Quest’anno entro il 5 settembre 2016 tutte le aziende agricole che hanno un impianto a fonte rinnovabile iscritti all’Anagrafica Operatori Elettrici dell’ AEEGSI- Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, ovvero che hanno installato impianti per una potenza complessiva superiore a 100 kWp, sono tenute al inviare all'Autorità apposita dichiarazione on-line, utilizzando il sistema informatico di comunicazione, e all’eventuale versamento del contributo di funzionamento.
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Infine, entro il 15 settembre 2016, tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo sono tenuti a comunicare all'Autorità i dati relativi alla contribuzione, anche nel caso in cui il contributo non sia dovuto in quanto inferiore o uguale alla soglia di 100,00 (cento/00) euro.
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In particolare, tutti soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato iscritti nel registro delle imprese nell'anno precedente o che svolgano l'attività in regime di gestione pubblica diretta sono tenuti al versamento di un contributo a favore dell' AEEGSI- Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico a copertura dei costi di funzionamento della stessa Autorità nell'ambito dell'attività di regolazione e controllo nei settori di propria competenza, ai sensi del comma 68 bis dell'art. 1 della legge n. 266/05, nonché dell'art. 24 bis del decreto legge 1/2012 coordinato con la legge di conversione 27/2012.
ALIQUOTA
L’Autorità (dopo ave annunciato lo slittamento al 5 settembre dell’obbligo per il versamento del contributo annuale), con il comunicato del 29 luglio, ha reso nota la deliberazione del 12 maggio 2016 n. 219/2016/A, con cui ha determinato la misura dell'aliquota del contributo annuale agli oneri di funzionamento dell'Autorità dovuto dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato, che per l'anno 2016 è pari:
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per i soggetti operanti in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas allo 0,28 per mille dei ricavi relativi all'anno 2015 risultanti dall'ultimo bilancio approvato
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per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato, o di una o più attività che lo compongono, allo 0,25 per mille dei ricavi relativi all'anno 2015 risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII
FRANCHIGIA
Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti.
Pertanto, nel caso di soggetti operanti in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas, solamente chi supera un ricavo all’anno di 357.142,85 euro è tenuto al versamento del contributo.
MODALITA' OPERATIVE PER IL CALCOLO ED IL VERSAMENTO
Al riguardo, il Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità ha disposto, con Determinazione n. 61/DAGR/2016, le modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo e che il contributo in questione deve essere versato tramite bonifico sui conti corrente bancari intestati all'Autorità presso il proprio Istituto cassiere e di seguito riportati:
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A) Per i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e gas
Autorità per energia elettrica il gas e sistema idrico
P.za Cavour 5, 20121 Milano
(C.F. 97190020152)
IBAN: IT 02 D 05424 01601 000001006000
BANCA POPOLARE DI BARI
In sede di versamento nello spazio della causale dovrà essere specificata la Partita IVA, la dicitura Contributo AEEGSI - ENERGIA 2016 e la ragione sociale (in mancanza della Partita IVA indicare il codice fiscale).
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I ricavi assoggettati al contributo sono costituiti dalle componenti positive di reddito (ricavi) afferenti esclusivamente le attività di cui all'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 143/07, come modificato dalla deliberazione n. 200/2013/A e desumibili dall'ultimo conto economico chiuso ed approvato, redatto secondo i principi contabili nazionali e relative alla voce "A1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e alla voce "A5 - Altri ricavi e proventi".
Sono altresì incluse nella base imponibile per il calcolo del contributo le componenti di ricavo che trovano esatta contropartita nei costi di esercizio del conto economico del bilancio e che costituiscono mere partite di giro senza margine per le imprese.
Le società che redigono i propri bilanci secondo i principi internazionali IAS/IFRS, assoggettano al calcolo del contributo i ricavi riportati nello schema di conto economico redatto secondo le disposizioni in materia di unbundling.
Per quanto attiene i ricavi della gestione accessoria dell'impresa, ovvero quelli ricompresi nella voce "A5 - Altri ricavi e proventi" gli stessi devono essere assoggettati al contributo se riferibili alle attività indicate al precedente punto 4.
Per i soggetti gestori del servizio idrico integrato, o di una o più attività che lo compongono, che svolgono l'attività in regime di gestione pubblica diretta, il contributo è liquidato sulle entrate riscosse per il servizio idrico risultanti nel rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente.
I soggetti non tenuti alla redazione del bilancio versano il contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando la misura stabilita alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie afferenti le attività indicate al citato all'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione 143/07 come modificato dalla deliberazione 200/2013/A.
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A titolo esemplificativo si precisa che:
RIENTRANO tra i ricavi assoggettati ad esempio:
- ricavi derivanti da tariffa incentivante "Conto Energia" (al netto della ritenuta d'acconto)
- ricavi derivanti da tariffa incentivante "Tariffa Premio" (al netto della ritenuta d'acconto)
- ricavi derivanti da servizi di scambio sul posto (conto scambio)
- ricavi derivanti da "Ritiro Dedicato" in cessione totale e/o parziale (RID)
- ricavi derivanti da vendita con tariffa onnicomprensiva
- ricavi derivanti da corrispettivi quali CCT e CTR
- ricavi derivanti da sbilanciamenti
- ricavi derivanti da vendita di energia elettrica prodotta da altre fonti rinnovabili e assimilate
NON RIENTRANO tra i ricavi assoggettati:
- l'energia elettrica per la quota destinata all'autoconsumo
- ricavi derivanti da certificati verdi
- ricavi per energia elettrica e termica a soggetti consorziati con il soggetto dichiarante
- ricavi da servizi di gestione, manutenzione e sviluppo di infrastrutture semaforiche e di illuminazione pubblica o cimiteriale
- ricavi da produzione combinata di energia elettrica e termica quando il rapporto tra quantità di energia elettrica ed energia termica è inferiore a 1
- ricavi da trasporto, distribuzione e vendita di energia termica
- ricavi da Titoli di Efficienza Energetica (TEE)
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TE
INVIO DELLA COMUNICAZIONE
Infine, entro il 15 settembre 2016, tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo sono tenuti a comunicare all'Autorità i dati relativi alla contribuzione, anche nel caso in cui il contributo non sia dovuto in quanto inferiore o uguale alla soglia di 100,00 (cento/00) euro.
Per la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione è necessario utilizzare unicamente il sistema informatico di comunicazione disponibile sul sito internet dell'Autorità, previo completamento dell'accreditamento all'Anagrafica operatori dell'Autorità, secondo le MODALITÀ OPERATIVE RELATIVE AL VERSAMENTO E COMUNICAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL’ONERE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITÀ (Determinazione n. 61/DAGR/2016)