A seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, il GSE comunica l’aggiornamento delle condizioni per l’accesso ai prezzi minimi garantiti per gli impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull'energia prodotta.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, come stabilito dall' art.1, comma 2 della legge 21 febbraio 2014, n. 9 (cd. "Destinazione Italia"), i prezzi minimi garantiti (PMG), definiti dall’Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico per l’applicazione del servizio di ritiro dedicato di cui alla deliberazione n. 280/07 e s.m.i. ( Delibera 618/2013/R/efr e Delibera 179/2014/R/efr), nel caso in cui l’energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche, sono pari:
- al prezzo minimo garantito, come definito dall’Autorità, per gli impianti fotovoltaici di potenza attiva nominale fino a 100 kW e per gli impianti idroelettrici di potenza attiva nominale fino a 500 kW;
- al prezzo zonale orario per gli impianti fotovoltaici di potenza attiva nominale maggiore di 100 kW e per gli impianti idroelettrici di potenza attiva nominale maggiore di 500 kW;
- al prezzo zonale orario per gli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico e dall’idrico di potenza attiva nominale fino a 1.000 kW.
Si precisa che qualora al termine di ciascun anno solare, il prodotto tra i prezzi minimi garantiti (PMG) e la quantità di energia elettrica ad essi riferita sia inferiore al prodotto tra i prezzi zonali orari PZO (sono i prezzi zonali orari che si formano, ora per ora, sul mercato del giorno prima) e la stessa quantità di energia elettrica, il GSE riconosce, a conguaglio, i prezzi zonali orari.
Inoltre si ricorda che per gli impianti fotovoltaici di P<100kW o miniidro di P<500kW che vogliono passare dal Prezzo minimo garantito al Prezzo Zonale Orario, il GSE ha previsto le modalità per presentare la richiesta nelle DTF-Disposizioni Tecniche di Funzionamento. Nella procedura l’utente ha la possibilità di richiedere il passaggio da una tipologia di prezzo all’altra una sola volta nel corso di un anno. La variazione sarà valutata e accolta dal GSE e avrà decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla richiesta.
Nella tabella sono riportati i prezzi minimi garantiti per gli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW di cui all’articolo 7.5 (del. AEEG 280/07 e s.m.i ), e i prezzi medi mensili suddivisi per fascia oraria e zona di mercato.
Prezzi minimi garantiti
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Prezzi medi mensili
(suddivisi per fascia oraria e zona di mercato)
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Approfondimenti:
Disposizioni Tecniche di Funzionamento RID, PMG, TO
Delibera 179/2014/R/efr
Delibera 618/2013/R/efr
deliberazione n. 280/07
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Approfondimenti
Luca D'Apote