la dichiarazione F-Gas entro il 31 maggio 

  • Pubblicato il: 02/05/2016 

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La dichiarazione F-Gas (ai sensi dell'art.16, comma 1, del DPR 43/2012), riferita all'anno solare, deve essere inviata entro il 31 maggio dell'anno successivo attraverso il portale SINAnet - Rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale, di ISPRA. Riguarda i controlli periodici, e quindi il registro delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati come refrigeranti (HFC).

Gli operatori (Proprietario/Utilizzatore/Terzo Responsabile) delle apparecchiature soggette all’obbligo provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite, avvalendosi di ditte in possesso dei requisiti tecnici e delle certificazioni F- Gas “Impresa” – “Persona Fisica” a seconda del tipo di intervento.

 

Si ricorda che sino al 31 dicembre 2016 le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra, non sono soggette a controlli delle perdite [*].

Mentre gli operatori delle apparecchiature soggette all’obbligo, oltre ai controlli per verificare la presenza di eventuali perdite istituiscono e tengono per ciascuna di tali apparecchiature, un registro (che va tenuto dall’operatore o dall’impresa che svolge l’attività per almeno 5 anni).

 

OBBLIGHI DELL’OPERATORE DELL’APPARECCHIO:

L’Operatore (Proprietario/Utilizzatore/Terzo Responsabile di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono Fgas) deve:

§  Accertarsi che installazione/manutenzioni siano effettuate da personale e aziende certificate;

§  In seguito a rilascio del Registro dell’apparecchiatura effettuare la registrazione dell’impianto sul sito SINAnet;

§  Far eseguire il controllo delle perdite con frequenza stabilita da normativa in base a quantità di HFC nell’impianto (variabile da 3 a 13 mesi);

§  In caso di individuazione di perdite e successiva riparazione far eseguire nuovi controlli entro 1 mese dalla data della riparazione;

§  Entro il 31 Maggio di ogni anno registrare sul sito ISPRA le manutenzioni effettuate nell’anno precedente.

Tenuta dei registri:

Il paragrafo 1 dell’articolo 6 relativo alla Tenuta dei registri prevede che gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite a norma dell’articolo 4 paragrafo 1 istituiscono e tengono per ciascuna di tali apparecchiature registri in cui sono specificate:

a)       la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra;

b)       e quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite;

c)       se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;

d)       le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;

e)       l’identità dell’impresa che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato;

f)         le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 4, paragrafi da 1 a 3;

g)       qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra.

 

Il Registro di apparecchiatura F-gas va compilato e aggiornato (congiuntamente al il Libretto di impianto) per le applicazioni fisse di condizionamento dell’aria e le pompe di calore che contengono quantità pari o superiori a 3 kg di carica di refrigerante [*].
Per identificare il tipo e la quantità di refrigerante contenuto nelle apparecchiature va controllata l’etichetta affissa sull’apparecchiatura stessa, obbligatoria se immessa in commercio nell’Unione Europea dopo il 1° aprile 2008.
In caso invece di apparecchiature messe il commercio prima del 1° aprile 2008 l’etichetta potrebbe non contenere queste informazioni; sarà necessario quindi rivolgersi al fornitore, al produttore o all’impresa di assistenza dell’impianto in questione.

Per i grandi impianti di uso non domestico, la carica di refrigerante delle apparecchiature di condizionamento dell’aria varia da meno di 0,5 kg a oltre 100 kg. I condizionatori per uso domestico monoblocco (nei quali tutti i componenti essenziali sono ospitati in un’unica unità) o i cosiddetti split-system (composti da più di una sezione) possono contenere da 0,5 a 4 kg di carica refrigerante (in media 0,31 – 0,34 kg per kW di capacità di refrigerazione). Indicativamente i sistemi split con 4 unità potrebbero superare la soglia dei 3 kg.


Le pompe di calore hanno una carica di refrigerante variabile da 0,5 kg per le macchine per acqua calda sanitaria fino a oltre il centinaio di kg per quelle industriali. Di solito le pompe di calore utilizzate solo per l’acqua calda sanitaria hanno cariche di F-gas inferiori a 3 kg, mentre le piccole pompe di calore per il riscaldamento domestico potrebbero superare la soglia dei 3 kg.


 

SANZIONI:

Le sanzioni variano a seconda dell’effrazione e del soggetto giuridico che la commette, come previsto dal Decreto legge n° 26 del 5 Marzo 2013 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n°842/2006. Per esempio, l’operatore che non ottempera all’obbligo dei controlli periodici incorre in una sanzione tra i 7.000 e 100.000 euro; mentre chi non effettua la comunicazione F-Gas entro il 31 maggio incorre in una sanzione tra i 1.000 e 10.000 euro.

Approfondimenti:

 informazioni per operatori di apparecchi contenenti gas fluoroalternati

 dichiarazione F-Gas

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[*] Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L. 150/19 del 20.5.2014 è stato pubblicato il regolamento (UE) N. 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il nuovo regolamento sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006 non stravolge il quadro già vigente, ma estende l’ambito di applicazione della norma ad apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati, ampliando i casi di tenuta del registro

Si precisa che l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n.517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.

Dal 1° gennaio 2017 la quantità limite oltre la quale sono necessari i controlli periodici, e quindi il registro d’impianto, è di 5 tonnellate di CO equivalente, quindi variabile in funzione del tipo di refrigerante usato.

 

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