Sistema della Tariffa Onnicomprensiva
Su richiesta del Produttore, in alternativa ai CV, l’incentivazione può essere riconosciuta dal GSE mediante la corresponsione di una Tariffa Onnicomprensiva nel caso di impianti di potenza nominale media annua non superiore a 0,2 MW, per gli impianti eolici, o non superiore ad 1 MW per gli altri impianti, con l’esclusione degli impianti termoelettrici ibridi .
I limiti di potenza nominale media annua sono riferiti alla somma delle potenze nominali medie annue complessivamente installate, per ciascuna fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica.
La TO comprende sia il valore dell’incentivo che il ricavo per la vendita dell’energia elettrica prodotta. Inoltre solo la quota parte dell’energia elettrica netta da fonte rinnovabile prodotta dall’impianto ed immessa in rete, come definita nell’allegato A del DM 18/12/2008, può accedere alla TO.
I valori della tariffa onnicomprensiva, di entità variabile a seconda della fonte, sono riportati nella Tabella 3 della Legge Finanziaria 2008.
Tale Tabella è stata aggiornata dalla Legge 23/07/2009 n.99, come sotto riportata.
TABELLA 2
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N°
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FONTE
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TARIFFA
(€cent/kWh)
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1
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Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW
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30
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3
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Geotermica
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20
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4
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Moto ondoso e maremotrice
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34
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5
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Idraulica diversa da quella del punto precedente
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22
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6
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Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009
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28
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8
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Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009
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18
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La tariffa onnicomprensiva può essere variata ogni tre anni con decreto del Ministro dello sviluppo economico assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili.
Al termine dei quindici anni l’energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
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