pubblicato il Decreto sulle Fonti di Energia Rinnovabile. Molte le opportunità per il settore agroenergetico 

  • Pubblicato il: 28/03/2011 

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E' stato pubblicato ieri, sul Supplemento ordinario n. 81 della Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28-3-2011, il  DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Il nuovo decreto quadro sullo sviluppo delle fonti rinnovabili ed efficienza energentica, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 3 marzo, entrerà in vigore a partire da oggi.

I nuovi incentivi alle rinnovabili puntano sulle biomasse agricole. E’ una delle novità contenute nel decreto legislativo in attuazione della Direttiva 2009/28/CE, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Tra i criteri generali  la definizione dei nuovi meccanismi di incentivazione promuovono la realizzazione, da parte di imprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomasse e biogas asserviti alle attività agricole, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Un risultato importante, afferma Giorgio Piazza-Presidente dell’Associazione le Fattorie del Sole, visto che per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi, caratterizzati dalla dipendenza del costo di produzione e trasformazione della materia prima, è prevista invece una tariffa “binomia” con una parte legata all’andamento dei costi della materia prima. Ora in fase di stesura dei decreti attuativi, prosegue Piazza, è necessario affermare il principio di differenziazione della biomassa per riconoscere alle imprese agricole il valore dell’attività connessa, in termini di salvaguardia del territorio e della biodiversità. Valore che determina il grado di sostenibilità ambientale ed economica di un impianto a fonte rinnovabile insediato in uno specifico territorio. Solamente tale riconoscimento può giustificare il sacrificio della collettività nel sostenere un nuovo sistema di incentivazione delle rinnovabili efficace ed efficiente.

 

Tra le principali novità:

biomassa. Con soddisfazione dell’associazione le Fattorie del Sole-Coldiretti, si amplia il concetto di biomassa a favore delle attività connesse agricole. L’obiettivo, afferma il Presidente dell’Associazione Giorgio Piazza è ora quello di diversificare gli incentivi per tipologia di biomassa. Infatti per biomassa incentivata si intende “ la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le  potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”.

cumulabilità. Un risultato importante per il settore agricolo, infatti per i soli impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, a decorrere dall’entrata in esercizio commerciale, con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell’investimento. Infine per gli impianti cogenerativi e trigenerativi alimentati da fonte solare ovvero da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, a decorrere dall’entrata in esercizio commerciale, con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell’investimento.

fotovoltaico. Eliminato il tetto di 8.000 MW per il fotovoltaico (oltre i quali sarebbe stata sospesa l’erogazione di incentivi), e previsto un quarto conto energia dal 1° giugno 2011. Il nuovo decreto sarà predisposto tra il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Ambiente .

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli impianti fotovoltaici su terreni agricoli, gli incentivi saranno concessi a condizione che la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri e che non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente. I limiti non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni. Sono esclusi gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Biogas e biometano. Al fine di favorire l’utilizzo del biometano nei trasporti, le regioni prevedono specifiche semplificazioni per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano. gli impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sono dichiarati opere di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza.

Biocarburanti. nuovo decreto prevede  nuove opportunità e sfide per le imprese agricole nell’ambito della produzione di biocarburanti. Infatti, recependo la direttiva 2009/28 CE, che contiene il cosiddetto “Paccheto clima-energia”, indica le disposizioni al fine del raggiungimento dell’obiettivo di energia prodotta da fonti rinnovabili del 20% al 2020, che nel settore trasporti dovrà essere almeno pari al 10%.

Il decreto stabilisce un percorso per l’immissione al consumo al 2014 di biocarburanti pari al 5%, lasciando ampia flessibilità ai soggetti  su cui grava l’obbligo, riguardo la scelta della tipologia di biocarburante da impiegare ai fini del raggiungimento dell’obbligo.

Infatti i biocarburanti che possono essere impiegati sono carburanti liquidi, biodiesel, bioetanolo e i suoi derivati, ETBE, e biocombustibili gassosi, tra cui anche il biogas.

Si introduce il concetto della sostenibilità nella produzione di biocarburanti,  che è oggetto di un’altra direttiva la 2009/30 CE, il cui schema di decreto sarà approvato nei prossimi giorni.

Il nuovo decreto ne delinea però il quadro, definendo sostenibili quei carburanti che riducono in maniere sostanziale le emissioni di gas serra durante tutta la fase di produzione.

Difatti secondo i criteri di sostenibilità della direttiva, non potranno essere computati ai fini dei raggiungimento dell’ obbligo quei biocarburanti prodotti impiegando terreni ad elevata biodiversità, che presentano un elevato stock di carbonio, e  materie a uso alimentare.

È previsto inoltre un meccanismo premiante ai fini del raggiungimento dell’obbligo, per quei biocarburanti prodotti all’interno della Comunità Europea, a partire da rifiuti , residui, da materie non alimentari, e che sono ottenuti tramite l’impiego di materie cellulosiche o ligno-cellulosiche, e da alghe.

 

I nuovi incentivi. I nuovi incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e efficienza energetica partiranno dal 2013 e saranno definiti con appositi decreti applicativi. Per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l’incentivo dovrà tenere conto della tracciabilità e della provenienza della materia prima, nonché dell’esigenza di destinare prioritariamente: le biomasse legnose trattate per via esclusivamente meccanica all’utilizzo termico; i bioliquidi sostenibili all’utilizzo per i trasporti; il biometano all’immissione nella rete del gas naturale e all’utilizzo nei trasporti. Inoltre per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, in aggiunta l’incentivo è finalizzato a promuovere: l’uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti, di biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle attività agricole, agro-alimentari, agroindustriali, di allevamento e forestali, di prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari, nonché di biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti quadri e da intese di filiera; la realizzazione di impianti operanti in cogenerazione; la realizzazione e l’esercizio, da parte di imprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomasse e biogas asserviti alle attività agricole, in particolare di micro e minicogenerazione, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Solare termico. Gli interventi di installazione di impianti solari termici possono essere considerati attività ad edilizia libera.

Quanto ai Certificati verdi, il costo massimo consentito per il ritiro da parte del Gse dei titoli in eccesso è del 78% rispetto a quanto stabilito dalla Finanziaria 2008, con una riduzione quindi del 22%. Questo significa che il prezzo di ritiro dei CV da parte del GSE sarà effettuato ad un prezzo di circa 88 euro/MWh.

Cambiano anche le norme sui rifacimenti. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato.

Consulta il DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 81 della Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28-3-2011

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