Dispositivi anti blackout, scatta l’obbligo anche per gli impianti in bassa tensione 

  • Pubblicato il: 17/06/2013 

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 Scatta l’obbligo di adeguamento degli impianti anche per i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza compresa tra i 6 e i 50 kW, il mancato adeguamento comporta il rischio della sospensione degli incentivi.

L’AEEG con la Delibera n. 243/2013/R/EEL del 6 giugno scorso (che modifica la delibera 84/2012/R/EEL) ha disposto che i produttori debbano adeguare alle prescrizioni di cui al paragrafo 5 dell'Allegato A70 al Codice di rete di Terna:

  • entro il 30 giugno 2014, gli impianti di potenza superiore a 20 kW già connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio al 31 marzo 2012 e gli impianti di potenza fino a 50 kW già connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio alla medesima data;
  • entro il 30 aprile 2015, gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW già connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio al 31 marzo 2012

e che, in deroga a quanto previsto dal paragrafo 5 dell'Allegato A70, questi impianti debbano rimanere connessi alla rete almeno all'interno dell'intervallo di frequenza 49 Hz - 51 Hz (anziché 47,5 Hz - 51,5 Hz).

Dagli adeguamenti sono stati esclusi gli impianti di potenza fino a 6 kW connessi alle reti di bassa tensione poiché tali impianti, molto numerosi, sono poco rappresentativi in termini di potenza complessivamente installata (circa 600 MW); nel medio termine, tali impianti saranno comunque oggetto di adeguamento automatico alla Norma CEI 0-21 per effetto delle progressive sostituzioni degli inverter e dei sistemi di protezione d'interfaccia.

I primi a dover adottare i sistemi di protezione di interfaccia (anche detti sistemi anti black-out) sono stati gli impianti connessi in media tensione di potenza superiore ai 50 kW, che hanno avuto tempo fino al 31 marzo 2013 (Delibera 8 marzo 2012, n. 84/2012/R/EEL).

Una volta adeguato l'impianto, "il produttore è tenuto a sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio trasmesso dall'impresa distributrice e ad inoltrarlo all'impresa distributrice allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta, ai sensi del Dpr 445/2000, da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all'albo professionale secondo le rispettive competenze, attestante che l'impianto è in grado di rimanere connesso alla rete all'interno dell'intervallo di frequenza 49 Hz-51 Hz".

Se gli impianti non vengono adeguati, l'impresa di distribuzione ne dà comunicazione al GSE che provvederà a sospendere gli incentivi, nonché i servizi di scambio sul posto e di ritiro dedicato. Il ripristino dell’erogazione degli incentivi e delle agevolazioni potrà avvenire solo a seguito di una successiva comunicazione delle imprese distributrici che attesti l’avvenuto adeguamento degli impianti di produzione.

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