Contributo di funzionamento ARERA 2018 

  • Pubblicato il: 11/10/2018 

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Quest’anno l’Autorità ha comunicato con ritardo le modalità e i tempi per il calcolo e versamento del contributo di funzionamento per l’anno 2018.  La nuova delibera conferma la semplificazione per i piccoli operatori già istituita dallo scorso anno.

 

I piccoli operatori elettrici che non superano la franchigia dei 100 euro di contributo non hanno più l’obbligo di effettuare la comunicazione telematica. A pagare il contributo e fare la comunicazione telematica saranno solamente gli operatori elettrici obbligati con un ricavo, assoggettato al contributo, superiore a 303.045,45 euro.

 

A stabilirlo è la deliberazione 11 aprile 2018, 236/2018/A, con cui l'Autorità ha provveduto a definire le modalità di determinazione dell'ammontare dei versamenti in suo favore e la relativa comunicazione. Con la citata deliberazione l'Autorità, inoltre, ha stabilito, con parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed entro il limite massimo di cui al comma 68 bis, dell'art. 1, della legge n. 266/05 e sue successive modifiche e integrazioni, le aliquote di contribuzione.

 

Mentre con la Determinazione N.234/DAGR/2018 sono state definite le modalità e le tempistiche.

 

Le scadenze e i soggetti obbligati

Entro il 15 settembre (solo per quest'anno la scadenza è prorogata al 30 novembre) gli operatori elettrici che hanno installato uno o più impianti a fonte rinnovabile per una potenza complessiva superiore a 100 kWp, sono tenuti all’eventuale versamento del contributo di funzionamento.

Da quest’anno però, solamente i soggetti obbligati al versamento del contributo sono obbligati a comunicare all'Autorità i dati relativi alla contribuzione entro il 30 settembre(solo per quest'anno la scadenza è fissata al 30 novembre).

 

Quest’anno, secondo la Determinazione N.234/DAGR/2018, entro il 16 novembre gli operatori elettrici che hanno installato uno o più impianti a fonte rinnovabile per una potenza complessiva superiore a 100 kWp, sono tenuti all’eventuale versamento del contributo di funzionamento se superano la soglia dei 100 euro di contributo.

Solamente i soggetti obbligati al versamento del contributo sono obbligati a comunicare all'Autorità i dati relativi alla contribuzione entro il 30 novembre, confermando la semplificazione per i piccoli operatori istituita dallo scorso anno.

 

 

L’aliquota

In base alla delibera 236/2018/A, la misura dell'aliquota del contributo annuale agli oneri di funzionamento dell'Autorità dovuto dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato, è pari allo 0,33 per mille dei ricavi per le attività energetiche assoggettati al contributo relativi all'anno 2017 risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I ricavi assoggettati al contributo sono costituiti dalle componenti positive di reddito (ricavi) afferenti esclusivamente le attività di cui all' Articolo  2 dell'Allegato A alla deliberazione 236/2018/A e semplificati nel seguito.

 

Per le società non più esistenti nell'anno di versamento, ma che abbiano operato nell'anno precedente, restano fermi gli obblighi di versamento e comunicazione del contributo.

 

 

 

La franchigia l’obbligo di versamento del contributo

Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro. Pertanto saranno tenuti al versamento del contributo solamente i soggetti obbligati che superano un ricavo annuo di oltre 303.045,45 euro.

 

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Come effettuare la comunicazione e il versamento del contributo

Per la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione è necessario utilizzare unicamente il sistema informatico di comunicazione disponibile sul sito internet dell'Autorità, previo completamento dell'accreditamento all'Anagrafica operatori dell'Autorità, secondo il Manuale d’uso.

Al riguardo, il Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità ha disposto, con Determina del 10 agosto 2017 n. 139/2017 – DAGR, le modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo e che il contributo in questione deve essere versato tramite bonifico sui conti corrente bancari intestati all'Autorità presso il proprio Istituto cassiere e di seguito riportati.

Per i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e gas :

Autorità per energia elettrica il gas e sistema idrico

P.za Cavour 5, 20121 Milano

C.F. 97190020152

IBAN: IT 02 D 05424 01601 000001006000

BANCA POPOLARE DI BARI

In sede di versamento nello spazio della causale dovrà essere specificata la Partita IVA, la dicitura Contributo ARERA - ENERGIA 2018 e la ragione sociale (in mancanza della Partita IVA indicare il codice fiscale).

