FER, il Decreto rinnovabili è in vigore 

  • Pubblicato il: 30/06/2016 

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Dal 30 giugno è possibile presentare domanda per gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non fotovoltaiche. Una opportunità per le imprese agricole che intendono diversificare le loro attività, anche grazie alla possibilità di cumulare gli incentivi con altri contributi fino al 40%, per gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW alimentati a biomassa biogas e olio.

 

A regolamentare il nuovo meccanismo è il  DM 23 giugno 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno, che aggiorna i meccanismi d’incentivazione degli impianti denominati FER, introdotti dal DM 6 luglio 2012.

 

Si tratta dell'atteso provvedimento “ponte” sui nuovi incentivi alle fonti rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2016 per i grandi impianti e il 31 dicembre 2017 per i piccoli (eolici e da fonte oceanica fino a 60 kW, particolari tipi di impianti idroelettrici fino a 250 kW di potenza di concessione, a biomassa fino a 200 kW e a biogas fino a 100 kW, potenziamenti e rifacimenti fino a determinate soglie, impianti realizzati tramite gara da amministrazioni pubbliche, inclusi i consorzi di bonifica, con potenza fino al doppio delle soglie precedentemente indicate, solari termodinamici fino a 100 kW), a meno che non venga raggiunto prima il tetto del costo cumulativo annuo di 5,8 miliardi di euro.

 

accesso agli incentivi

Gli incentivi possono essere richiesti per impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di interventi di potenziamento o di rifacimento. E per richiedere gli incentivi sono previste tre differenti modalità, a seconda della tipologia di fonte e della potenza dell’impianto: accesso diretto, iscrizione al Registro o al Registro per interventi di rifacimento, partecipazione a Procedure d’Asta al ribasso sulla tariffa incentivante.

 

I piccoli impianti possono presentare richiesta di accesso diretto fino al 31 dicembre 2017 o, in ogni caso, entro 30 giorni dalla data dell’eventuale raggiungimento del tetto di 5,8 miliardi di euro annui, che sarà comunicato con delibera AEEGSI sulla base dei dati forniti dal GSE (Contatore FER).

 

Mentre gli antri progetti dovranno attendere i bandi per la partecipazione alle Procedure d’Asta, per gli impianti sopra i 5 MW, e per gli impianti inferiori a tale soglia dovranno partecipare ai bandi di iscrizione ad appositi Registri, che saranno pubblicati entro il prossimo 20 agosto sul sito GSE. Trascorsi 10 giorni dalla loro pubblicazione, si avranno a disposizione 60 giorni per iscriversi ai Registri e 90 giorni per partecipare alle Procedure d’Asta.

Il Decreto prevede incentivi specifici per ciascuna fonte. E sulla base delle previsioni di sviluppo industriale del settore, alle tecnologie “mature” più efficienti, ovvero quelle fonti a basso costo più vicine all'equilibrio economico come l’eolico e l’idroelettrico, viene assegnata circa la metà delle risorse disponibili. La restante parte è equamente distribuita tra le tecnologie ad alto potenziale, con forti prospettive di sviluppo e penetrazione sui mercati esteri (come il solare termodinamico), e alle fonti biologiche il cui utilizzo è connesso alle potenzialità dell’economia circolare.

 

Così i contingenti a disposizione per i bandi a Registro, al netto dei piccoli impianti che entreranno in esercizio con accesso diretto, assegnano alle biomasse la quota più alta, 90 MW di potenza, e una spesa prevista di 105 milioni di euro per alla valorizzazione energetica di scarti e residui che rappresenta un’importante modalità di integrazione tra agricoltura ed energia e di promozione dell’economia circolare con positive ricadute sull’economia territoriale. Segue poi l’idroelettrico con 80 MW, l’eolico con 60 MW, il geotermoelettrico 30 MW, il solare termodinamico 20 MW e infine l’oceanica con 6 MW.

 

Per i grandi impianti di potenza superiore ai 5 MW, che accedono ai bandi con procedura d’asta a ribasso, i contingenti a disposizione sono di: 830 MW per l’eolico (di cui 30 MW offshore), che evidenzia una grande volontà del Governo di intervenire sul rifacimento e potenziamento del parco già installato; 100 MW per il solare termodinamico e 20 MW per il solare termodinamico, come opportunità di sviluppo di tecnologie e know how tutte italiane; 50 MW per i rifiuti biodegradabili.  

