, sul mercato del giorno prima) e la stessa quantità di energia elettrica, il GSE riconosce, a conguaglio, i prezzi di cui al predetto articolo 6.

Approfondimenti:

 

Comunicato del 30.01.2016

 

Delibera 179/2014/R/efr

Delibera 618/2013/R/efr 

deliberazione n. 280/07