dal 2016 cambiano le regole del servizio di misura dell’energia prodotta 

  • Pubblicato il: 04/05/2015 

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A partire dal 1° gennaio 2016 il GSE , Gestore dei Servizi Energetici,  erogherà gli incentivi esclusivamente sulla base dei dati di misura trasmessi dai gestori di rete.

Lo ha definito l'AEEGSI, Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sulla base delle nuove disposizioni normative,  con la Delibera 595/2014/R/eel aggiornando la regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti a fonte rinnovabile, e modificando la responsabilità del suddetto servizio. Questo anche al fine di garantire una maggiore coerenza fra tale servizio e il servizio di misura dell'energia elettrica in prospettiva dell'avvio del quinto periodo di regolazione, fissato al 1 gennaio 2016.

Così ENEL Distribuzione (e presto seguiranno gli atri gestori di rete elettrica) in questi giorni sta inviando a tutti i produttori segnalati dal GSE una specifica comunicazioni tramite PEC - di cui riportiamo il facsimile - che spiega le modalità operative e gli adempimenti obbligatori per attivare il nuovo servizio di misura in base ai casi specifici.

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Cosa cambia

Di fatto non è interessato l’operatore elettrico che ha affidato il servizio di misura al Gestore della Rete elettrica a cui è connesso l’impianto (come Enel Distribuzione, ecc.), compreso il servizio di installazione e manutenzione del contatore.

Mentre sono interessati gli operatori elettrici :

A.    che hanno installato un contatore di proprietà su impianti attivati prima del 27 agosto 2012 con potenza nominale superiore a 20 kW, collegati in BT.

B.    che hanno installato un contatore di proprietà su impianti con potenza nominale superiore a 20 kW e collegati in MT, AT, AAT;

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Cosa fare

Per i soggetti interessati, in base alle 2 tipologie di impianto individuate A e B , si possono verificare 3 differenti casistiche a cui corrispondono specifici adempimenti, riassunti in tabella.

Tipologia impianto di produzione

Tipologia misuratore del Produttore

Adempimenti a cura del Produttore

A

Impianti

 connessi in BT  con potenza nominale di generazione superiore a 20 kW, attivati prima del 27/08/2012 per i quali il produttore ha installato un proprio misuratore dell’energia elettrica prodotta

 

Contatore installato dal produttore presente nella lista dei contatori compatibili con i sistemi di telelettura di Enel Distribuzione ( vedi allegato )

Inviare  la comunicazione delle caratteristiche tecniche necessarie alla  telelettura del suddetto contatore.

 

Contatore installato dal produttore non presente nella lista dei contatori compatibili con i sistemi di telelettura di Enel Distribuzione ( vedi allegato )

Inviare  la richiesta di  installazione di misuratore di proprietà di ENEL Distribuzione, dopo aver realizzato in loco l’alloggiamento del contatore nel rispetto delle indicazioni riportate nella specifica tecnica

Contatore che risulti NON teleleggibile per problematiche tecniche NON imputabili a Enel Distribuzione.

B

Impianti connessi

in MT-AT-AAT con potenza nominale di generazione superiore a 20 kW per i quali

il produttore ha installato un proprio misuratore (indipendentemente dalla data di attivazione)

Contatore installato dal produttore presente nella lista dei contatori compatibili con i sistemi di telelettura di Enel Distribuzione S.p.A.

Inviare la comunicazione delle caratteristiche tecniche necessarie alla  telelettura del suddetto contatore.

 

Contatore installato dal produttore non presente nella lista dei contatori compatibili con i sistemi di telelettura di Enel Distribuzione S.p.A.

Il produttore può:

a) installare un nuovo contatore, e inviare la comunicazione delle caratteristiche tecniche necessarie alla telelettura

b) inviare la richiesta di  installazione di misuratore di proprietà di ENEL Distribuzione, e prima di aver realizzato in loco l’alloggiamento del contatore, nel rispetto delle indicazioni riportate nella specifica tecnica

Contatore che risulti NON teleleggibile per problematiche tecniche NON imputabili ad Enel Distribuzione.

 

Quali costi per l’adeguamento dei contatori

I costi per l’adeguamento dei misuratori sono in capo ai produttori o ai gestori in base ai  seguenti casi:

1) Per impianti di produzione in BT con potenza nominale superiore a 20 kW ed entrati in esercizio in data antecedente il 27 agosto 2012, in cui Il soggetto responsabile dell’installazione e della manutenzione dei misuratori è il produttore:

qualora il misuratore dell’energia elettrica prodotta non sia compatibile con il sistema di telelettura del gestore medesimo, o sia posizionato in un punto non idoneo alla telelettura, il gestore di rete assume, per tale impianto, la responsabilità delle attività di installazione e manutenzione del misuratore dell’energia elettrica prodotta. E gli oneri derivanti dalla sostituzione, modifica o ricollocazione del misuratore sono posti in capo al gestore di rete. Il produttore riconosce al gestore di rete il corrispettivo per il servizio di misura a decorrere dalla data di prima telelettura dei dati di misura dell’energia elettrica prodotta.

2) Per impianti di produzione in MT e AT con con potenza nominale superiore a 20 kW, in cui Il soggetto responsabile dell’installazione e della manutenzione dei misuratori è il produttore:

qualora il misuratore dell’energia elettrica prodotta non sia compatibile con il sistema di telelettura del gestore medesimo, ovvero sia posizionato in un punto non idoneo alla telelettura, il produttore effettua le modifiche o le sostituzioni allo scopo indicate dal gestore di rete. Gli oneri derivanti dalla sostituzione, modifica o ricollocazione del misuratore sono posti in capo al produttore. Nel caso in cui il produttore non apporti le modifiche richieste, il gestore di rete ne dà comunicazione al GSE affinchè sia prevista la sospensione degli incentivi fino all’avvenuto adeguamento.

