ANIMA - Italcogen, Fattorie del Sole – Coldiretti in un convegno a Ecomondo/KeyEnergy2011 per parlare di cogenerazione distribuita 

  • Pubblicato il: 31/10/2011 

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Giovedì 10 novembre, in occasione della fiera KeyEnergy2011 di Rimini, l’Associazione ANIMA – Italcogen e Coldiretti – Fattorie del Sole si confronteranno sulle opportunità di sviluppo della cogenerazione distribuita. Il convegno “NUOVO DECRETO COGENERAZIONE, scenari e opportunità di business: la parola alle aziende” si svolgerà alle ore 14.00, presso la sala Mimosa 1, Padiglione B6.

 

Al dibattito partecipa il presidente dell’Associazione Italcogen, che all'interno di ANIMA - Federazione delle Associazioni Nazionali delle Industrie meccaniche ed affini -  riunisce i costruttori e i distributori di impianti di cogenerazione e celle a combustibile a livello nazionale; l’ENEA; l’RSE SpA - Ricerca sul Sistema Energetico , una società per azioni, il cui socio unico è GSE SpA; le Fattorie del Sole, l’associazione delle imprese agroenergetiche Coldiretti e l’Az.Agr. Mengoli in qualità di testimonial del settore agricolo.

 

Il programma del convegno è consultabile al seguente link : NUOVO DECRETO COGENERAZIONE, scenari e opportunità di business: la parola alle aziende 

 

Per l’Associazione le Fattorie del Sole-Coldiretti la produzione di energia elettrica abbinata al recupero di calore e reti di teleriscaldamento rappresenta una grande opportunità per intergare al meglio gli impianti agricoli di piccola generazione al territorio e incentivare lo sviluppo dei distretti agroenergetici.

 

Secondo Giorgio Piazza, presidente dell’associazione “ ci sono ampi margini per valorizzare il meccanismo incentivante dei TEE – Titoli di Efficienza Energetica – a sostegno delle produzioni di energia termica per ridurre i consumi di Tep (Tonnellate equivalenti di petrolio) in agricoltura, con particolare riferimento al comparto agroindustriale. Inoltre il prezzo altalenate dei combustibili, rende necessario un intervento nel settore serricolo al fine di garantire la migliore competitività delle imprese sui mercati internazionali, dove le produzioni sono destagionalizzate”.

Infine grazie agli indirizzi della direttiva UE sull’efficienza energetica, le imprese agricole - singole e associate - potrebbero fornire dei servizi energetici innovativi nella “gestione calore” di impianti termici del settore Pubblico e terziario, essendo attività connessa. "Non serve poi molto - prosegue Piazza -. Basterebbe immaginare che nelle scuole, dove le imprese agricole della Coldiretti forniscono alle mense già prodotti alimentari di alta qualità e a Km0, si installi un impianto cogenerativo alimentato a biomasse  e la fornitura di calore sia gestita dall’impresa agricola stessa. Una specie di E.S.Co – Energy Service Company agricola che commercializza, insieme ai prodotti alimentari anche le chilocalorie”.

In questa ottica la valorizzazione dei prodotti e materie prime di origine vegetale provenienti da attività agricola, residui delle coltivazioni agricole, di potatura del verde urbano e dei sottoprodotti potrebbero essere disciplinati da opportuni Accordi di Programma con la pubblica amministrazione. Un progetto per innovare il settore agricolo e contribuire agli obiettivi UE del 2020 a cui crede l’Associazione le Fattorie del Sole-Coldiretti.

 

Specificatamente per il settore agricolo, già la finanziaria 2009 prevede che per gli impianti di cogenerazione connessi ad ambienti agricoli l’energia prodotta e destinata al teleriscaldamento fosse premiata con un plus di Certificati Verdi. Di fatti con la Legge 3 agosto 2009, n. 102 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 - Supplemento ordinario n. 140, l'energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, ha diritto all'emissione dei certificati previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni.

 

Finalmente i decreti emanati dal ministero aprono a nuove opportunità anche per il settore agricolo.

 

 

 

La cogenerazione

La cogenerazione è la produzione combinata di elettricità e calore da un unico impianto, realizzata utilizzando una singola fonte di energia. Ma non tutti gli impianti di cogenerazione possono essere definiti “ad alto rendimento”. Per sapere se un impianto possiede i requisiti dell’alto rendimento, beneficiando quindi di tutti i vantaggi previsti, si deve fare riferimento fino al 31 dicembre 2010 alla delibera 42/02 dell’AEEG, che ha recepito il decreto legislativo 79/1999.

A partire dal 1° gennaio 2011, le modalità di calcolo contenute nella delibera 42/02 sono modificate secondo quanto previsto dalla direttiva europea 2004/8/CE, recepita dal dlgs 20/2007 a sua volta integrato dal Decreto Ministeriale 4 agosto 2011.

 

La definizione di “cogenerazione”

Il decreto 79/99 contiene la prima vera e propria definizione di cogenerazione: “Cogenerazione e' la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate”.

