Varati dai Ministeri i nuovi decreti sull’incentivazione dell’energia rinnovabile 

  • Pubblicato il: 09/07/2012 

  •  

Con ritardo di quasi un anno, venerdì scorso sono stati varati, dal Ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera - di concerto col  Ministro dell’Ambiente, Corrado Clini e dell’Agricoltura, Mario Catania - due schemi di decreti ministeriali in materia di energie rinnovabili. I due provvedimenti definiscono i nuovi incentivi per l’energia fotovoltaica (Quinto Conto Energia) e per le rinnovabili elettriche non fotovoltaiche (idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas).

Molte le novità per il settore agricolo. Per il Presidente dell’ Associazione le Fattorie del Sole Coldiretti, Giorgio Piazza, i decreti rappresentano una nuova opportunità per le imprese agricole che intendono diversificare le attività d’impresa integrando tecnologie green nei processi produttivi aziendali, certificandosi come imprese low carbon. “Gli impianti di biogas e biomassa di piccola dimensione, adeguati alle dimensioni delle nostre aziende agricole,  – prosegue G. Piazza – che utilizzano scarti e sottoprodotti agricoli beneficeranno della tariffa più alta. Alle tariffe base si sommano dei premi per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, per le reti di teleriscaldamento, e per l’abbattimento dell’azoto”.

Per il fotovoltaico, il Quinto Conto energia entrerà in vigore al 45° giorno dal raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro, e presumibilmente a partire dal mese di settembre.

I decreti, DM 5 luglio 2012 V° conto energia e del DM 6 luglio 2012 sulle altre fonti rinnovabili,pubblicati sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta Uffi ciale„ n. 159 del 10 luglio 2012 - Serie generale , sono di seguito riassunti.

In calce è possibile  consultare anche i due decreti pubblicati in G.U.

 


 BIOMASSE

PRINCIPALI NOVITÀ RELATIVE CONTENUTE NELLA BOZZA DEL DECRETO RINNOVABILI ELETTRICHE NON FOTOVOLTAICHE

Il decreto sulle rinnovabili elettriche detta la disciplina degli impianti diversi dal solare fotovoltaico (eolico, biomasse, biogas, idro, geotermico) con potenza non inferiore a 1 kW e che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012.  Limitatamente agli impianti ubicati nei territori terremotati (  delle Provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo  ), che hanno conseguito il titolo autorizativo antecedente al 20 maggio 2012, i termini di entrata in esercizio degli impianti sono posticipati al 30 giugno.

Una delle novità più importanti consiste nella priorità data all'incentivazione del settore termico e dell'efficienza energetica.

Il nuovo meccanismo di incentivazione entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2013.

I provvedimenti si sono resi necessari per evitare che il  costo gli incentivi finisse fuori controllo. Il decreto fissa due procedure: le aste al ribasso per finanziare gli impianti di potenza superiore a 5 megawatt e  l’iscrizione in registri nazionali per i volumi di energia da agevolare relativi agli altri impianti di potenza superiore a specifiche soglie di potenza, differenziate per tecnologia.

Il costo complessivo di tutte le tipologie di incentivo degli impianti a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, non potrà superare i 5,8 miliardi di euro annui, una soglia ritenuta troppo modesta dagli operatori. Ogni mese l'Autorità per l'energia pubblicherà il costo indicativo cumulato degli incentivi alle fonti rinnovabili, inclusi quelli per il fotovoltaico.

 

INCENTIVI PER IMPIANTI FUORI REGISTRO ED ASTE

Non sono soggetti alle procedure dei Registri e delle Aste ed accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto:

a) gli impianti eolici di potenza fino a 60 kW;

b) gli impianti idroelettrici di potenza nominale dì concessione fino a 50 kW, la cui soglia è elevata a 250 kW se trattasi di impianti: realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata; che utilizzano acque di restituzioni o di scarico; che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale.

c) gli impianti a biomassa di potenza fino a 200 kW e gli impianti a biogas di potenza fino a 100 kW che impiegano prodotti di origine biologica o sottoprodotti di origine biologica ( di cui all'articolo 8 comma 4 );

d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c);

e) gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge Il marzo 2006, n. 81;

t) gli impianti previsti dall'articolo l, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 dell' 11 febbraio 2010  e successive modificazioni;

g) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell'intervento, non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c) .

