la bozza di decreto sui nuovi incentivi alle rinnovabili elettriche 

  • Pubblicato il: 05/12/2011 

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È in discussione al Ministero dello sviluppo economico, la bozza di decreto contenente la riforma degli incentivi per le fonti rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico, tale decreto è solamente uno dei decreti attuativi, previsti dal dlgs n.28 del 3 marzo 2011, dovrebbe essere pronto per la fine del 2011.

Biomasse. All’art. 8, sono contenute le disposizioni specifiche per gli impianti alimentati a biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili, provenienti da filiera, per questa tipologia di impianti l’accesso agli incentivi é subordinato ai requisiti di provenienza della tracciabilità della materia impiegata. I controlli e le verifiche sono eseguiti dal Ministero delle politiche agricole e forestali avvalendosi di AGEA, relativamente alla tipologia, provenienza e tracciabilità della biomassa non rifiuto,  dei bioliquidi sostenibili e del biogas.

La sostenibilità dei bioliquidi, qui inserita, è oggetto di un altro decreto attuativo in discussione, e che dovrebbe essere approvato entro la fine anno.

Per quanto riguarda invece le biomasse utilizzate sotto forma di pellet e cippato in impianti di produzione di energia elettrica ai fini dell’accesso agli incentivi è prevista, per il pellet la conformità alle classi di qualità A1 e A2  indicate dalle norme UNI EN 14961 - 2 e, per il cippato la conformità alle norme UNI EN 14961 - 4.

È importante sottolineare che al fine del riconoscimento degli incentivi agli impianti alimentati a biomasse  e a biogas, è necessario che l’autorizzazione dell’impianto specifichi il tipo di alimentazione:

a)       prodotti di origine biologica provenienti dall’agricoltura,

b)       sottoprodotti di origine biologica provenienti dall’agricoltura,

c)       rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta forfettariamente nell’Allegato 2 della bozza di decreto.

Sempre ai fini della determinazione dell’incentivo, appare di difficile comprensione la disposizione per cui se un impianto utilizza un mix di prodotti e sottoprodotti con una percentuale non superiore al 30%, in rapporto al contenuto energetico totale, è considerato rientrante, nella tipologia di cui al punto b) sottoprodotti.

Qualora si utilizzino rifiuti per l’alimentazione dell’impianto, il produttore di energia elettrica dovrà comunque dimostrare al GSE che sono stare rispettate le condizioni previste dall’art.188-bis del dlgs n.152 del 2006.

Per i soli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo saccarifero approvati dal Comitato interministeriale, la tariffa spettante è determinata sulla base della potenza e della tipologia degli impianti, definite nel decreto.

Altri punti di interesse contenuti nel testo sono:

·      La definizione di impianto alimentato a fonti rinnovabili e di tutti gli elementi che lo devono comporre, cosa si intende per nuovo impianto, cos’è un’integrale ricostruzione, in cosa consiste il rifacimento di un impianto, o il potenziamento, la riattivazione di un impianto, infine definisce le centrali ibride;

·      La fissazione di un tetto all’energia incentivabile e il relativo budget (art. 1, comma 2): una produzione elettrica tra fonti rinnovabili, diverse dal fotovoltaico, compresa tra 99 e 108 TWh/anno al 2020, corrispondente a un costo cumulato per incentivi tra 6 e 7 miliardi di euro l'anno. Considerando anche il fotovoltaico si arriverebbe a un limite complessivo di produzione incentivabile compreso tra 124 e 138 TWh/anno per un costo complessivo che va dai 12 ai 14 miliardi di €/anno fino al 2020. Il provvedimento rivede così al rialzo i numeri indicati nel piano d'azione nazionale (PAN), che stimava in circa 99 TWh la produzione da rinnovabili al 2020;

·      Il decreto assicura una certa stabilità per gli impianti esistenti, quando dal 2016 non ci saranno più i certificati verdi (art. 18-19). Per i nuovi fino a 1 MW è prevista una tariffa omnicomprensiva, dal MW fino alla soglia d’asta si applicheranno invece tariffe feed in premium. Dai 5 MW in su si procederà con aste al ribasso;

·      Le aste (art. 9) saranno tenute dal GSE ogni anno (ogni semestre per l’eolico) nei limiti di contingenti annui di nuova capacità produttiva: 650 MW per l’eolico onshore nel 2013, altrettanti nel 2014 e 550 MW nel 2015; per l’offshore si indicano invece 680 MW solo per il 2013; 150 MW per ciascuno dei tre anni per biomasse, biogas e bioloquidi; 50 MW all’anno per l’idroelettrico e 20 MW per il geotermoelettrico. Per il contingente 2013 la prima asta sarà indetta entro il 30 giugno 2012. L'incentivo minimo riconosciuto è pari a una riduzione del 30% rispetto alla base d'asta;

·      La durata degli incentivi è pari alla vita media utile convenzionale, fissata in 30 anni per impianti idroelettrici oltre i 5 MW, in 25 anni per eolico offshore, idroelettrico al di sotto dei 5 MW e geotermico e in 20 anni per tutte le altre fonti (bioenergie, eolico onshore). Previsto infine un meccanismo di decalage annuale, ma solo per gli impianti che entreranno in esercizio dal 2013;

·      I proponenti dovranno dimostrare solidità finanziaria ed economica adeguata con la dichiarazione di almeno due istituti bancari o avendo un capitale minimo interamente versato pari ad almeno il 40% dell'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto.

 

La bozza stabilisce inoltre i tempi massimi di realizzazione per gli impianti inseriti in graduatoria, i criteri per i rifacimenti, le norme sugli impianti ibridi e da rifiuti, le disposizioni transitorie in tema di certificati verdi, gli obblighi per la prestazione di servizi di rete per i proponenti dei progetti, i criteri per stabilire la vita utile convenzionale degli impianti e quindi la durata degli incentivi.

Consulta la   BOZZA DI DECRETO 

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