 

Inoltre, possono ancora richiedere gli incentivi con le modalità del DM 6 luglio 2012:

·        I piccoli impianti in accesso diretto, entrati in esercizio tra il 31 maggio 2016 e il 29 giugno 2016, a condizione che abbiano presentato o presentino domanda di accesso agli incentivi entro 30 giorni dalla data di entrata in esercizio;

·        gli impianti in posizione utile a seguito delle Procedure di Asta e Registro, svolte ai sensi del DM 6 luglio 2012, per i quali non siano decorsi i termini per l’entrata in esercizio.

 

Mentre potranno beneficiare delle tariffe incentivanti e degli eventuali premi del DM 6 luglio 2012 anche gli impianti che presenteranno richiesta di accesso diretto agli incentivi ai sensi del DM 23 giugno 2016 o risulteranno ammessi in posizione utile ai Registri del medesimo Decreto, purché entrati in esercizio entro il 29 giugno 2017.

 

incentivi

Gli incentivi sono erogati in base alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete dall'impianto (calcolata come minor valore tra la produzione netta e l’energia elettrica effettivamente immessa in rete) per un periodo pari alla vita media utile della specifica tipologia di impianto (dai 20 ai 30 anni), a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale.

Sono previsti due differenti meccanismi incentivanti:

A) una tariffa incentivante omnicomprensiva (To) per gli impianti di potenza fino a 500 kW, calcolata sommando alla tariffa incentivante base (Tb) gli eventuali premi a cui l'impianto ha diritto. Il corrispettivo erogato comprende anche la remunerazione dell'energia che viene ritirata dal GSE;
 
B) un incentivo (I) per gli impianti di potenza superiore a 500 kW, calcolato come differenza tra la tariffa incentivante base (Tb), a cui vanno sommati eventuali premi a cui l'impianto ha diritto, e il prezzo zonale orario dell’energia. L’energia prodotta resta nella disponibilità del produttore.


Mentre gli impianti di potenza fino a 500 kW possono optare per l’una o l’altra tipologia, con la facoltà di passare da un sistema all’altro non più di due volte nel corso dell'intero periodo di incentivazione, gli impianti di potenza superiore a 500 kW possono richiedere solo l’incentivo (I).

cumulabilità

Infine, in materia di cumulabilità, il decreto dispone i meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ovvero sono cumulabili:

a)     con l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione;

b)     con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 200 kW, non eccedenti il 30 per cento, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, e non eccedenti il 20 per cento, nel caso di impianti di potenza fino a 10 MW, fatto salvo quanto previsto alla lettera c);

c)     per i soli impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell'investimento;

d)     per gli impianti di cui all'articolo 24, commi 3 e 4, del D.Lgs 28/2011, con la fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature (tra cui rientrano anche i progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero);

e)     per gli impianti cogenerativi e trigenerativi alimentati da fonte solare ovvero da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell'investimento.

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Allegati:

 DM 23 giugno 2016, Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno

 

 

 

Approfondimenti:

 

SCHEMA -  Modalità di accesso agli incentivi e tariffe incentivanti DM 6 luglio 2012 e DM 23 giugno 2016

 

TARIFFE INCENTIVANTI

DM 6 luglio 2012

TARIFFE INCENTIVANTI

DM 23 giugno 2016

 

MODALITA' E

CONDIZIONI DI ACCESSO

AI SENSI DEL

 

DM 6 luglio 2012

·  Impianti iscritti in posizione utile a seguito delle Procedure d'Asta e Registro del DM 6 luglio 2012

·  Impianti in accesso diretto ai sensi del DM 6 luglio 2012 entrati in esercizio tra il 31 maggio e il 29 giugno 2016, a condizione che abbiano presentato o presentino domanda di accesso agli incentivi entro 30 giorni dalla data di entrata in esercizio

MODALITA' E

CONDIZIONI DI ACCESSO

AI SENSI DEL

 

DM 23 giugno 2016

·  Impianti in accesso diretto ai sensi del DM 23 giugno 2016 che entrano in esercizio entro il 29 giugno 2017, fermo restando il termine per la presentazione delle richieste di cui all’art. 3, comma 2 del DM 23/06/2016

·  Impianti iscritti in posizione utile a seguito delle procedure dei Registri del DM 23 giugno 2016 che entrano in esercizio entro il 29 giugno 2017

·  Impianti in accesso diretto ai sensi del DM 23 giugno 2016 che entrano in esercizio oltre il 29 giugno 2017

·  Impianti iscritti in posizione utile a seguito delle procedure dei Registri del DM 23 giugno 2016 che entrano in esercizio oltre il 29 giugno 2017

·  Impianti aggiudicatari di Asta del DM 23 giugno 2016

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