 

APERTURADEIREGISTRI                                                                                     Salta la data, prevista nella bozza, del 30 giugno 2012 per la prima apertura dei registri, tenuti dal GSE, riferiti ai contingenti di potenza disponibile per il 2013. Per tutelare gli investimenti in via di completamento, "garantendo una progressiva transizione dal vecchio al nuovo meccanismo", è possibile optare per un meccanismo di incentivazione alternativo per gli impianti che entrano in esercizio entro il 30 aprile 2013, ovvero, per i soli impianti alimentati da rifiuti entro il 30 giugno 2013. Due mesi in più per il regime transitorio anche per gli impianti ubicati nei territori colpiti dal terremoto delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, con titolo autorizzativo recante data antecedente al 20 maggio 2012.

 

Il meccanismo dei registri è basato su volumi massimi per anno e tecnologia. E l’Accesso ai registri sarà regolato dai seguenti criteri di priorità:

a) impianti di proprietà di aziende agricole, singole o associate, alimentati da biomasse e biogas di cui all' articolo 8, comma 4, lettere a) e b), con potenza non superiore a 600 kW;

c) per gli impianti a biomassa e biogas: impianti alimentati dalla tipologia di cui all' articolo 8, comma 4, lettera b);

d) per impianti alimentati dalle biomasse di cui all 'articolo 8, comma 4, lettera c): dichiarazione dell' Autorità competente attestante, nell' ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell ' impianto ai tini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti ;

e) per gli impianti geotermoelettrici: impianti con totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, ovvero che rispettano i requisiti di cui all'articolo 27, comma l, lettera c);

f) per gli impianti idroelettrici, nell'ordine: realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;  che utilizzano acque di restituzioni o di scarico; che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;  che utilizzano una quota parte del DMV senza sottensione di alveo naturale; che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa.

f) minor potenza degli impianti;

g) anteriorità del titolo autorizzativo;

h) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

 

 

ASTE                                                                                                                                     Il GSE gestirà anche le aste (al ribasso) per la definizione dei livelli di incentivazione della produzione di energia, nei limiti dei contingenti annui di nuova capacità produttiva (saranno messe all'asta anche le rimanenze dell'anno precedente); alle aste non saranno ammessi gli impianti alimentati da rifiuti solidi urbani a valle della raccolta differenziata.

 

CONVERSIONE DEI CERTIFICATI VERDI IN INCENTIVI                                                                                                             

 Il decreto prevede anche alcuni meccanismi per assicurare la transizione dal precedente sistema al nuovo, attraverso la conversione, secondo parametri piuttosto complessi, dei certificati verdi in incentivi.

Previsto infine il ritiro dei certificati verdi rilasciati per le produzioni degli anni fino al 2015. Per il passaggio da certificati verdi a tariffa dopo il 2015 si conferma il livello di incentivo fisso stabilito dal decreto legislativo n. 28 del 2011, pari al 78% del prezzo di riferimento dei certificati verdi. La cosiddetta potenza soglia è fissata in 5000 kW per tutte le tipologie di fonte rinnovabile.

Fermo restando il rispetto della quota d'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99, su richiesta del detentore, i l GSE ritira, al prezzo stabilito all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011  i certificati verdi relativi alle produzioni del 2011 entro il 2012 e  assicura ai detentori che ne facciano richiesta il pagamento del 50 per cento degli importi spettanti entro i sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, e del rimanente 50 cento entro il mese di dicembre 201 2; i certificati verdi relativi alle produzioni del primo semestre 2012 entro il 31 marzo 2013 e i certificati verdi relativi alle produzioni del secondo semestre 2012 entro il 30 settembre 2013 .



CONSUMI AUSILIARI

I consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto  di consegna dell'energia alla rete elettrica sono definiti su base convenzionale e sono espressi in termini di percentuale dell' energia elettrica prodotta lorda.  Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 1 MW si utilizzano i valori percentuali riportati, per ciascuna fonte nell ' Allegato 4, tabella 6 : 11% per gli impianti di biogas e 17% per gli impianti a biomassa.

 

Nel caso di impianti in cui i prelievi di energia elettrica necessaria per l 'alimentazione dei servizi ausiliari avvengano esclusivamente per il tramite di un unico punto di connessione, non condiviso con altri impianti e non vi siano consumi di energia elettrica diversi da quelli attribuibili ai suddetti servizi ausiliari, l 'Autorità stabilisce condizioni e modalità per non applicare i valori forfetari e considerare l ' energia elettrica prodotta netta coincidente con la differenza tra l'energia elettrica complessivamente immessa e l'energia elettrica complessivamente prelevata per il tramite del medesimo punto.