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I ricavi assoggettati

I ricavi assoggettati al contributo sono costituiti dalle componenti positive di reddito (ricavi) afferenti esclusivamente le attività di cui all'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione 236/2018/A come la produzione dell’energia elettrica, inclusa la produzione di energia elettrica degli impianti con produzione combinata di energia elettrica e calore) e desumibili dall'ultimo conto economico chiuso ed approvato, redatto secondo i principi contabili nazionali.

Sono altresì incluse nella base imponibile per il calcolo del contributo le componenti di ricavo che trovano esatta contropartita nei costi di esercizio del conto economico del bilancio e che costituiscono mere partite di giro senza margine per le imprese.

Le società che redigono i propri bilanci secondo i principi internazionali IAS/IFRS, assoggettano al calcolo del contributo i ricavi riportati nello schema di conto economico redatto secondo le disposizioni in materia di unbundling o comunque riclassificati secondo i principi contabili IV Direttiva Cee.

Per quanto attiene i ricavi della gestione accessoria dell'impresa, ovvero quelli ricompresi nella voce "A5 - Altri ricavi e proventi" gli stessi devono essere assoggettati al contributo se riferibili alle attività indicate all'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione 236/2018/A.

I soggetti non tenuti alla redazione del bilancio versano il contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando la misura stabilita alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie afferenti le attività indicate al citato all'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione 236/2018/A.

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A titolo esemplificativo si precisa che:

RIENTRANO tra i ricavi assoggettati ad esempio:

  • ricavi derivanti da tariffa incentivante "Conto Energia" (al netto della ritenuta d'acconto)
  • ricavi derivanti da  tariffa incentivante "Tariffa Premio" (al netto della ritenuta d'acconto)
  • ricavi derivanti da servizi di scambio sul posto (conto scambio)
  • ricavi derivanti da "Ritiro Dedicato" in cessione totale e/o parziale (RID)
  • ricavi derivanti da vendita con tariffa onnicomprensiva
  • ricavi derivanti da vendita con tariffa "GRIN" - Gestione Riconoscimento Incentivo ex CV
  • ricavi derivanti da corrispettivi quali CCT e CTR
  • ricavi derivanti da sbilanciamenti
  • ricavi derivanti da vendita di energia elettrica prodotta da altre fonti rinnovabili e assimilate
  • ricavi derivanti dalla vendita di altri titoli quali ad esempio cd. " Titoli CO2" -  "Certificati Neri /Grigi"

 

NON RIENTRANO tra i ricavi assoggettati al settore elettrico:

  • l'energia elettrica per la quota destinata all'autoconsumo
  • ricavi derivanti da certificati verdi
  • ricavi per energia elettrica e termica a soggetti consorziati con il soggetto dichiarante
  • ricavi da servizi di gestione, manutenzione e sviluppo di infrastrutture semaforiche e di illuminazione pubblica o cimiteriale
  • ricavi da trasporto, distribuzione e vendita di energia termica

NON RIENTRANO nel calcolo dei ricavi assoggettati per tutti i settori:

  • imposta sul valore aggiunto e ogni altra voce di natura fiscale;
  • ricavi da vendita di prodotti finiti e assistenza post vendita;
  • poste rettificative dei costi quali gli incrementi delle immobilizzazioni, le variazioni dei lavori in corso e le variazioni delle rimanenze dell'esercizio;
  • proventi finanziari, dividendi.

RIENTRANO, invece, nella base imponibile le sopravvenienze attive classificate nel conto economico che non hanno determinato ricavi in precedenti periodi d'imposta e attinenti le attività cui all'Articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione 236/2018/A e non già assoggettate al contributo (sopravvenienze attive ordinarie).

 

Informazioni e supporto

Per informazioni e chiarimenti contattare l'Autorità esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: infoanagrafica@arera.it

Per eventuale supporto tecnico sulla raccolta dati e sull'Anagrafica Operatori, è possibile contattare il numero verde 800.707.337 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30.




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