Unbundling contabile: la raccolta dei conti annuali separati - esercizio 2017 per gli impianti di P>100kW 

  • Pubblicato il: 06/06/2018 

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Dal 6 giugno parte la raccolta dei conti annuali separati per l’esercizio 2017, così detto Unbundling Contabile, da effettuare sul portale dell’ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente sulla base dell’aggiornamento del Testo Integrato Unbundling Contabile- TIUC, Deliberazione 137/2016/R/com. Sono esonerati gli Operatori che eserciscono impianti per una potenza complessiva inferiore a 100kWe.

La compilazione e l'invio della dichiarazione preliminare è obbligatoria per tutte le imprese che svolgono almeno una delle attività di cui al comma 4.1 del TIUC (come la produzione dell’energia elettrica, la coltivazione del gas naturale, ecc) e siano tenute all'iscrizione nell'Anagrafica operatori dell'Autorità.

I termini (90 o 120 giorni) per la trasmissione dei conti annuali relativi ai conti annuali separati 2017 decorrono dal 6 giugno solo qualora tale data sia successiva alla data di approvazione del bilancio o, in assenza di questo, di chiusura dell'esercizio sociale. Le edizioni precedenti al 2015 rimangono disponibili per la trasmissione dei relativi conti annuali separati.

Sono esclusi i produttori elettrici che gestiscono impianti di potenza complessiva inferiore ai 100 kW (ovvero gli operatori elettrici esonerati dall'iscrizione all'Anagrafica operatori ai sensi della deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012 443/2012/A), che non sono tenute né alla compilazione della dichiarazione preliminare né ad inviare i conti annuali separati, purché siano già registrati presso Terna sul sistema GAUDÌ.

Mentre le imprese che gestiscono la piccola generazione (impianti per una potenza complessiva in esercizio inferiore ad 1 MW) e/o gli autoproduttori (che autoconsumo almeno il 70% dell'energia prodotta durante l'esercizio) sono escluse dall'obbligo di invio dei conti annuali separati. Ma devono inviare all'Autorità la Dichiarazione Preliminare alla raccolta dei conti annuali separati.

Per accedere al sistema di rilevazione ed effettuare la comunicazione è pertanto necessario essere accreditati presso l’Anagrafica operatori dell'Autorità.

Nel nuovo manuale, inoltre l’Autorità ribadisce che non esistono sanzioni automatiche per la mancata tenuta della contabilità separata o per la mancata predisposizione o invio dei CAS-Conti Annuali Separati ai sensi del TIUC. Sanzioni possono essere comminate dall’Autorità solo nell’ambito di appositi procedimenti sanzionatori a seguito dei quali viene accertata la violazione degli obblighi previsti dal TIUC. Tuttavia, in base a quanto previsto dal comma 30.15 del TIUC, è prevista, come misura cautelativa, la sospensione di eventuali erogazioni di incentivi (contributi a carico del sistema da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali per il settore elettrico) nei confronti di quelle imprese che siano tenute all’invio dei CAS-Conti Annuali Separati ai sensi del TIUC ma che, appunto, risultino inadempienti a tale invio. Trattasi di misure cautelative che vengono rimosse non appena le imprese in questione provvedono al suddetto invio.

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Approfondimenti:

il testo aggiornato del TIUC e la Guida semplificata per la presentazione della Dichiarazione Preliminare sono consultabili nell'area riservata Documentale2018

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