 

CUMULABILITA’

Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, ad esclusione di quanto ha previsto l’articolo 26 del D.Lgs n. 28 del 2011, dove ricordiamo che per gli impianti agricoli inferiori  ad  1MW gli incentivi sono cumulabili fino al 40% del costo di investimento.

 

 

PREMI PER IMPIANTI A BIOGAS CHE UTILIZZANO TECNOLOGIE AVANZATE (ART. 8 E 26)

Per questo tipo di impianti sono previsti dei premi che vanno dai 10 ai 40 /MWh, in funzione della tipologia di biomassa, e a patto che gli impianti siano a cogenerazione ad alto rendimento o che utilizzino tecnologie per la riduzione dell’azoto.

Per impianti a biogas con cogenerazione ad alto rendimento che utilizzano prodotti di origine biologica, oltre alla tariffa incentivante base, è disponibile  un premio di 40 €/MWh .

Per impianti a biogas con cogenerazione ad alto rendimento che utilizzano sottoprodotti di origine biologica o rifiuti, il premio è di 10 €/MWh a cui si somma il premio più alto, 30 €/MWh per l’abbattimento dell’azoto se sono garantite le seguenti condizioni:

1.       Presentazione di una comunicazione di spandimento conforme all’articolo 18 del decreto del Mipaaf  7/4/06, che prevede la rimozione di almeno il 60 % dell’azoto in ingresso nell’impianto;

2.       Il fertilizzante deve rispondere ai criteri di sostenibilità del decreto 28/2011 e a criteri di qualità secondo il dl 75 del 2010;

3.       Nella produzione di fertilizzante non ci devono essere apporti energetici da fonti non rinnovabili;

4.       Le vasche di stoccaggio del digestato devono avere coperture impermeabili;

5.       Il recupero dell’azoto non deve comportare immissione in atmosfera di ammoniaca o composti ammoniacali.

Per impianti fino a 600 kW che non operano in regime di cogenerazione ad alto rendimento  c’è la possibilità di accedere ad altri due tipi di premi per l’abbattimento azoto , ma di entità inferiore rispetto a quanto detto sopra.

Tipo 1. Se l’impianto è cogenerativo, produce fertilizzante dal digestato, recupera il 30% dell’azoto in ingresso nell’impianto e risponde alle condizioni 4 e 5 elencate sopra, allora ha diritto ad un premio pari a 20 €/MWh.

Tipo 2. Se l’impianto realizza una rimozione del 40% dell’azoto in ingresso nell’impianto, e rispetta le condizioni 4 e 5 elencate sopra, allora ha diritto ad un premio pari a 15 €/MWh.

Tutti i tipi di impianto elencati sono soggetti a controlli a campione da parte dell’AGEA, volti a valutare la qualità del fertilizzante e la percentuale di azoto sequestrato.

I premi aggiuntivi saranno dati a conguaglio dal GSE, a valle dei controlli con esito positivo.

 

 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI  IMPIANTI ALIMENTATI DA BIOMASSA, BIOGAS E BIOLIQUIDI SOSTENIBILI (ART. 8)

In questo articolo si fa riferimento al tipo di prodotto che si impiega per alimentare un impianto e ai premi a cui si ha diritto per impianti a biogas, bioliquidi o biomassa.

Il concetto di sostenibilità (dl 28/2010) è centrale e fondamentale per accedere agli incentivi, così come il ruolo dell’amministrazione pubblica nel controllo della tipologia di prodotti da impiegare nell’alimentazione di impianti a biogas o a biomasse. Il proprietario dell’impianto deve far riferimento al GSE, nel caso impieghi materia prima classificata come rifiuto e/o sottoprodotto , per sapere a quale tariffa incentivante accedere.

