nuovo calcolo per la rendita catastale, le novità per centrali elettriche e impianti fotovoltaici 

  • Pubblicato il: 02/02/2016 

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La Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha introdotto sostanziali cambiamenti nella determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare, censite in catasto nelle categorie dei gruppi D e E. per tali immobili la rendita catastale è determinata attraverso un procedimento di stima diretta, specifico per ciascun immobile a destinazione produttiva che, come tale, è soggetta ad una puntuale valutazione tecnica, caso per caso, delle componenti edilizie e impiantistiche da prendere in considerazione.

Secondo le nuove disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E. 

Ha così escluso, nella prevalenza dei casi, i pannelli fotovoltaici e gli inverter dalla determinazione della rendita catastale. L’impatto è notevole per i parchi fotovoltaici a terra che, prima della modifica, includevano nel calcolo della rendita catastale anche le componenti impiantistiche funzionali al processo di produzione di energia, ovvero i pannelli e gli inverter. Ma i benefici della nuova disposizione si estendono anche agli impianti fotovoltaici realizzati sulle coperture degli immobili in oggetto (esclusi quelli integrati sui tetti e nelle pareti), catastalmente assimilati agli impianti di pertinenza degli immobili, la cui rideterminazione della rendita dell’unità immobiliare ne abbia incrementato il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore.

Lo stabilisce l'art. 1, comma 21, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) secondo cui, “A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

Vista la portata innovativa delle previsioni ed il loro impatto sulle attività di aggiornamento delle banche dati catastali, l'Agenzia delle Entrate con circolare 2/E del 1° febbraio 2016 ha fornito le prime indicazioni per le attività di accertamento catastale effettuate dagli Uffici Provinciali -Territorio dell'Agenzia.

Dalla lettura di tale disposizione, si evince che le componenti costituenti l’unità immobiliare urbana possono essere sostanzialmente distinte, in funzione della rilevanza nella stima catastale, nelle seguenti quattro categorie: il suolo; le costruzioni; gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità; e le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo.

Le costruzioni sono da includere nella stima e riguardano qualsiasi opera edile avente i caratteri di solidità, stabilità, consistenza volumetrica, nonché immobilizzazione al suolo. Tra questi rientrano i pannelli solari integrati sui tetti e nelle pareti, che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi. Come quelli integrati architettonicamente (pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura è costituita sai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto; porzioni di copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscono il materiale trasparente; finestre fotovoltaiche), ai sensi dell’articolo 2, comma, 1 lettera b3) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 e riconducibili alle Tipologie specifiche 2, 3 e 8 di cui all’Allegato 3 allo stesso decreto.

Per quanto riguarda le centrali di produzione di energia e stazioni elettriche, non sono più oggetto di stima le caldaie, le camere di combustione, le turbine, le pompe, i generatori di vapore a recupero, gli alternatori, i condensatori, i compressori, le valvole, i silenziatori e i sistemi di regolazione dei fluidi in genere, i trasformatori e gli impianti di sezionamento, i catalizzatori e i captatori di polveri, gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni.

Pertanto potrebbero verificarsi i requisiti per cui gli intestatari catastali degli impianti fotovoltaici già censiti sono parimenti legittimati a presentare “atti di aggiornamento” (ai sensi del D.M. Finanze 19/4/1994 n. 701) per la “rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri introdotti dalla norma.

Così, nella nuova procedura di accatastamento (Docfa) è stata introdotta una ulteriore specifica tipologia di documento di variazione, denominata “Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015”, a cui è automaticamente connessa la causale “Rideterminazione della rendita ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015”. Tale causale è riportata in visura a seguito della registrazione nella banca dati catastale della dichiarazione di aggiornamento. La valutazione tecnica è verificata dai tecnici dell’Agenzia delle entrate al momento dell’accertamento sugli aggiornamenti e sulle rendite proposte dalla parte, nei termini previsti dalla norma.

Limitatamente all’anno di imposizione 2016, per gli immobili già censiti, qualora tali atti di aggiornamento siano presentati entro il 15/6/2016, avranno effetto dal 1/1/2016.

Per le imprese agricole, questo potrebbe comportare una riduzione della TASI già dal primo versamento successivo all’atto di rideterminazione della rendita.

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Allegati:

 Circolare 2/E del 1 febbraio 2016_Agenzia delle Entrate : Unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare - Nuovi criteri di individuazione dell’oggetto della stima diretta. Nuove metodologie operative in tema di identificazione e caratterizzazione degli immobili nel sistema informativo catastale (procedura Docfa)

 circolare AE-Direzione Centrale Catasto Prot. n 60244 del 27 aprile 2016Chiarimenti operativi in merito alle attività connesse alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 21 e seguenti, della Legge n.208 del 2015, nonché alla redazione degli atti di aggiornamento con procedura Docfa 4.00.3.

 Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'accatastamento degli impianti fotovoltaici su edifici e aree di pertinenza, con la Circolare n. 27/E del 13 giugno 2016).

 

Approfondimenti:

 Legge di Stabilità 2016

 Chiarimenti sul nuovo calcolo per la rendita catastale di centrali elettriche: impianti fotovoltaici, biogas, eolico, idroelettrico (circolare AE-Direzione Centrale Catasto Prot. n 60244 del 27 aprile 2016 )

 Normativa di riferimento ed evoluzione delle norme

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