il milleproroghe esenta l’autoconsumo dal pagamento degli oneri generali di sistema 

  • Pubblicato il: 28/02/2017 

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Per effetto delle modifiche introdotte dal Milleproroghe tutta l’energia autoprodotta e consumata a monte del contatore di scambio con la rete elettrica nazionale sarà esentata dal pagamento degli oneri, sia che il consumo avvenga nell’ambito di un SEU che in una diversa configurazione.

 

Con il Milleproroghe, quindi, gli oneri si pagherebbero solo sull’energia prelevata dalla rete, e dunque l’esenzione sull’autoconsumo sarebbe sempre totale e per averla non servirebbe più la qualifica SEU.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate solamente all'energia elettrica prelevata (dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi). Con un’aliquota della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato.

Dopo la conversione in legge del decreto Milleproroghe (D.L. 244/2016) la cui legge di conversione (27 febbraio 2017, n. 19) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017, due delibere dell’Autorità per l’Energia attuano lo slittamento disposto della riforma delle tariffe elettriche per gli utenti non domestici. Così l’Autorità per l’energia, con la recente delibera 126/2017/R/eel ha confermato per il 2016 e per il 1° trimestre 2017 i valori delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per le utenze non domestiche già deliberati nel corso del 2016 e a partire dal 1 gennaio 2017.

Il Milleproroghe, nel far slittare la riforma per i non domestici, ha anche stravolto la disciplina esistente in materia di pagamento degli oneri sull’energia autoconsumata.

Il comma 9 dell’articolo 6 del decreto, infatti, oltre che rinviare al 2018 la riforma delle tariffe elettriche per i clienti non domestici, fa sì che, già dal 2017, la parte variabile degli oneri di sistema si paghi solo “sull’energia  prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi“.

La disposizione annulla gli effetti di quanto disposto in materia in precedenza, esentando in toto dal pagamento degli oneri tutta l’energia autoconsumata. Di fatti con la legge di conversione si abroga esplicitamente la normativa previgente e, in particolare, le parti del decreto Competitività, c.d. pacchetto “Tagliabollette” del 2014, che prevedono che gli oneri si paghino su tutta l’energia consumata salvo che in certe configurazioni come i SEU (commi da 1 a 7 e 9 del decreto 91/014, convertito dalla legge 116/2014).

Il comma 9 dell’articolo 6 del decreto, ha sostanzialmente introdotto una nuova decorrenza della riforma tariffaria che tiene conto della necessità di adottare atti normativi secondari e di regolazione per dare attuazione al nuovo sistema ed ha parallelamente disposto che le parti variabili della tariffa per gli oneri generali di sistema siano applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche, con ciò modificando il criterio generale di imposizione - contenuto nella legge 99/2009 e ancora nel DL 9112014 - che si riferiva invece al consumo complessivo.

La modifica normativa è compresa nel Piano di adeguamento presentato dall'Italia alla Commissione europea ad agosto 2016, per adeguare appunto la normativa nazionale alle nuove Linee Guida in materia di energia ed ambiente, modifica su cui è stata acquisita una prima valutazione favorevole in sede tecnica (comfort letter del l agosto 2016).

La disposizione è finalizzata a eliminare una causa di possibile, presunta discriminazione nella legislazione italiana che prevede, accanto al principio generale di pagamento degli oneri sul consumo, anche delle significative forme di agevolazione per le configurazioni in autoproduzione, che infatti sono tenute al pagamento degli oneri sull'energia autoprodotta solo nella misura del 5% rispetto a quanto dovuto sull'energia prelevata dalla rete.

 

Tale diversità di regolamentazione, volta a promuovere e sostenere le forme di autoproduzione e generazione distribuita e quindi a raggiungere gli obiettivi nazionali ed europei in materia di sostenibilità ambientale, potrebbe causare degli imprevisti problemi di compatibilità con le Linee Guida UE in materia di Aiuti di Stato per energia e l'ambiente, con effetti peraltro riferibili al periodo dal 2011 in avanti.

La norma del decreto legge, modificando il criterio generale di imposizione degli oneri, ha eliminato la causa di presunto trattamento discriminatorio e restituito certezza agli investimenti effettuati e a quelli da fare in autoproduzione.

Sulla base di queste premesse ed a fini chiarificatori con l'attuale emendamento sono disposte le conseguenziali abrogazioni delle pregresse norme. Si è altresì previsto il venir meno degli effetti non ancora dispiegati delle norme abrogate, in una logica di chiarimento sulla non debenza degli oneri in questione anche per il periodo successivo al 2014, non debenza che trova la sua ratio nella mancata adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni primarie che ha finora escluso l'esigibilità del prelievo.

Sul punto va infatti chiarito che la regola prevista dalla normativa primaria relativa al pagamento del 5% sull'energia autoprodotta (che viene ora esclusa dal calcolo) non ha finora trovato applicazione, in quanto è ancora in corso, a cura dell'Autorità di regolazione, il censimento delle predette configurazioni.

 

In conclusione per effetto delle modifiche introdotte dal Milleproroghe e dalla sua legge di conversione, tutta l’energia consumata dietro il contatore sarà esentata dal pagamento degli oneri, sia che il consumo avvenga nell’ambito di un SEU che in una diversa configurazione.

Inoltre, con la formulazione approvata, secondo la quale gli oneri si pagano appunto solo “sull’energia prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi“, anche l’energia consumata in configurazioni come gli SDC, (reti private e con un obbligo di connessione a terzi limitato), dovrebbe essere esente dal pagamento degli oneri.

Allegati:

 elibera 126/2017/R/eel

 Delibera 276/2017/R/eel

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