Quando, negli anni novanta, si cominciò a incentivare l'uso efficiente dell'energia ottenuto dal processo integrato di produzione combinata di energia elettrica e calore, non si diede una vera e propria definizione di cogenerazione, ma si scelse di definire le cosiddette fonti assimilate alle rinnovabili. Il provvedimento CIP6 '92 includeva la cogenerazione tra le fonte assimilate alle rinnovabili.

Il decreto prevede inoltre alcuni importanti vantaggi per l’elettricità prodotta da impianti di cogenerazione, tra cui:

• la priorità di dispacciamento dell’energia immessa in rete (subito dopo le rinnovabili)
• l’esonero dall’obbligo di acquisto dei Certificati Verdi


Con la delibera 42/02, l’AEEG ha specificato tutti i criteri che devono essere soddisfatti affinché un impianto possa dirsi cogenerativo, ai sensi del decreto 79/1999.

Due sono le condizioni da rispettare:

• la cogenerazione deve assicurare un “significativo risparmio di energia primaria rispetto alle produzioni separate delle stesse quantità di energia elettrica e termica”;

Il risparmio di energia primaria è espresso dall’IRE (Indice Risparmio Energetico), che deve essere diverso da zero. Il calcolo dell’IRE avviene applicando una formula complessa, in cui si applica un parametro di riferimento variabile in funzione della taglia e del combustibile utilizzato.

• la cogenerazione deve soddisfare un determinato valore di “limite termico”. L’impianto cioè deve avere un buon recupero del calore, che sappiamo essere il vero valore aggiunto della cogenerazione.

Per maggiori approfondimenti tecnici e procedurali, vai al sito del GSE dove è disponibile una “Guida al riconoscimento della cogenerazione".

 

La "cogenerazione al alto rendimento": la Direttiva 2004/8/CE

È con la direttiva 2004/8/Ce che viene introdotta la definizione di Cogenerazione ad Alto Rendimento, anche definita con l'acronimo CAR. La direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

Il Dlgs 20/2007, al punto 2 dell'Allegato 3, come modificato dal Dm 4 agosto 2011, così definisce la cogenerazione ad alto rendimento:

"Definizione di cogenerazione ad alto rendimento. Ai fini del presente decreto, la cogenerazione ad alto rendimento risponde ai seguenti due criteri:

a)    la produzione mediante cogenerazione delle unità di cogenerazione fornisce un risparmio di

energia primaria, calcolato in conformità del punto 3, pari almeno al 10%;

b)    la produzione mediante unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria è assimilata alla cogenerazione ad alto rendimento".

 

In attesa che venissero emanate le metodologie applicative, il Dlgs 20/2007 ha previsto che fino al 31 dicembre 2010 la condizione di cogenerazione ad alto rendimento corrisponda alla cogenerazione così come definita dall'articolo 2, comma 8  del Dlgs 79/99 che soddisfa i requisiti definiti dall’Autorità con la delibera n. 42/02.

 

Ma dal 1° gennaio 2011 si applica quanto previsto dal Decreto Ministeriale 4 agosto 2011.

Dm 4 agosto 2011 "Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE"

Concettualmente, la direttiva europea non modifica granché rispetto a quanto precedentemente previsto in Italia.Il parametro dell’IRE (Indice di Risparmio Energetico) applicato dal Dlgs 79/99, corrisponde al PES (Primary Energy Saving) introdotto con la direttiva europea. Affinché un impianto possa dirsi cogenerativo “ad alto rendimento”, dovrà avere un PES di almeno il 10%.

Attenzione: per gli impianti di piccola cogenerazione, con potenza inferiore a 1 megawatt, la direttiva europea prevede un PES dello 0%.

Le principali novità introdotte dalla normativa europea riguardano invece i parametri di riferimento, su cui viene calcolato il risparmio di energia primaria.


Se la delibera 42/02 definisce i parametri di riferimento in funzione sia della potenza dell’impianto che del combustibile utilizzato, la direttiva europea al contrario non differenzia per taglia ma solo per combustibile e per anno di entrata in esercizio dell’impianto.


Ciò significa che impianti che fino a ieri erano considerati cogenerativi (godendo quindi di tutti i vantaggi previsti), potrebbero non esserlo più a partire dal 1° gennaio 2011, quando la cogenerazione ad alto rendimento è  la cogenerazione che rispetta i requisiti previsti dalla direttiva 2004/8/Ce.

Dal 1° gennaio 2011 un impianto di cogenerazione è ad alto rendimento se ha un PES (Primary Energy Saving ovvero risparmio di energia primaria) equivalente a:


•  0 per gli impianti di potenza elettrica < 1MW (piccola cogenereazione),

• 10% per gli impianti di taglia superiore.

