interventi di modifica e di rilevante ammodernamento degli impianti rinnovabili: ecco le Procedure Operative del GSE 

  • Pubblicato il: 21/12/2017 

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Sono state pubblicate ieri dal GSE-Gestore dei Servizi Energetici le Procedure tecniche operative per la gestione degli impianti rinnovabili, diversi dal fotovoltaico, che beneficiano di incentivi nazionali per la produzione di energia elettrica.

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Nelle Procedure sono disciplinate le diverse categorie a cui è possibile ricondurre gli interventi realizzati sugli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici e, per ciascuna di esse, sono rappresentate le condizioni e i criteri di ammissibilità, gli impatti sulla Convenzione in essere, gli adempimenti in capo agli Operatori e le modalità di comunicazione al GSE. Si precisa, inoltre, che per gli interventi completati prima della pubblicazione delle Procedure e già comunicati al GSE, l’Operatore non dovrà trasmettere ulteriori comunicazioni.

In attuazione e conformemente ai criteri previsti dall’articolo 30 del D.M. 23 giugno 2016, per la realizzazione di interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti incentivati, i cui principi sono volti a salvaguardare l'efficienza del parco di generazione ed evitare comportamenti che possano causare indebiti incrementi della spesa di incentivazione, le presenti Procedure sono redatte con lo spirito di:

  •  promuovere la massimizzazione della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
  • favorire il prolungamento della vita utile degli impianti oltre il periodo di incentivazione, senza comprometterne la sicurezza;
  •  garantire il mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi che hanno consentito l’accesso agli incentivi;
  • contribuire al conseguimento degli obiettivi generali di sostenibilità ambientale di più lungo periodo stabiliti dal Governo italiano nell’ambito della Strategia Energetica Nazionale nonché quelli in discussione, a livello europeo, per il periodo post-2020;
  • ridurre e semplificare gli adempimenti a carico degli Operatori;
  • promuovere la diffusione di “buone pratiche” finalizzate all’implementazione di tecnologie avanzate e addizionali che rendano il parco di generazione più affidabile, performante e moderno.

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Fermo restando, dunque, il mantenimento dei requisiti che hanno garantito l’accesso agli incentivi, è consentita anche la realizzazione di interventi di modifica e di rilevante ammodernamento dei progetti originariamente ammessi a beneficiare degli incentivi nell’ottica di abilitare la realizzazione di iniziative sempre più sostenibili nel tempo, massimizzando la produzione elettrica rinnovabile verso gli obiettivi 2030.

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L’articolo 30 del D.M. 23 giugno 2016 stabilisce alcuni criteri per la realizzazione di interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti incentivati.

In particolare, con riferimento ai criteri per la realizzazione degli interventi, prevede che:

  1. siano consentiti interventi di manutenzione che non comportano incrementi della potenza nominale dell'impianto e delle singole macchine o sezioni che lo compongono, nonché, ove disponibile, della potenza nominale dei motori primi, a. superiori al 5%, per gli impianti di potenza nominale fino a 20 kW; superiori all’1%, per gli impianti di potenza nominale superiore a 20 kW;
  2. non sia ammesso l'incremento della superficie captante per gli impianti solari termodinamici;
  3. nel caso di sostituzioni definitive, debbano essere utilizzati componenti nuovi o rigenerati;
  4. siano consentiti gli interventi di manutenzione mediante l'utilizzo, anche temporaneo, di macchinari ed elementi di impianto di riserva, anche nella titolarità di soggetti diversi dall’Operatore, che non comportino incrementi della potenza nominale dell'impianto.

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Per quanto riguarda, invece, le modalità e i tempi per la comunicazione al GSE dell’avvenuta realizzazione degli interventi, l’articolo 30 stabilisce, tra l’altro, che:

  1. per gli impianti di potenza fino a 3 kW operanti in regime di scambio sul posto, in caso di realizzazione di interventi in conformità ai requisiti di cui alle lettere da a. a c. precedenti, non è prevista alcuna comunicazione, fatto salvo quanto stabilito ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 574/2014/R/EEL recante “disposizioni relative all’integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale”;
  2. li interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei componenti principali degli impianti sono comunicati al GSE, entro 60 giorni dall’esecuzione, ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni di cui alle lettere da a. a c. precedenti.

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Nel recepire le suddette disposizioni, integrandole con l’insieme più ampio di interventi di cui si intende promuovere la realizzazione, di cui è opportuno considerare gli eventuali impatti sulla convenzione in essere, nell’ambito del presente documento, sono inquadrate e disciplinate le seguenti categorie di intervento:

  •  Interventi non significativi;
  •  Sostituzione dei componenti principali di generazione;
  •  Modifica della configurazione di impianto;
  •  Ammodernamento;
  •  Potenziamento non incentivato;
  •  Rivalutazione dei parametri di calcolo dell’incentivo.

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Per ciascuna categoria di intervento sono rappresentate le condizioni e i criteri di ammissibilità, le modalità di comunicazione al GSE e gli adempimenti in capo agli Operatori.

