Unbundling contabile: la raccolta dei conti annuali separati - esercizio 2015 per gli impianti di P>100kW parte dal 22 aprile 

  • Pubblicato il: 26/04/2016 

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Dal 22 aprile è partita la raccolta dei conti annuali separati per l’ esercizio 2015, così detto Unbundling Contabile, da effettuare sul portale dell’ AEEGSI, Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico. Sono esonerati gli Operatori che eserciscono impianti per una potenza complessiva inferiore a 100kWe .

La compilazione e l'invio della dichiarazione preliminare è obbligatoria per tutte le imprese che svolgono almeno una delle attività di cui al comma 4.1 del Testo Integrato Unbundling Contabile- TIUC  (come la  produzione dell’energia elettrica, la coltivazione del gas naturale, ecc) e siano tenute all'iscrizione nell'Anagrafica operatori dell'Autorità.

I termini per la trasmissione dei conti annuali relativi ai conti annuali separati 2015 decorrono dal 22 aprile solo qualora tale data sia successiva alla data di approvazione del bilancio o, in assenza di questo, di chiusura dell'esercizio sociale.
Le edizioni precedenti al 2015 rimangono disponibili per la trasmissione dei relativi conti annuali separati.

 Sono esclusi i produttori elettrici che gestiscono impianti di potenza complessiva inferiore ai 100 kW (ovvero gli operatori elettrici esonerati dall'iscrizione all'Anagrafica operatori ai sensi della deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012 443/2012/A),  che non sono tenute né alla compilazione della dichiarazione preliminare né ad inviare i conti annuali separati, purché siano già registrati presso Terna sul sistema GAUDÌ.

Mentre le imprese che gestiscono la piccola generazione (impianti per una potenza complessiva in esercizio inferiore ad 1 MW) e/o gli autoproduttori (che autoconsumo almeno il 70% dell'energia prodotta durante l'esercizio) sono escluse dall'obbligo di invio dei conti annuali separati. Ma devono inviare all'Autorità la Dichiarazione Preliminare alla raccolta dei conti annuali separati.

Per accedere al sistema di rilevazione ed effettuare la comunicazione è pertanto necessario essere accreditati presso l’Anagrafica operatori dell'Autorità.

Nel nuovo manuale, inoltre l’AEEGSI precisa che non esistono sanzioni automatiche per la mancata tenuta della contabilità separata o per la mancata predisposizione o invio dei CAS-Conti Annuali Separati ai sensi del TIUC. Sanzioni possono essere comminate dall’Autorità solo nell’ambito di appositi procedimenti sanzionatori a seguito dei quali viene accertata la violazione degli obblighi previsti dal TIUC. Tuttavia, in base a quanto previsto dal comma 26.11 del TIUC, è prevista, come misura cautelativa, la sospensione di eventuali erogazioni di incentivi (contributi a carico del sistema da parte della Cassa Conguaglio per il settore elettrico) nei confronti di quelle imprese che siano tenute all’invio dei CAS-Conti Annuali Separati ai sensi del TIUC ma che, appunto, risultino inadempienti a tale invio. Trattasi di misure cautelative che vengono rimosse non appena le imprese in questione provvedono al suddetto invio.

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Termine di comunicazione

L’articolo 26 del TIUC illustra i termini e le modalità di invio all’Autorità. In particolare, i commi dal 26.1 al 26.4 prevedono i seguenti termini di presentazione:
• per i CAS redatti secondo il regime ordinario o semplificato, 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio; in tal senso, si deve fare riferimento alla data di approvazione da parte dell’assemblea dei soci;
• per i CAS redatti secondo il regime ordinario o semplificato, qualora non sia prevista l’approvazione del bilancio in relazione alla specifica natura sociale dell’impresa, entro 120 (centoventi) dalla data di chiusura dell’esercizio sociale;
• per i CAS redatti sulla base del bilancio consolidato entro 120 (centoventi) giorni dalla sua redazione; in tal senso, non essendo previsto un obbligo di approvazione del bilancio consolidato da parte della normativa primaria, si ritiene che il termine di 120 giorni debba farsi decorrere da una data, scelta dall’impresa, che segna la chiusura della fase di redazione del bilancio consolidato e che potrebbe coincidere, a titolo di esempio, con la data di presentazione all’organo amministrativo dell’impresa o all’assemblea dei soci.

