È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”.
Si tratta si un provvedimento eterogeneo, con all’interno diverse disposizioni in materia di energia per tagliare le bollette elettriche delle PMI, grazie ai minori oneri ottenuti con le misure previste dall’articolo 24 all’articolo 30 del presente decreto. Tra le misure anche la rimodulazione degli incentivi per impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200kW.
Il decreto è in vigore dal 25 giugno, ma potrebbe subire modifiche in Parlamento durante l’iter di conversione in legge, che deve avvenire entro 60 giorni.
Le norme contenute del pacchetto taglia-bollette andranno ad alleggerire la bolletta delle PMI – si stima una riduzione del 10% – degli utenti in media e in bassa tensione con potenza allacciata superiore a 16,5 kW, esclusi clienti residenziali e l’illuminazione pubblica. I benefici non sono cumulabili con gli sgravi alle “imprese a forte consumo di energia (art. 39 del decreto – legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n.134).
La rimodulazione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici sopra i 200 kW, dal primo gennaio 2015, le tariffe saranno rimodulate su 24 anni anziché su 20, con le riduzioni stabilite nella tabella all’allegato 2 ( che variano in base agli anni residui di incentivazione , dal 25% per un periodo residuo di 12 anni al 17% per un periodo residuo di oltre 19 anni ).
Gli operatori potranno accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l’incentivo spettante al primo gennaio 2015 e l’incentivo rimodulato. Tali finanziamenti, “possono beneficiare, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o garanzia concessa dalla Cassa depositi e prestiti“. Le Regioni e gli enti locali, dispone l’ultimo comma del provvedimento, dovranno adeguare i permessi rilasciati alla nuova durata degli incentivi.
Chi non aderisce alla rimodulazione subirà una riduzione dell’8% dell’incentivo per la durata residua del periodo di incentivazione. C’è tempo fino al 30 novembre 2014 per scegliere e la riduzione dell’incentivo che partirebbe dal 1 gennaio 2015.
A partire dal secondo semestre 2014, il GSE pagherà gli incentivi (per tutte le taglie di impianti FV incentivati) con rate mensili pari al 90% della producibilità media, per poi fare un conguaglio entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Anche le reti di utenze private i SEU-Sistemi di Efficienza di Utenza ( che poterebbe ricomprende anche l’impianto fotovoltaico domestico ) dovranno concorrere al pagamento degli oneri generali di sistema con il 5% dell’energia elettrica consumata.
Gli articoli più importanti che interessano il comparto delle rinnovabili e dell’efficienza sono:
• Art. 9 – 350 milioni di euro dal Fondo Kyoto (articolo 1, comma 1110, legge 296/2006) per finanziare interventi di efficientamento energetico di edifici scolastici e universitari;
• Art. 11, commi 7, 9, 10, 11 – disposizioni su libretto di centrale e su caratteristiche tecniche degli impianti termici civili;
• Art. 15 – disposizioni per il corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di Valutazione di impatto ambientale;
• Art. 23 – destinazione degli oneri ricavati dalle misure previste negli articoli successivi a favore dei clienti di energia elettrica in media e bassa tensione con potenza pari o superiore a 16,5 kW, che siano diversi dai clienti residenziali;
• Art. 24, commi 2 e 3 – Applicazione degli oneri di sistema anche ai sistemi efficienti di utenza entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014 e alle reti interne di utenza entrate in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
• Art. 25 – I costi di funzionamento del Gestore dei servizi energetici per le attività di gestione, verifica e controllo, sono a carico dei beneficiari delle stesse attività operative del GSE;
• Art. 26 – Rimodulazione incentivi per impianti fotovoltaici sopra i 200 kW, dal 1° gennaio 2015;
• Art. 27 – Rimodulazione del sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico;
•Art. 28 – Riduzione dei cosi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse;
• Art. 29 – Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato;
• Art. 30, comma 1 – Semplificazioni autorizzative per gli interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili soggetti a semplice comunicazione al Comune;
• Art. 30, comma 2 – Estensione di Autorizzazione unica e Pas (Procedura abilitativa semplificata) come titoli autorizzatori per gli impianti a biometano.