CONTO ENERGIA TERMICO PER PICCOLI IMPIANTI
Sul Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013 è stato pubblicato il decreto interministeriale sul Conto energia termico che incentiva gli impianti termici e gli interventi di efficienza energetica di piccola dimensione.
APPROFONDIMENTI:
I fondi a disposizione per il così detto conto termico sono 700 milioni per i privati e 200 per la PA. Sarà compito del GSE predisporre la procedura web per la richiesta dell’incentivo, in accordo con l’Enea che dovrà fornire le indicazioni tecniche. Il decreto è immediatamente operativo e il GSE entro il 4 marzo dovrà dare il via alle richieste.
I soggetti beneficiari degli incentivi sono le persone fisiche, i condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario.
L’incentivo è spalmato in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni, a seconda dell’intervento tecnologico ( vedi Tabella A ). I tetti massimi sono differenziati in base all’intervento e alla potenza dell'impianto, come indicato nell’Allegato II. L’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali. I privati in alcuni casi potranno quindi scegliere se fare domanda per il bonus del 40% o per quello del 55% che, anche se più alto, viene rimborsato in dieci anni ( entro il mese di giugno 2013 ). Nessuna scelta invece per le Amministrazioni, che non potendo accedere al 55% dovranno optare per il nuovo Conto Termico. Se gli interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili prevedono una potenza termica nominale complessiva maggiore di 500 kW ed inferiore o uguale a 1000 kW, accedono ai meccanismi di incentivazione dopo l’iscrizione in appositi registri informatici istituiti dal GSE.
Interventi incentivabili. Tra gli interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione, possono accedere agli incentivi del Conto termico gli interventi identificati in Tabella A .Per le sole aziende agricole può essere incentivata, oltre alla sostituzione, l’installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomassa.
TABELLA A
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Tipologia di intervento
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Soggetti ammessi
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Durata
dell’incentivo
(anni)
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1
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Isolamento termico di superfici opache delimitanti il
volume climatizzato
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Amministrazioni
pubbliche
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5
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2
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Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi
delimitanti il volume climatizzato
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Amministrazioni
pubbliche
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5
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3
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Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
generatori di calore a condensazione
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Amministrazioni
pubbliche
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5
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4
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Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento
di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o
mobili, non trasportabili
|
Amministrazioni
pubbliche
|
5
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5
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Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti di climatizzazione invernale
utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche
geotermiche con potenza termica utile nominale inferiore o
uguale a 35 Kw
|
Amministrazioni
pubbliche e
soggetti privati
|
2
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6
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Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti di climatizzazione invernale
utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche
geotermiche con potenza termica utile nominale maggiore
di 35 kW e inferiore o uguale a 1000 kW
|
Amministrazioni
pubbliche e
soggetti privati
|
5
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7
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Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa
di calore
|
Amministrazioni
pubbliche e
soggetti privati
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2
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8
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Installazione di collettori solari termici, anche abbinati
sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda inferiore
o uguale a 50 metri quadrati
|
Amministrazioni
pubbliche e
soggetti privati
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2
|
9
|
Installazione di collettori solari termici, anche abbinati
sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda
superiore a 50 metri quadrati e inferiore o uguale a 1000
metri quadrati
|
Amministrazioni
pubbliche e
soggetti privati
|
5
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10
|
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di
riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali
esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa
con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale
a 35 kW
|
Amministrazioni
pubbliche e
soggetti privati
|
2
|
11
|
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di
riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali
esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa
con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35
kW e inferiore o uguale a 1000 kW
|
Amministrazioni
pubbliche e
soggetti privati
|
5
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Spese ammissibili
Tra le spese ammissibili, che concorrono al calcolo dell’incentivo, sono inclusi smontaggio e dismissione dei vecchi impianti, fornitura dei materiali e posa in opera, opere idrauliche e murarie eventualmente necessarie, interventi sulla rete di distribuzioni e prestazioni professionali.
