diritto annuale di licenza per le officine elettriche 

  • Pubblicato il: 18/10/2012 

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Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, in qualità di officine elettriche di produzione a scopo commerciale, devono versare il diritto di licenza di esercizio annuale entro il 16 dicembre e richiedere la vidimazione dei Registri di Produzione .

Ai sensi dell’ art 63 del TUA (Testo Unico Accise) le licenze di esercizio nel settore dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:

1)      officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: 23,24 euro;

2)    officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: 77,47 euro

Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.

Registro di produzione vidimanto entro il 31 dicembre. Inoltre in base alle prescrizioni rilasciate nella Licenza di Esercizio dall'Ufficio Tecnico di Finanza competente , è necessario ritirare vidimato il Registro di Produzione approntato e reso disponibile dall'UTF entro i termini prescritti, in generale entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario.

Per approfondimenti consulta l' area riservata Documentale  

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