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Esenzioni

A partire dall’edizione 2013 della raccolta, ai sensi del punto 4 della deliberazione 31/2014/R/com, è possibile applicare i casi di esenzione dall’obbligo di predisposizione ed invio dei conti annuali separati previsti dal comma 27.1 del TIUC, allegato A alla medesima deliberazione. A tal fine è necessario compilare ed inviare (in maniera definitiva) la dichiarazione preliminare indicando, nella sezione relativa agli altri motivi di esclusione/esenzione, che l’impresa, ai sensi del punto 4 della deliberazione 231/2014/R/com, intende applicare il caso di esclusione previsto dal comma 27.1 del TIUC e precisando la lettera relativa all’attività svolta. Tali casi di esclusione possono essere applicati da tutte le imprese che svolgano, oltre ad eventuali attività diverse, unicamente una o più tra le attività indicate nel citato comma. Ulteriori dettagli in proposito sono forniti nel paragrafo 22 del TIUC.

In particolare, in materia di Esenzioni dall’invio dei conti annuali separati, l’AEEGSI chiarisce che: Fermi restando gli obblighi di separazione contabile vigenti per tutte le imprese operanti nel settore dell’energia elettrica o del gas che come detto precedentemente, discendono dalla normativa primaria e dal regime contabile di separazione, previsto dal TIUC, applicabile alle diverse tipologie di imprese, l’articolo 27 stabilisce l’esenzione dalla predisposizione e dall’invio dei CAS per una serie di casi declinati specificamente dal comma 27.1 dell’articolo. In relazione ai singoli casi di esenzione, si riportano di seguito alcuni chiarimenti.

Gli esercenti la produzione elettrica sono esentati dalla predisposizione e dall’invio dei CAS in tutti i casi in cui effettuino la suddetta produzione senza utilizzare impianti essenziali o rilevanti, definiti tali da Terna nel Codice di Trasmissione. In tal senso, si precisa che periodicamente Terna provvede a pubblicare l’elenco degli impianti essenziali mentre definisce nel Codice di Trasmissione come impianti rilevanti gli impianti di potenza superiora a 10MVA. Pertanto, le imprese che non dispongono di alcun impianto essenziale o rilevante rientrano nell’esenzione prevista dal TIUC; a tal fine, non rileva né la somma della potenza degli impianti che devono essere considerati singolarmente ai fini della classificazione come impianti essenziali o rilevanti, né l’appartenenza dell’impresa ad un gruppo societario che potrebbe, invece, disporre di tali impianti, in quanto si considera l’impresa a se stante, né rileva la proprietà degli impianti, in quanto la produzione elettrica potrebbe essere effettuata anche tramite impianti di terzi.

In aggiunta a questo, le imprese esonerate dall'iscrizione all'Anagrafica operatori ai sensi della deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012 443/2012/A (produttori elettrici che gestiscono impianti di potenza complessiva inferiore ai 100 kW) non sono tenute né alla compilazione della dichiarazione preliminare né ad inviare i conti annuali separati, purché siano già registrati presso Terna sul sistema GAUDÌ.

Inoltre, nel prevedere i limiti dimensionali per l’esenzione, il comma 27.1 fa riferimento per le attività di distribuzione e misura dell’energia elettrica e di distribuzione e misura del gas naturale, al numero dei punti di prelievo o riconsegna alla fine dell’esercizio precedente; tale numero deve essere riferito all’ultimo giorno dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce la raccolta dei CAS. In merito alla quantificazione del numero dei punti di prelievo o di riconsegna, inoltre, non si deve fare alcuna distinzione, nel caso ad esempio delle società cooperative, tra i punti riferibili ai clienti soci o non soci dell’impresa.

La lettera m) del comma 27.1 prevede l’esenzione per le imprese italiane che operino estero su estero; in tal senso, si considerano come attività estero su estero le attività svolte all’estero sia da strutture italiane che strutture situate all’estero appartenenti ad imprese nazionali e che operano, ad esempio, per i clienti esteri.