Infatti  gli impianti a biogas e a biomassa hanno un sistema di determinazione dell’incentivo in base alla tipologia di materia prima che impiegano.  E sono distinti in quattro tipi:

1.       Prodotti di origine biologica;

2.       Sottoprodotti di origine biologica (tab. 1 A);

3.       Rifiuti con frazione biodegradabile determinata forfettariamente secondo l’allegato 2;

4.       Rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi dal punto 3.

Nel caso in cui non viene dichiarata esplicitamente la tipologia di biomassa impiegata il GSE si muoverà secondo meccanismi a lui più favorevoli:

·         Se si immettono più tipi di biomassa rispetto a quanto sopra indicato, l’incentivo è determinato in base alla tipologia con tariffa più bassa;

·         Se nell’autorizzazione non c’è esplicito riferimento al tipo di biomassa che si usa, allora sarà attribuita la tariffa più bassa tra quelle possibili;

·         Se, solo in impianti a biogas di potenza inferiore a 1 MW, si impiegano sia prodotti che sottoprodotti  di origine biologica, e i primi rappresentano una quota inferiore al 30% dell’ingestato, allora il GSE attribuirà, a tutta la partita, la tariffa relativa ai sottoprodotti, che è inferiore rispetto all’altra.

Per gli impianti a biomassa solida, che impiegano prodotti e sottoprodotti di origine biologica, con una potenza compresa tra 1 MW e 5 MW e soggetti a rifacimento, sono previsti dei premi per la riduzione delle emissioni e/o di biomassa da filiera corta, se rispettano le seguenti condizioni:

·         Alla riduzione delle emissioni dei gas serra rispetto a dei valori che stabilisce l’ENEA entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, corrispondono 10 /MWh ;

·         Riguardo l’alimentazione con biomasse da filiera elencate nella tabella 1-B, corrispondono 20€/MWh.

Per impianti a biomasse di qualsiasi potenza, alimentati da prodotti  e sottoprodotti di origine biologica e anche oggetto di rifacimento, spetta un incremento di 30  €/MWh qualora siano rispettate le emissioni descritte nell’allegato 5.

Oltre alla tariffa incentivante di riferimento, è disponibile  un premio di 40 €/MWh per impianti che operano in cogenerazione ad alto rendimento, purché si impieghino prodotti o sottoprodotti di origine biologica, bioliquidi sostenibili, oppure se un impianto a biomassa destina il calore al teleriscaldamento.

Se un impianto opera sempre in cogenerazione ad alto rendimento ma è approvvigionato in maniera diversa allora il premio si riduce a 10 /MWh.

AGEA è l’organismo incaricato di valutare i requisiti di tracciabilità della materia prima, sia per i bioliquidi che per le biomasse. Per i premi sopra descritti, gli  importi saranno pagati dal GSE a conguaglio dopo l’esito positivo dei controlli.

Le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente sono gli organismi delegati a operare i controlli delle emissioni e a comunicarne i risultati al GSE, così da permettere l’accesso al premio sopra citato.  

 

 

 

FOTOVOLTAICO

PRINCIPALI NOVITÀ RELATIVE CONTENUTE NELLA BOZZA DEL DECRETO V° CONTO ENERGIA

ENTRATA IN VIGORE

Il quinto Conto Energia dovrebbe applicarsi a partire dal raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Aeeg) individuerà, con propria delibera, la data in cui il tetto di 6 miliardi di euro viene raggiunto. Decorsi 45 giorni solari dalla pubblicazione della delibera dell’Aeeg, si applicheranno le nuove modalità di incentivazione.
 
Il quinto Conto Energia cesserà di applicarsi dopo 30 giorni solari dal raggiungimento di un costo indicativo cumulato di
6,7 miliardi di euro l’anno, data che sarà comunicata dall’Aeeg. Quindi, il costo massimo degli incentivi è fissato a 700 ML€/anno.
 
Stando al contatore del Gse, il costo annuo è ad aggi pari a 5.902.666.334 euro, molto vicino quindi al tetto dei 6 miliardi di euro. Se tale tetto fosse raggiunto a metà luglio, il quinto Conto Energia entrerebbe in vigore all’inizio di settembre 2012.

 

PERIODO TRANSITORIO

La nuova versione del decreto sul fotovoltaico avrebbe previsto anche una norma "transitoria" che prolungherebbe il IV° conto energia agli impianti che:

·         che entrano in esercizio prima dei 45 giorni previsti per il nuovo regime,

·         per i grandi impianti "che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti"

·         agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche "che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012".


L’ACCESSO AGLI INCENTIVI
Accedono direttamente alle tariffe incentivanti, senza obbligo di iscrizione al registro:
a) impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
b) impianti fotovoltaici di potenza fino a 12 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;
c) i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;
d) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi degli incentivi di 50 ML€;
e) impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
f) impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche mediante con procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
g) gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.
 
