E’ stata votata dal Senato la fiducia sul maxiemendamento al Dl Irpef che contiene provvedimenti anche per il settore delle agroenergie. Il testo ora passa alla Camera per l’approvazione finale. La scadenza è fissata al 23 giugno, pena la decadenza del decreto. Vediamo cosa è cambiato.
Salvati i piccoli impianti agricoli ma solo per il 2014 con l’introduzione di franchigia per la produzione di energia elettrica per impianti fotovoltaici e biogas/biomassa, mentre la produzione di carburanti e di prodotti chimici rientrano interamente nel reddito agrario.
L’articolo 22 del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevedeva che le attività di produzione di energia elettrica da risorse agroforestali ottenute prevalentemente nell’ambito dell’azienda agricola e fotovoltaiche concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 25% dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva.
In base all’emendamento approvato dal Senato, la norma è stata modificata, rimane vigente ma con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
Viene introdotta inoltre, limitatamente al 2014, una franchigia sotto la quale i ricavi prodotti dall’attività agro-energetica rientrano nel reddito agrario. La franchigia riguarda la produzione di 2.400.000 kWh per la energia elettrica da biogas ottenuto con risorse agroforestali e 260.000 kWh per le produzioni di energia da impianti fotovoltaici.
La produzione di energia oltre i limiti suddetti, concorre a formare il reddito nella misura del 25% delle operazioni registrate ai fini dell’Iva escludendo però la tariffa incentivante.
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Il Testo dell’articolo 22 dopo il passaggio al Senato:
ARTICOLO 22.
(Riduzione delle spese fiscali).
1. All’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: « e si considerano produttive di reddito agrario » sono sostituite dalle seguenti: « . Il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento, ». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d’imposta.
1-bis. Limitatamente all’anno 2014, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, determinato, ai fini IRPEF ed IRES applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Le disposizioni del presente comma si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute per il predetto periodo d’imposta.