 

 

 

Il Decreto Ministeriale 5 settembre 2011, Dm 5 settembre 2011 "Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento" introduce per la cogenerazione un incentivo basato sul sistema dei Certificati Bianchi, che vengono riconosciuti per un periodo di 10 anni per gli impianti di produzione e di 15 anni per gli impianti abbinati al teleriscaldamento. Al valore base del Certificato Bianco è inoltre applicato un coefficiente (K), differenziato per cinque scaglioni di potenza, per tener conto dei diversi rendimenti medi degli impianti e delle potenzialità di sviluppo della piccola e media cogenerazione.

Il metodo di calcolo dell’incentivo è omogeneo per tutti gli impianti ed è commisurato all’effettivo risparmio di energia primaria, che viene definito secondo i nuovi criteri selettivi introdotti dalla direttiva comunitaria 2004/8/CE, applicabili dal 1° gennaio 2011.

In particolare il decreto si applica alle unità di cogenerazione:

  • entrate in esercizio, come nuove unità di cogenerazione ovvero come rifacimento di unità esistenti a decorrere dal 07/03/2007;
  • entrate in esercizio dopo il 01/04/1999 e prima del 07/03/2007, riconosciute come cogenerative ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio dell'unità medesima, secondo le modalità ed i criteri e nei limiti indicati all'art. 29, comma 4, del D.Lgs 28/2011.

Alle unità entrate in esercizio a decorrere dal 07/03/2007 ed abbinate a reti di teleriscaldamento sono riconosciuti i certificati bianchi per un periodo di 15 anni.

L’incentivo  è cumulabile solo con fondi di garanzia, detassazione e altri contributi in conto capitale. Di fatti gli incentivi, non sono cumulabili in generale con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, ma possono essere cumulati, nel rispetto delle relative modalità applicative:

  • con l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione;
  • con altri incentivi pubblici in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell'investimento nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 200 kW, non eccedenti il 30% nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, e non eccedenti il 20% nel caso di impianti di potenza superiore a 1 MW;
  • con l'accesso alla detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.

Il nuovo meccanismo sarà gestito dal GSE, che si occuperà di attribuire all’impianto la qualifica CAR (Cogenerazione ad alto rendimento) e di riconoscere annualmente un incentivo sulla base degli effettivi risparmi di energia primaria conseguiti e misurati.

 

 

 

Scambio sul posto e Ritiro dedicato per la cogenerazione

Le principali novità introdotte dal dlgs. 20/2007 di recepimento sono le seguenti:


• semplificazioni per la connessione alla rete degli impianti di cogenerazione, secondo quanto stabilito con la delibera Aeeg ARG/elt 99/08 (Testo integrato delle connesioni attive). Ai fini della connessione, gli impianti di cogenerazione godono di tutti i vantaggi già assicurati agli impianti che producono energia da fonti rinnovabili;

• possibilità di accedere al regime di Ritiro dedicato dell’energia elettrica, secondo le modalità semplificate stabilite con la delibera AEEG 280/07. In realtà il Ritiro dedicato era già accessibile per gli impianti di cogenerazione; il decreto 20/2007 non fa altro che esplicitare questa possibilità (vedi “Il Ritiro dedicato” nei Riferimenti);

• in alternativa al Ritiro dedicato, gli impianti di cogenerazione di potenza fino a 200 kW possono accedere al regime di Scambio sul posto, introdotto con la delibera  AEEG 74/08.

 

aspetti fiscali

L’Agenzia delle Dogane, con Nota prot. N.75649/RU del 6 settembre 2011, ha infatti ridefinito le modalità di accertamento, ai fini fiscali, delle quantità di prodotto utilizzato dai cogeneratori per produrre energia e calore.

Le modalità stabilite dalla Direzione Centrale Produzioni e Consumi, che in passato si occupava del calcolo in questioni, non sono quindi più applicabili. D’ora in poi, presso le officine elettriche cogenerative, il calore deve essere accertato tramite appositi contabilizzatori, mentre l’energia elettrica prodotta sarà misurata con appositi misuratore fiscali, le cui specifiche tecniche sono ricordate nella circolare 17/D del 23 maggio 2011.

Un tale cambiamento è dovuto alla necessità di distinguere la quantità di prodotto impiegato per  ”l’uso combustione” e da quello utilizzato per la produzione di elettricità.
Per quanto riguarda il calore, la sua produzione è calcolata come il rapporto tra calore disponibili e l’energia resa disponibile per l’impiego del prodotto energetico medesimo, ovvero la somma (effettuata in unità di misure omogenee) della lettura del contatore e di quello dell’energia elettrica prodotta.

Per l’energia elettrica il calcolo si ottiene dal rapporto tra energia prodotta e quella disponibile complessiva. Tale percentuale dovrà essere moltiplicata con la quantità di prodotto effettivamente consumato nel periodo preso in considerazione. L’esercente dovrà comunicare all’Ufficio delle Dogane sia l’energia termica utile prodotta dall’esercizio finanziario, sia la dichiarazione di immissione in consumo dell’energia elettrica.

Per maggiori informazioni puoi consultare la seguente seguente pagina

 

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