Gli altri impianti fotovoltaici accedono alle tariffe incentivanti
previa iscrizione in appositi registri, in posizione tale da rientrare nei seguenti limiti massimi di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi:
a) 1° registro: 140 milioni di euro;
b) 2° registro: 120 milioni di euro;
c) registri successivi: 80 milioni di euro a registro e comunque fino al raggiungimento del limite di 6,7 miliardi di euro l’anno.
 
Il primo registro sarà aperto con un bando dal GSE entro 20 giorni dalla pubblicazione delle relative regole applicative e resterà aperto per 30 giorni. I registri successivi saranno aperti con cadenza semestrale e resteranno aperti per 60 giorni.
 
Entro 20 giorni dalla chiusura del registro, il GSE formerà la graduatoria degli impianti iscritti al medesimo registro, applicando i seguenti criteri di priorità:
 
a) impianti su edifici dal cui Attestato di Certificazione Energetica (ACE) risulti la miglior classe energetica, minimo D, con moduli installati in sostituzione di eternit o amianto;
b) impianti su edifici dal cui Attestato di Certificazione Energetica (ACE)  risulti la miglior classe energetica, minimo D;
c) impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di eternit o amianto;
d) impianti con componenti principali realizzati unicamente in un Paese membro dell’UE/SEE;
e) impianti ubicati, nell’ordine, su: siti contaminati; terreni del demanio militare; discariche esaurite; cave dismesse; miniere esaurite;
f) impianti di potenza fino a 200 kW asserviti ad attività produttive;
g) impianti realizzati, nell’ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche;
h) altri impianti che rispettino i requisiti di cui all’articolo 7.
 
Qualora l’ Attestato di Certificazione Energetica (ACE) sia stato redatto sulla base di norme regionali, la classe energetica rilevante per la formazione della graduatoria è determinata secondo modalità che verranno definite dal GSE nelle regole applicative.
 
Ulteriori criteri di priorità si applicheranno qualora le risorse disponibili non coprano integralmente tutti gli impianti incentivabili. Solo per il primo registro sarà data priorità agli impianti già in corso di realizzazione. Per accedere alle tariffe incentivanti, gli impianti devono entrare in esercizio entro un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria.

NOVITÀ

Viene da subito data la definizione di “Serra fotovoltaica”: struttura di altezza minima dal suolo paria a 2 metri, nella quale i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di un manufatto adibito, per tutta la durata dell’erogazione dalla tariffa incentivante alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo o legno o muratura, deve essere fissa ancorata al terreno e con chiusure fisse o stagionalmente rimovibili.

 

Riguardo la prelazione all’accesso all’iscrizione ai registri rispetto alla prima bozza circolata, scompare la prelazione per gli impianti a servizio di un azienda agricola il cui soggetto responsabile è un azienda agricola, ma vien introdotta la prelazione per impianti di potenza non superiore a 200 kW asserviti ad attività produttive.

 

Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici».

Per l’accesso al beneficio di cui al presente comma, le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 30%. Il predetto limite è incrementato al 50% limitatamente alle serre per le quali l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio sia stata rilasciata in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora la serra non rispetti i predetti requisiti, l’impianto è considerato ricadente nella categoria altri impianti fotovoltaici.

 

Alla medesima tariffa sono ammessi gli impianti realizzati su fabbricati rurali, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.

 

LE TARIFFE INCENTIVANTI
Per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, il GSE eroga una tariffa omnicomprensiva riferita alla quota di produzione netta immessa in rete. La tariffa varia sulla base della potenza e della tipologia di impianto.
 
Per gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, il GSE eroga la differenza, se positiva, fra la tariffa onnicomprensiva e il prezzo zonale orario, sempre riferita alla quota di produzione netta immessa in rete; tale differenza non può essere superiore alle tariffe omnicomprensive. L’energia prodotta dagli impianti oltre 1 MW resta al produttore. Sulla quota della produzione netta consumata in sito è attribuita una tariffa premio.
 
Sostanzialmente  aumenta la soglia di spesa e scendono le tariffe, Ad esempio, un impianto tra 1 e 3 kW su edificio, che entra in esercizio nel primo semestre di applicazione, riceve 208 €/MWh di tariffa omnicomprensiva e 126 €/MWh di tariffa premio sull’energia consumata in sito. Un impianto di pari potenza, non su edificio, che entra in esercizio nel primo semestre, riceve 201 €/MWh di tariffa omnicomprensiva e 119 €/MWh di tariffa premio sull’energia consumata in sito. Le tariffe si riducono nei semestri successivi.
 
Limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull’energia consumata in sito sono incrementate in ragione della data di entrata in esercizio e della potenza.

 

Nella  nuova versione del Conto Energia riappaiono i premi per sostituzione eternit e  del 'Made in Europe', sono cumulabili con il premio per l'autoconsumo e sulla tariffa omnicomprensiva.


Per gli impianti che con componenti realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti dell’UE/SEE, il premio è pari:
i. 20 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
ii. 10 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
iii. 5 €/MWh se entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.

Per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto:
i. 30 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 20 €/MWh se la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
ii. 20 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 10 €/MWh se la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
iii. 10 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 5 €/MWh se la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.

Per gli impianti con una potenza superiore a 1 megawatt la tariffa onnicomprensiva spettante per ogni chilowattora immesso in rete sarà diminuita del prezzo zonale orario dell’energia elettrica ma la corrente elettrica autoprodotta resterà a disposizione del gestore dell’impianto.

.Rispetto al , DM 05/05/2011 IV Conto Energia, il decreto interministeriale del V Conto Energia contiene delle riduzioni tariffarie per quanto riguarda la tariffa riconosciuta agli impianti realizzati su fabbricati rurali e su serre.

 

Il nuovo testo all’art.2 comma 1 lettera z) enuncia la definizione di “Serra fotovoltaica: struttura, di altezza minima dal suolo pari a 2 metri, nella quale i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di un manufatto adibito, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusure fisse o stagionalmente rimovibili.”

 

comma 2 art. 14 DM 05/05/2011

IV Conto Energia

comma 3 art.5 del nuovo V° Conto Energia

 

2.  Fatte salve le disposizioni interpretative di cui all'art. 20 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici». Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%. Ai soli fini di cui al presente decreto, i fabbricati rurali sono equiparati agli edifici, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.

 

3. Fatte salve le disposizioni interpretative di cui all'articolo 20 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici». Alla medesima tariffa sono ammessi gli impianti realizzati su fabbricati rurali, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico. Per l’accesso alla tariffa di cui al presente comma, a seguito dell'intervento le serre devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 30%. Il predetto limite è incrementato al 50% limitatamente alle serre per le quali l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio sia stata rilasciata in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora la serra non rispetti i predetti requisiti, l’impianto è considerato ricadente nella categoria altri impianti fotovoltaici. 

 

Le principali novità sono di seguito descritte:

 

1.              Nel testo in vigore del IV Conto Energia (DM 05/05/2011),  gli incentivi spettanti agli impianti realizzati su fabbricati rurali sono pari alle tariffe relative agli impianti realizzati su edifici, in quanto equiparati agli incentivi stessi.

Con il nuovo decreto viene meno questa equiparazione e la tariffa d’incentivazione, è “ pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici».

2.             Altra novità riguarda le serre nel testo in vigore, si prevede che per ottenere gli incentivi una serra deve avere “ un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 30%”, nel precedente decreto, questo rapporto era del  50%.

Inoltre le serre con  un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 30%, prendono come incentivo a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici».

Quelli che hanno un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa superiore al 30%, accedono alla tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici.

Vengono fatti salvi diritti di quelle serre che hanno ottenuto l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio sia stata rilasciata in data antecedente alla data di entrata in vigore del nuovo decreto.

3.             Il decreto del V° Conto Energia fa salvi gli effetti dell’art 65 del D.L. del 24/01/2012 n.1, modificato e convertito in Legge n.27 del 24/03/2011.

 

 

 .

 Consulta i testi dei Decreti ( DM 5 luglio 2012 - V° Conto energia Fotovoltaico e DM 6 luglio 2012 - FER elettriche ) pubblicati sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta Uffi ciale„ n. 159 del 10 luglio 2012 - Serie generale

  DM 5 luglio 2012 - V° Conto energia Fotovoltaico e DM 6 luglio 2012 - FER elettriche

 .

Leggi anche i seguenti articoli :

 le bozze dei Decreti FEER e 5° Conto energia fotovoltaico 

 Fotovoltaico vicino il tetto dei 6 miliardi 

 

Tutte le News sulle Tecnologie >>

Tutte le News sul Libero mercato >>