controlli impianti GSE 

Tutti gli impianti a fonte rinnovabile che beneficiano di incentivi erogati dal GSE sono soggetti alle attività di controllo, volte alla verifica della sussistenza o della permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e dei presupposti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi.

A regolamentarlo è l'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e il c.d. Decreto Controlli, il  D.M. 31 gennaio 2014 che definisce un sistema programmatico di controlli in materia di incentivi concessi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L’attività di controllo è svolta sulla base di una programmazione annuale e triennale a cura del GSE.

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Il controllo può essere di tipo documentale senza sopralluogo o con sopralluogo. Consiste nella “attività di accertamento e riscontro, anche mediante sopralluogo, volta alla verifica della sussistenza ovvero della permanenza dei presupposti per l’erogazione degli incentivi, con particolare riguardo alla fonte utilizzata, all’entrata in esercizio, alla conformità ed al corretto funzionamento dei componenti, apparecchiature, opere connesse e altre infrastrutture degli impianti e alla veridicità delle informazioni contenute in atti, documenti, attestazioni, comunicazioni e dichiarazioni forniti dal titolare dell’impianto”.

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A conclusione dell’istruttoria di verifica e controllo, possono verificarsi 6 casistiche che, nel caso di esito negativo, comportano l’applicazione di prescrizioni, la ridetermina dell’incentivo o, nella peggiore delle ipotesi, la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme erogate.

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Sanatoria delle sanzioni GSE

La disciplina delle sanzioni e delle attività di controllo svolte dal GSE, ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, è stata modificata in tempi diversi dal Legislatore. Ad oggi si scontano ancora i ritardi attuativi.

In particolare il Legislatore è intervenuto con la:

- Legge Crisi - Legge 2 novembre 2019, n. 128

- Legge di Bilancio 2018 - Legge 27 dicembre 2017 n. 205

- Legge 4 agosto 2017 n. 124

- Legge 21 giugno 2017 n. 96

Di fatti la Legge Crisi ha apportato ulteriori cambiamenti al decreto legislativo 28/2011 (c.d. Decreto Romani) che era stato già modificato dalla Legge di Bilancio 2018 e in precedenza della Legge 4 agosto 2017 n. 124 e Legge 21 giugno 2017 n. 96.

La Legge di Bilancio 2008, peraltro, qualifica la sua natura di provvedimento di sostanziale sanatoria, prevedendo espressamente che la misura della riduzione in luogo della revoca è volta alla salvaguardia della produzione di energia degli impianti che percepiscono incentivi.

Le principali novità per gli impianti fotovoltaici sono le seguenti:

1.      Rideterminazione tra il 10% e il 50% della decurtazione a seguito di accertamento da parte del GSE di una violazione rilevante (nella vigente formulazione, invece, la decurtazione è tra il 20% e l’80%). Inoltre, nel caso di violazione denunciata spontaneamente, si prevede che la decurtazione venga ulteriormente ridotta del 50% e non di un terzo;

2.      Viene ridotta la decurtazione in caso di moduli con certificati “falsi”: si passa dal 30% al 10% per i piccoli impianti (sotto i 3 kW) e dal 20% al 10% per gli impianti di potenza superiore a 3 kW. Inoltre, si precisa che tali riduzioni riguardino anche agli impianti per i quali sia già stata applicata la decurtazione.

3.      Si prevede che le misure di cui al punto 1) si applichino a tutti gli impianti “realizzati” e “in esercizio” e, “su richiesta dell’interessato”, anche a quelli definiti con provvedimenti di decadenza da parte del GSE, purché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato ovvero il parere del Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario.

Tuttavia ad oggi il GSE ha pubblicato esclusivamente le procedure ai sensi della Legge 21 giugno 2017 n.96, che non sono state ancore rettificate e integrate rispetto alle nuove disposizioni intervenute.

Di fatti si rende necessario verificare la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate che devono ancora essere definite dallo stesso GSE.

Congiuntamente il Ministero dello sviluppo economico non ha ancora aggiornato il c.d. Decreto Controlli sulla base degli elementi forniti dal GSE per la definizione di una disciplina organica dei controlli che risponda ai principi di efficienza, efficacia e proporzionalità.

A.

Approfondimenti :

 istruzioni per presentare la domanda di riduzione degli incentivi per impianti fotovoltaici di p>3kw con moduli non certificati o non conformi

 

Quando le verifiche del GSE comportano prescrizioni, ridetermina  o la decadenza dell’incentivo con recupero delle somme erogate

 

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Nell'AREA RISERVATA è disponibile la :

Guida sull’attività di controllo del GSE su impianti incentivati a fonte rinnovabile e fotovoltaica: quando le violazioni portano alla ridetermina dell’incentivo o la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme erogate

Elenco della documentazione oggetto di controllo con sopralluogo.

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