Sempre in tema di esenzione, rileva quanto riportato alla lettera n) del comma 27.1 che prevede l’esenzione per le imprese operanti nel settore dell’energia elettrica o del gas che, nell’esercizio di riferimento, non abbiano conseguito ricavi operativi. La disposizione deve intendersi nel senso che l’esenzione vale per quel determinato esercizio sociale (ma potrebbe non valere più nell’esercizio successivo) nel quale l’impresa non ha conseguito ricavi operativi in nessuna delle attività del settore elettrico o del gas individuate al comma 4.1 del TIUC. Per ricavi operativi devono intendersi i ricavi derivanti dalle operazioni ordinarie condotte dall’imprese nelle suddette attività e classificabili tipicamente tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni del bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali.

Il comma 27.2 esenta sempre le imprese operanti in una serie di attività del settore elettrico e del gas (le attività non infrastrutturali oltre all’attività di distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo rete) dalla compilazione dei prospetti relativi alla movimentazione delle immobilizzazioni.

Nell’ipotesi in cui i CAS fossero specificamente richiesti dall’Autorità ad un ‘impresa soggetta ad esenzione dall’invio ai sensi dell’articolo 27, gli stessi CAS, ai sensi del comma 14.3, dovranno essere inviati all’Autorità solo dopo essere stati sottoposti a revisione contabile. In tal caso, qualora i CAS fossero richiesti negli anni successivi all’esercizio di competenza cui si riferiscono e nel frattempo il soggetto responsabile della revisione legale del bilancio di esercizio sia cambiato, la revisione contabile dei CAS potrà essere affidata dall’impresa anche ad un soggetto diverso da quello che ha effettuato la revisione legale del bilancio di esercizio cui i CAS si riferiscono ovvero al soggetto in quel momento responsabile della revisione legale del bilancio di esercizio.

Come precisato dal comma 27.3 e come anche illustrato in precedenza, le imprese esentate dalla predisposizione e dall’invio dei CAS devono semplicemente ritenersi obbligate ad adottare sistemi di contabilità che permettano una rilevazione dei fatti e delle operazioni in maniera separata come previsto dal TIUC (in base al regime contabile ordinario o semplificato a loro applicabile) e quindi sono solo potenzialmente obbligate alla predisposizione ed all’invio dei CAS. Tale invio, infatti, deve avvenire solo quando e se l’Autorità, nell’ambito delle sue funzioni di regolazione, provvede a richiederlo. La richiesta di predisposizione ed invio dei CAS per le citate imprese è effettuata dall’Autorità previa comunicazione all’impresa nell’ambito di una specifica raccolta dati o di uno specifico procedimento amministrativo27. In tema di esenzione dagli obblighi di separazione contabile (e non quindi di semplice predisposizione ed invio dei CAS) rileva la disposizione contenuta nell’articolo 10 del TIUC per i soggetti che sono meri proprietari di asset necessari o funzionali allo svolgimento di una o più delle attività del settore dell’energia elettrica o del gas; tali soggetti sono esentati da qualsiasi obbligo di separazione contabile. Questi soggetti, infatti, non possono essere consideranti esercenti nel settore dell’energia elettrica o del gas e sono tipicamente soggetti proprietari di reti di distribuzione di energia elettrica o di gas (es. Comuni) utilizzate da altri soggetti giuridici per lo svolgimento delle relative attività (es. imprese concessionarie) oppure società di leasing che sono proprietarie di impianti di produzione utilizzati da altre imprese per la generazione di energia elettrica.

Si precisa, infine, che sono sempre esentate da qualsiasi obbligo di separazione contabile e quindi di comunicazioni, in quanto non classificabili come imprese del settore elettrico o del gas, le imprese che svolgono esclusivamente attività diverse come definite dal comma 4.2 del TIUC.

Rientrano tra le attività diverse, quindi non classificabili tra le attività del settore elettrico o del gas, le attività svolte tipicamente svolte dalle ESCO, a meno che queste non svolgano una o più delle attività di cui al comma 4.1 del TIUC.

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Richieste di supporto, assistenza e chiarimenti

Per informazioni e supporto di tipo tecnico è possibile contattare il numero verde attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30
numero verde 800707337

In alternativa è disponibile l'indirizzo di posta elettronica: infoanagrafica@autorita.energia.it.
Per agevolare le risposte è importante indicare in ogni comunicazione:

  • Ragione sociale, Partita IVA e codice Autorità della società richiedente
  • oggetto della richiesta
  • nome, cognome e numero telefonico del richiedente.

Le richieste di chiarimento in merito all'applicazione della normativa di separazione contabile devono essere inviate via email, allegando il l'apposito modulo opportunamente compilato.

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