il Decreto Controlli su impianti rinnovabili: 1 impianto su 7 commette delle violazioni  

  • Pubblicato il: 15/06/2017 

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Incalza in questi giorni la polemica sulla decadenza degli incentivi, regolamentato dal così detto Decreto Controlli, grazie anche all’emendamento che il Governo ha presentato con la manovrina, approvata oggi con fiducia al Senato, per salvare i proprietari di impianti fotovoltaici che sono stati realizzati con moduli contraffatti.

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Non tutti sanno infatti che gli impianti a fonte rinnovabile che beneficiano di incentivi erogati dal GSE sono soggetti alle attività di controllo del GSE, volte alla verifica della sussistenza o della permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e dei presupposti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi

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A regolamentarlo è il D.M. 31 gennaio 2014 (c.d. Decreto Controlli), che definisce un sistema programmatico di controlli in materia di incentivi concessi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L’attività di controllo è svolta sulla base di una programmazione annuale e triennale a cura del GSE.

E in questi ultimi anni si è intensificata, rilevando che 1/7 dei controlli ha un esito negativo.

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Di fatti a conclusione dell’istruttoria di verifica e controllo, possono verificarsi 6 casistiche che, in generale, comportano l’applicazione di prescrizioni, la ridetermina dell’incentivo o, nella peggiore delle ipotesi, la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme erogate.

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Il controllo può essere di tipo documentale senza sopralluogo o con sopralluogo. Consiste nella “attività di accertamento e riscontro, anche mediante sopralluogo, volta alla verifica della sussistenza ovvero della permanenza dei presupposti per l’erogazione degli incentivi, con particolare riguardo alla fonte utilizzata, all’entrata in esercizio, alla conformità ed al corretto funzionamento dei componenti, apparecchiature, opere connesse e altre infrastrutture degli impianti e alla veridicità delle informazioni contenute in atti, documenti, attestazioni, comunicazioni e dichiarazioni forniti dal titolare dell’impianto”.

Il controllo con sopralluogo è svolto dal GSE con o senza preavviso di 7 giorni, anche avvalendosi del supporto tecnico di soggetti terzi. Ma, considerati i tentativi di raggiro da parte di falsi ispettori del GSE, si ricorda che questi, in qualità di pubblici ufficiali, devono sempre esibire la comunicazione di avvio del procedimento di verifica, e il tesserino plastificato GSE o lettera di incarico con foto e dati di riconoscimento. Inoltre, il GSE può eseguire eventuali controlli incrociati con Enti e soggetti pubblici, ferme restando le rispettive competenze e responsabilità. È il caso dei gestori di rete per i controlli sui sistemi di misura e di conformità impiantistica, o delle agenzie ambientali regionali come l’ARPA per le verifiche su biomasse, biogas e rifiuti.

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In ogni caso i controlli eseguiti dal GSE non comprendono né sostituiscono i controlli che sono attribuiti a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, come ad esempio il rilevamento dei livelli di emissioni. Ma se questi dovessero rilevare delle difformità sono tenuti a segnalarle al GSE.

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Nell’ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, il preposto al controllo, che assume la qualifica di pubblico ufficiale, potrà richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici di impianto, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici strettamente connessi alle esigenze di controllo. Il verbale, sottoscritto dall’incaricato del controllo e dal titolare dell’impianto o dal suo delegato, è immediatamente trasmesso al GSE. Contestualmente una copia viene rilasciata al titolare dell’impianto o al suo delegato.

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Per questo è obbligatorio disporre presso l’impianto di tutti i documenti utili, che il GSE richiede in sede di controllo. Normalmente l’elenco completo della documentazione oggetto di verifica viene comunque comunicato dal GSE in sede di avvio del procedimento di verifica, in funzione del sistema incentivante di riferimento e delle specifiche caratteristiche d’impianto. Mentre un elenco della documentazione oggetto di verifica è consultabile nell' area riservata.

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Il termine per la conclusione del procedimento, che non può essere superiore a 180 giorni, si conclude con l’adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo, delle ragioni giuridiche su cui si fonda e delle eventuali osservazioni presentate dal soggetto responsabile dell’impianto. È proprio l’atto finale che individua la tipologia di violazione.

Di fatti, a conclusione dell’istruttoria di verifica e controllo, possono verificarsi 6 casistiche che, in generale, comportano l’applicazione di prescrizioni, la ridetermina dell’incentivo o, nella peggiore delle ipotesi, la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme erogate. 

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Negli ultimi anni i controlli del GSE si sono intensificati. Nel 2015 il GSE ha condotto 3.464controlli (84,6% fotovoltaico, 7,2% FER, 2,3% termico, 4,2% efficienza energetica), con oltre 2290 sopralluoghi, verificando una potenza complessiva di 5.320 MW (+9,5% rispetto all’anno 2014).

Sempre nel 2015, il GSE ha concluso 2.883 procedimenti di verifica, attestando violazioni in 504 procedure che hanno portato alla revoca e recupero degli incentivi percepiti per un valore di 106,6 milioni di euro e una stima del mancato esborso pari a 1.294,7 milioni. Le violazioni accertate per soli 116 impianti rinnovabili (non fotovoltaici) pesano per oltre 1.115 milioni di euro sulla stima del mancato esborso 

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Nel fotovoltaico, per esempio, le principali violazioni rilevanti riscontrate sono: la presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi; la mancata riferibilità dei moduli fotovoltaici alle certificazioni presentate ai fini del riconoscimento degli incentivi; e il mancato completamento dei lavori alla data dichiarata di conclusione lavori ai sensi della Legge 129/10.

A queste segue l’insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto, per l’accesso agli incentivi ovvero autorizzativi e in particolare Indisponibilità del sito di installazione dell’impianto. O la presenza del titolo autorizzativo non intestato al Soggetto Responsabile dell’impianto 

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Per gli impianti FER e IAFR le violazioni rilevanti principali accertate sono la presentazione di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi. Ma rileva anche il comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell’impianto nei confronti del preposto al controllo o del gestore di rete, consistente anche nel diniego di accesso all’impianto stesso ovvero alla documentazione. Inoltre è anomalo che, dai dati pubblicati dal GSE sulle istruttorie concluse, vi siano molte rinunce all'incentivo a seguito dell'avvio del controllo del GSE.

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Nell'AREA RISERVATA è disponibile la :

Guida sull’attività di controllo del GSE su impianti incentivati a fonte rinnovabile e fotovoltaica: quando le violazioni portano alla ridetermina dell’incentivo o la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme erogate

Elenco della documentazione oggetto di controllo con sopralluogo. 

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