Per gli impianti incentivati, ai sensi del D.M. 31 gennaio 2014 “Attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE SpA.” (nel seguito, Decreto Controlli), il GSE è tenuto a verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e dei presupposti per il mantenimento degli incentivi.

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E’ pertanto necessario che, per tutto il periodo previsto di incentivazione, anche a seguito della realizzazione di un intervento, sia garantita la permanenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, previsti dai Decreti Ministeriali di riferimento, che hanno consentito l’accesso ai meccanismi di incentivazione e il riconoscimento di eventuali premi, nonché l’ottemperanza alle disposizioni stabilite dalla normativa e alle prescrizioni previste dalla regolazione di settore. Inoltre, è necessario che continuino a essere rispettati, per l’intero periodo di incentivazione, tutti gli eventuali altri vincoli che i singoli Decreti Ministeriali di riferimento fissano e che sia garantito l’allineamento tra i dati in possesso del GSE, comunicati dall’Operatore, e quanto riscontrabile nel sistema GAUDÌ di Terna.

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A titolo esemplificativo:

• nei casi in cui le graduatorie relative alle procedure concorsuali previste dal D.M. 6 luglio 2012 e dal D.M. 23 giugno 2016 abbiano saturato i contingenti di potenza dedicati ai singoli Registri, il GSE, nel valutare l’intervento, verificherà anche il mantenimento dei requisiti rilevanti per l’applicazione dei criteri di priorità, quali ad esempio:

 impianti alimentati con “sottoprodotti” di cui all’articolo 8, comma 4, lettera b), del D.M. 6 luglio 2012;

 impianti idroelettrici aventi le caratteristiche di cui all’articolo 10, comma 3, lettera e), del D.M. 6 luglio 2012;

• per gli impianti idroelettrici che abbiano beneficiato dell’accesso diretto agli incentivi in virtù delle caratteristiche di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), del D.M. 6 luglio 2012 o del D.M. 23 giugno 2016, i requisiti devono continuare a essere rispettati per tutto il periodo di incentivazione;

• il trasferimento di titolarità di un impianto da un soggetto avente determinate caratteristiche a un altro che non rispetti i medesimi requisiti (es: Amministrazione pubblica, azienda agricola) può comportare la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi;

• il GSE verificherà il rispetto delle eventuali soglie di cumulo degli incentivi previsti dai Decreti Ministeriali di riferimento con altri incentivi pubblici comunque denominati.

 

Qualora, a seguito della realizzazione di un intervento, i citati requisiti e vincoli dovessero venir meno o fossero modificati, il GSE adotterà i provvedimenti finalizzati alla decadenza dal diritto a percepire gli incentivi ovvero, nei casi in cui gli interventi abbiano modificato le caratteristiche in base alle quali è stato determinato esclusivamente il valore dell’energia incentivabile o della tariffa incentivante comprensiva di eventuali premi, alla rimodulazione delle stesse in base alle nuove caratteristiche dell’impianto.

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Fermo restando i vincoli sopra richiamati, nell’andare ad abilitare e promuovere la realizzazione di interventi di significativa modifica dei progetti originariamente ammessi a beneficiare degli incentivi previsti dai Decreti Ministeriali di riferimento, è necessario, altresì, stabilire un criterio per garantirne la sostenibilità economica, nell’ambito delle competenze del GSE, nei limiti delle risorse rese disponibili per la realizzazione delle singole iniziative originali. Conseguentemente, qualora la modifica effettuata incrementi il livello di incentivazione dell’impianto rispetto al progetto autorizzato e ammesso agli incentivi, indipendentemente dal Decreto Ministeriale di riferimento, sarà garantita l’incentivazione alla produzione di energia elettrica in continuità con la convenzione in essere applicando, dunque, un “cap” sull’energia incentivabile, con le modalità che saranno successivamente descritte.

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In ogni caso, il valore dell’energia incentivabile non potrà essere superiore a eventuali valori/vincoli/limitazioni già definiti in fase di qualifica e applicati in fase di gestione della convenzione. A titolo esemplificativo, nel caso di realizzazione di interventi funzionali anche alla produzione di biometano, la determinazione dell’incentivo spettante all’energia elettrica dipenderà, in ogni caso, da quanto eventualmente statuito nell’ambito della disciplina specialistica di incentivazione del biometano.

 

E’ necessario che tali interventi siano debitamente autorizzati dagli Enti/Amministrazioni locali. Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell’articolo 42 del D.lgs. n.28/2011, ogni valutazione circa la necessità, validità, idoneità ed efficacia dei titoli autorizzativi, nonché il riconoscimento della natura delle eventuali varianti, è di esclusiva competenza degli Enti/Amministrazioni locali.

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Gli interventi per cui è previsto l’obbligo di comunicazione sono soggetti anche al pagamento dei corrispettivi previsti dal D.M. 24 dicembre 2014 (c.d. “DM Tariffe”).

Gli interventi con obbligo di comunicazione devono essere gestiti per il tramite dell' applicativo informatico SIAD, secondo quanto specificato nelle  Modalità operative pubblicate dal GSE.

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Allegati:

Procedure tecniche operative per la gestione degli impianti rinnovabili (non fotovoltaici)

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