Spalmaincentivi, ecco il decreto per le fonti non fotovoltaiche 

  • Pubblicato il: 18/11/2014 

  •  

Gli impianti a fonte rinnovabile (non fotovoltaici) devono comunicare o meno l'adesione allo spalmaincentivi entro il 17 febbraio 2015.

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2014, entra in vigore il decreto attuativo Dm Sviluppo economico 6 novembre 2014, in attuazione dell’articolo 1 commi 3, 4, 5 e 6 del Decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, cosiddetto "Destinazione Italia", convertito in Legge n. 9/2014, che regola la rimodulazione volontaria degli incentivi alle fonti rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico.

 

Il decreto, offre ai titolari degli impianti oggetto del provvedimento una opzione, accettando la quale si ribassa l'incentivo attualmente percepito (Tariffa onnicomprensiva o Certificato Verde) prolungando di 7 anni il periodo di incentivazione.

Possono aderire all’opzione i titolari di impianti beneficiari di Certificati Verdi o Tariffe onnicomprensive (Dm 18 dicembre 2008), mentre risultano esclusi:

• gli impianti a fonti rinnovabili (diversi da biomasse e biogas fino a 1 MW) per i quali il periodo di diritto agli incentivi termina entro il 31 dicembre 2014;

• gli impianti biomasse e biogas di potenza non superiore a 1 MW, per i quali il periodo di diritto agli incentivi termina entro il 31 dicembre 2016;

• gli impianti a fonti rinnovabili regolati dal Dm sviluppo 6 luglio 2012 (decreto incentivi fer elettriche dal 1° gennaio 2013);

• gli impianti a fonti rinnovabili che ancora godono del CIP6.

Le formule di calcolo per  determinare l’entità del nuovo incentivo rimodulato si trovano nell’Allegato 1 del Dm Sviluppo economico 6 novembre 2014.

I titolari degli impianti, nel caso in cui intendano optare per il regime di incentivazione di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) del d.l. n. 145 del 2013, inoltrano la relativa richiesta al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il 16 febbraio 2015, secondo modalità di comunicazione definite dallo stesso GSE e pubblicate sul sito internet entro 30 giorni dalla medesima data.

Per gli interventi realizzati sullo stesso sito dell’impianto per il quale è stata esercitata l’opzione di rimodulazione, non si ha diritto di accesso - fino al termine del nuovo periodo di incentivazione - ad ulteriori strumenti incentivanti, a carico dei prezzi o delle tariffe elettriche, fatta eccezione per il Ritiro dedicato e lo Scambio sul posto (sempreché compatibili col meccanismo incentivante di cui si gode). E' inoltre possibile - rispettando le condizioni poste dal decreto - accedere ad ulteriori incentivi per :

a) interventi di potenziamento, in relazione alla maggiore produzione derivante dall’intervento di potenziamento, determinata con le modalità previste dal pertinente provvedimento di disciplina dell’ulteriore incentivo;

b) interventi di integrale ricostruzione, effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all’incentivo originario; in tal caso, l’eventuale nuovo incentivo sostituisce il preesistente incentivo rimodulato;

c) limitatamente agli impianti a biomasse di potenza non superiore a 1 MW, interventi di rifacimento totale, effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all’incentivo originario; in tal caso, l’eventuale nuovo incentivo sostituisce il preesistente incentivo rimodulato.

 

Per gli impianti incentivati a Tariffa Onnicomprensiva (escluso il DM 6 luglio 2012), è riconosciuta al termine del nuovo periodo di diritto all’incentivo rimodulato. Durante l’estensione, trova applicazione il valore della tariffa fissa onnicomprensiva vigente prima della rimodulazione operata ai sensi del presente decreto.

 

Per gli impianti incentivati con Certificati Verdi, l’estensione del periodo di diritto ai certificati verdi, è riconosciuta al termine del nuovo periodo di diritto all’incentivo rimodulato. Durante l’estensione, trova applicazione il valore del fattore moltiplicativo vigente prima della rimodulazione operata ai sensi del presente decreto.

 

Esclusivamente per gli impianti incentivati con i certificati verdi, che aderiscono all’opzione di rimodulazione degli incentivi di cui al presente decreto e, limitatamente alle produzioni realizzate fi no al 31 dicembre 2020, ai fini dell’applicazione dell’art. 19, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, il parametro Re ivi indicato è, su richiesta del produttore, fisso ed è pari a quello registrato nell’anno 2012, fermo restando quanto già previsto dal medesimo art. 19, comma 1, per gli impianti a biomasse e a bioliquidi cogenerativi, ovvero integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza. A tali fi ni, la richiesta del produttore è presentata contestualmente alla richiesta di cui all’art. 3, comma 1.

Secondo quanto previsto dal “Destinazione Italia” (anche se non esplicitamente ribadito dal Dm Sviluppo 6 novembre 2014), a coloro che non sottoscrivono l'opzione di rimodulazione viene garantita la normale prosecuzione dei diritti acquisiti, ma si pone al contempo una condizione sul futuro del loro impianto, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica.

.

APPROFONDIMENTI:

DM 16 ottobre Decreto incentivi energia fonti rinnovabili

Articolo del 20/10/2014 

.

Tutte le News sulle Tecnologie >>

Tutte le News sul Libero mercato >>