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Cosa cambia nel rapporto con il GSE

Per chi non aveva affidato al gestore di rete il servizio di raccolta, validazione, registrazione e invio delle misure al GSE, le nuove disposizioni prevedono che le comunicazione al GSE delle letture mensili di produzione/immissione a partire dal 1° gennaio 2016 potranno essere effettuate soltanto dal Gestore di rete a cui l’impianto è conneso.

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Facsimile della prima comunicazione email PEC inviata da ENEL Distribuzione ai produttori

 

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trasmettiamo la presente per renderLe noto che, con la Deliberazione 595/2014/R/eel, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha aggiornato la regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, modificando la responsabilità del suddetto servizio.

Tenuto conto delle informazioni forniteci dal GSE ai sensi dell’articolo 14.2 della sopra menzionata deliberazione,  il Suo impianto di produzione, identificato dal codice POD indicato in oggetto, rientra nell’elenco degli impianti interessati dalla nuova regolazione del servizio di misura.

Le facciamo presente che, in base a quanto previsto dall’art. 14.6 della delibera in oggetto, a far data dal 1° gennaio 2016 il GSE erogherà gli incentivi esclusivamente sulla base dei dati di misura trasmessi dai gestori di rete.

Alla luce di quanto sopra indicato trasmettiamo in allegato un prospetto riepilogativo indicante le azioni a Suo carico, specifiche per tipologia di impianto di produzione, propedeutiche alla presa in carico, da parte nostra, del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta dal suo impianto.

Il mancato invio delle informazioni e la mancata esecuzione delle eventuali attività a Suo carico, indicate entrambe in allegato, comporterà un ritardo nell’erogazione degli incentivi (rif. Allegato A Del. 595/14/R/eel art.14.5).

Per l’espletamento del servizio di misura, troverà applicazione la regolazione tariffaria del TIME (Allegato B della Del. 199/11), come previsto dagli articoli 11, 12 e 13 della Delberazione 595/2014/R/eel.

 

 

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La Delibera in sintesi

La Delibera 595/2014/R/eel introduce alcune modifiche prevedendo che:

•           in merito alle responsabilità inerenti alle singole attività del servizio di misura, venga attribuita al gestore di rete la responsabilità delle attività di telelettura (raccolta, validazione e registrazione delle misure) dell'energia elettrica prodotta anche per gli impianti di produzione già in esercizio al 27 agosto 2012. Attualmente (come disciplinato dagli allegati A e Abis della delibera 88/07), per gli impianti entrati in esercizio antecedentemente a tale data, la responsabilità della telelettura non è univoca ed è assegnata, in funzione della taglia dell'impianto, al gestore di rete o al produttore;

•           in relazione alle attività di installazione e manutenzione dei misuratori, venga confermato l'attuale quadro regolatorio, fatta eccezione per i misuratori relativi agli impianti di produzione in bassa tensione con potenza nominale superiore a 20 kW dotati di apparecchiature di misura di proprietà del produttore non interoperabili con il sistema di telelettura, per i quali la responsabilità dell'installazione e manutenzione viene posta in capo al gestore di rete;

•           in relazione alle eventuali attività di adeguamento o sostituzione delle apparecchiature di misura, ad eccezione dei misuratori in bassa tensione, i costi generati siano sostenuti dal produttore stesso, in considerazione del fatto che l'attività di misura dell'energia prodotta è volta anche a garantire la corretta erogazione degli incentivi di cui il produttore beneficia;

•           in merito alla remunerazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, vengano confermate fino al 31 dicembre 2015 le modalità attualmente vigenti, prevedendo che, a partire dal 2016, la remunerazione di tale attività sarà coerente con la regolazione del servizio di misura nel quinto periodo di regolazione.

Gli aggiornamenti introdotti dovranno essere attuati nel corso del 2015 da tutti i soggetti coinvolti: gestori di rete, produttori di energia interessati dal provvedimento, GSE.

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I costi del servizio di misura

I costi relativi alle componenti tariffarie dei servizi di misura (raccolta, validazione, registrazione e invio delle misure ) sono regolamentati dall’AEEGSI, ai sensi dell’allegato B della delibera AEEGSI n. 199/11 e s.m.i,  dall'allegato A della delibera AEEGSI n. 88/07 e s.m.i. (parzialmente abrogarto) edall'allegato A della delibera AEEGSI 595/14

.A titolo esemplificativo si riportano i costi pubblicati da ENEL Distribuzione suddivisi:

Per impianti attivati prima della delibera 339/12, ovvero attivati fino al 26 agosto 2012 e per tutta la durata del contratto di misura:

o    Corrispettivi per la misura dell'energia immessa in rete;

o    Corrispettivi per la misura dell'energia prodotta in BT;

o    Corrispettivi per la misura dell'energia prodotta in MT e AT.

Per impianti attivati dopo il 26 agosto 2012

o    Corrispettivi per la misura dell'energia immessa in rete;

o    Corrispettivi per la misura dell'energia prodotta in BT;

o    Corrispettivi per la misura dell'energia prodotta in MT e AT.

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Approfondimenti

 le comunicazioni ENEL Distribuzione

 chiarimenti del GSE sull'adeguamento dei contatori per impianti in cessione totale

Allegati

  scheda dei contatori considerati tele-leggibili da Enel

   RIEPILOGO ADEMPIMENTI A CURA DEL PRODUTTORE PER CONSENTIRE L’ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA IN CAPO AD ENEL DISTRIBUZIONE

Delibera 595/2014/R/eel e  Allegato A

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