Fuel mix disclosure: aggiornamento procedure per la comunicazione, da parte di produttori e imprese di vendita, dei dati del 2013 e rettifiche di quelli del 2012
Il GSE pubblica per l’anno 2013 le procedure disclosure per i produttori e le imprese di vendita relative agli adempimenti di cui al Decreto Ministeriale del 31 luglio 2009:
- Procedura per la determinazione del mix energetico complementare dell’energia elettrica immessa in rete del produttore;
Si informano tutti i produttori e le imprese di vendita interessati dagli obblighi di disclosure che, per l’anno 2013 e per le eventuali rettifiche riferite all’anno 2012, sarà possibile comunicare al GSE i dati di propria competenza a partire dal 19 febbraio fino al 31 marzo 2014.
In particolare:
- i produttori sono tenuti a comunicare al GSE i dati di anagrafica degli impianti di produzione e il mix energetico iniziale necessari alle determinazioni del “mix energetico complementare” come previsto nella “Procedura per la determinazione del mix energetico complementare dell’energia elettrica immessa in rete del produttore”; i dati trasmessi saranno utilizzati dal GSE ai fini della determinazione del mix energetico nazionale;
Per quanto riguarda gli adempimenti dei produttori si specifica che:
- devono essere comunicati i dati riferiti agli impianti nella titolarità del produttore, ad eccezione degli impianti in regime di scambio sul posto, Cip 6/92 e degli impianti fotovoltaici con potenza attiva nominale fino a 1.000 kW incentivati con il Quinto Conto Energia;
- per poter trasmettere i dati di anagrafica è necessario essere in possesso del codice CENSIMP e del codice di richiesta CENSIMP come generati dal sistema GAUDI’ gestito da Terna. Tramite il portale “FUEL-MIX” saranno richiesti al produttore l’inserimento del codice CENSIMP, codice richiesta CENSIMP, codice SAPR/RUP, potenza UP.
Il GSE provvederà:
- a segnalare all’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico gli eventuali inadempimenti o dichiarazioni mendaci da parte dei produttori e delle imprese di vendita come previsto all’articolo 7, comma 2 del Decreto Ministeriale del 31 luglio 2009.
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