Delibera 84/2012/R/EEL AEEG. Gli incentivi per l'adeguamento degli impianti a fonti rinnovabili di potenza superiore a 5oKW
L’ Articolo 5 della delibera 84/2012/R/eel stabilisce le regole di Applicazione dell’Allegato A70 al Codice di rete agli impianti di potenza superiore a 50 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione già in esercizio o che entrano in esercizio entro il 31 marzo 2012
Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione già in esercizio o che entrano in esercizio entro il 31 marzo 2012, i produttori devono adeguare i predetti impianti alle prescrizioni di cui ai paragrafi 5 e 8 (ad eccezione del sottoparagrafo 8.1.1) dell’Allegato A70 al Codice di rete entro il 31 marzo 2013.
Le imprese distributrici inviano al produttore, con modalità che consentano di verificare l’avvenuto ricevimento, un ultimo sollecito almeno 90 giorni prima del termine del 31 marzo 2013. L’Autorità valuterà gli interventi da assumere nei confronti dei produttori che, avendone l’obbligo, non hanno completato gli adeguamenti sopra richiamati entro il 31 marzo 2013.
Ciascuna impresa distributrice provvede tempestivamente a dare informazione in merito a quanto previsto dal presente provvedimento per il tramite del proprio sito internet e dei portali qualora disponibili. Inoltre ciascuna impresa distributrice è tenuta ad informare, entro due mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento, tramite modalità che garantiscano l’avvenuto ricevimento della comunicazione, tutti i produttori responsabili della gestione di impianti ricadenti nella casistica di cui al comma 5.1 e connessi alla propria rete in relazione a quanto previsto dal presente provvedimento. Le imprese distributrici sono altresì tenute ad inviare ai produttori, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il regolamento di esercizio aggiornato ai sensi del medesimo provvedimento.
A seguito dell’adeguamento dell’impianto alle prescrizioni previste dal comma 5.1, il produttore è tenuto a sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio trasmesso dall’impresa distributrice e ad inoltrarlo all’impresa distributrice allegando, qualora non già inviati, i documenti di cui alle lettere a) e c) del comma 4.2.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, entro quattro mesi dalla data di ricevimento del regolamento di esercizio firmato dal produttore, l’impresa distributrice effettua un sopralluogo sull’impianto per verificare l’avvenuta installazione dei dispositivi richiesti.
I produttori che inviano all’impresa distributrice, entro il 30 giugno 2012, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti alle prescrizioni richieste dal comma 5.1 e che, se l’impianto era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell’intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all’articolo 40 del TIQE 2012-2015
(qualora non già inviata) hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti, a un premio pari a:
a) euro 2000, nel caso di impianto entrato in esercizio in data antecedente l’entrata in vigore della Guida CEI 82-25;
b) euro 5000, nel caso di impianto entrato in esercizio a seguito dell’entrata in vigore della Guida CEI 82-25.
A tal fine, la predetta comunicazione deve includere copia delle dichiarazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 4.2 (qualora non già inviate). La comunicazione deve avvenire con modalità definite dalle imprese distributrici che consentano di verificare la data di invio e l’avvenuto ricevimento. Il premio viene erogato dall’impresa distributrice entro due mesi dalla data di ricevimento, da parte della medesima impresa, della comunicazione di cui al presente comma.
I produttori che inviano all’impresa distributrice, nel periodo compreso tra l’1 luglio 2012 e il 31 ottobre 2012, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti alle prescrizioni richieste dal comma 5.1 e che, se l’impianto era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell’intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all’articolo 40 del TIQE 2012-2015 (qualora non già inviata) hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti, a un premio pari a quello di cui al comma 5.5, lettere a) o b), moltiplicato per:
a) 0,8 qualora la comunicazione sia inviata nel mese di luglio;
b) 0,6 qualora la comunicazione sia inviata nel mese di agosto;
c) 0,4 qualora la comunicazione sia inviata nel mese di settembre;
d) 0,2 qualora la comunicazione sia inviata nel mese di ottobre.
A tal fine, la predetta comunicazione deve includere copia delle dichiarazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 4.2 (qualora non già inviate). La comunicazione deve avvenire con modalità definite dalle imprese distributrici che consentano di verificare la data di invio e l’avvenuto ricevimento. Il premio viene erogato dall’impresa distributrice entro due mesi dalla data di ricevimento,
da parte della medesima impresa, della comunicazione di cui al presente comma.
Per approfondimenti consulta:
http://www.autorita.energia.it/it/docs/12/084-12.htm
Testo integrato in formato PDF
Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalle deliberazioni 165/2012/R/eel e 344/2012/R/eel
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