modifiche al DM tracciabilità delle biomasse 

  • Pubblicato il: 23/09/2015 

  •  

Il MIPAAF-Ministero delle politiche agricole ha modificato il decreto per la tracciabilità delle biomasse da filiera corta- DM 2 marzo 2010. Che ricordiamo essere il decreto di attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica incentivata con il meccanismo dei Certificati Verdi.

Il nuovo decreto del 6 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta n. 220 del 22 settembre 2015 e in vigore dal 23 settembre c.a., non modifica la sostanza del precedente decreto ma interviene risolvendo le problematiche riscontrate in passato sulle modalità e tempistiche di presentazione delle domande, ravvisata la necessità di adeguare le tempistiche per l'invio delle richieste e dei successivi adempimenti al fine di sottoporre al controllo della quantità e della tracciabilità le biomasse utilizzate in un periodo coincidente con l'anno solare. Tuttavia il decreto non introduce modelli innovativi di anticipazione dei CV da filiera corta, ma rinvia ai controlli ispettivi del Mipaaf e alle verifiche del GSE facendo slittare di oltre 1 anno e mezzo il pagamento dei crediti vantati dagli operatori elettici, escludendo anche l’opportunità di conguaglio prevista ad aprile. Un sistema fortemente penalizzante rispetto ad altri operatori che beneficano di una tariffa fissa omnicomprensiva riconosciuta mensilmente.

Da oggi le domande dovranno essere trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a ciascuno degli anni per cui si richiede l'emissione dei certificati verdi.  Entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello per cui si richiede l'emissione dei certificati verdi, il MIPAAF, verificata la documentazione ricevuta, comunica al GSE l'esito di tale verifica. 

L’auspicio è che la scadenza del 31 maggio sia rispettata da parte del MIPAAF, vista l’esperienza pregressa, e che il GSE sia poi celere nelle rispettive controverifiche e nel conguagliare i CV da filiera corta. Altrimenti il rischio per un operatore è di vedersi corrisposto il credito per i CV con coefficiente moltiplicatore 1,8 vantati per le produzioni di dicembre dopo oltre 1 anno e mezzo.

Approfondimenti:

DM 6 agosto 2015 Modifica del decreto 2 marzo 2010 in materia di emissione dei certificati verdi per le verifiche dei controlli delle biomasse. Gazzetta n. 220 del 22 settembre 2015

Tutte le News sulle Tecnologie >>

Tutte le News sul Libero mercato >>