Come funzionano gli incentivi
Anche se tutti gli interventi beneficiano di un incentivo del 40% della spesa sostenuta, i tetti del bonus sono differenziati in base al tipo di intervento, alla potenza dell’impianto e alla zona climatica in cui il lavoro è realizzato. Gli incentivi sono quindi riconosciuti in rate annuali costanti, per la durata definita nella Tabella A. Le tecnologie devono rispettare dei coefficienti di prestazione minima e rientrare nei criteri - Criteri di ammissibilità e calcolo degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed incremento dell’efficienza energetica , definiti nell’ ALLEGATO II
I bonus
Per quanto riguarda la produzione di energia termica da biomassa a seconda della tecnologia, l’incentivo potrà aumentare del 20 o del 50% a seconda della riduzione dei livelli emissivi. Gli interventi che possono beneficiare del bonus sono:
• L’installazione e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa con potenza termica nominale inferiore a 1000 kW beneficiano di bonus in base alla riduzione delle emissioni in atmosfera ( misurato come particolare primario totale comprensivo della frazione condensabile PPBT ).
I bonus si differenziano in 3 soglie di emissione, in funzione della tecnologia e del combustibile impiegato.
Ammissibilità agli incentivi
Per accedere agli incentivi, gli impianti devono presentare alcune prestazioni minime.
Le caldaie a biomassa, sono incentivabili se installate in sostituzione di caldaie e di impianti per il riscaldamento delle serre preesistenti, alimentati a biomassa, gasolio o carbone.Ricordiamo però che per le sole aziende agricole può essere incentivata, oltre alla sostituzione, l’installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomassa.
Sono escluse quelle che utilizzano rifiuti biodegradabili urbani o industriali.
Le caldaie devono essere certificate secondo la Normativa UNI EN di riferimento e devono garantire dei coefficienti di rendimento termico minimo.
Le emissioni devo rispettare i limiti imposti dalla tabella 11, e devo essere certificati da un organismo accreditato.
Il pellet deve essere certificato di classe A1 o A2 ai sensi della norma UNI EN 14961-2. Mentre le biomasse combustibili - ovvero tra quelle indicate dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Parte quinta, Allegato X parte II, Sezione 4 – devono rispettare i parametri di emissione previsti dalla Tabella 11 del medesimo decreto e certificati da un organismo accreditato.
Per caldaie a biomassa, stufe e termocamini a pellet, termocamini a legna, l’incentivo è calcolato in relazione all’energia prodotta, alla potenza dell’impianto, alle ore di fuzionamento, alla zona climatica e all’emissione di polveri.
Per le pompe di calore elettriche e a gas, l’incentivo erogato è calcolato tenendo conto della taglia dell’impianto, della zona climatica, dell’energia prodotta e delle prestazioni dell’impianto. Per gli scaldacqua a pompa di calore l’incentivo massimo è di 400 euro per impianti fino 150 litri e di 700 euro oltre i 150 litri.
Sul solare termico e solar cooling, l’incentivo si calcola per metro quadro installato: 170 euro/mq fino a 50 mq di superficie e 55 euro/mq per impianti oltre i 50 mq di superficie; l’incentivo sale rispettivamente a 255 e 83 euro/mq se si tratta di impianti di solar cooling cioè raffrescamento.
Cumulabilità degli incentivi
L’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, tali incentivi sono cumulabili con gli incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, l’incentivo previsto dal presente decreto è attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.
Come fare domanda
I soggetti che intendono accedere all’incentivo devono presentare domanda al GSE, Gestore dei servizi energetici, entro 60 giorni dalla fine dei lavori. L’istanza va inviata avvalendosi della scheda-domanda che il GSE metterà a disposizione sul proprio sito web.
Attraverso la scheda-domanda, il soggetto responsabile fornisce informazioni sull’intervento e sull’immobile su cui l’intervento è realizzato, predisponendo adeguata documentazione comprovante le dichiarazioni rilasciate. Questa documentazione potrà essere richiesta dal GSE in formato cartaceo o elettronico contestualmente alla presentazione della scheda-domanda o, successivamente, per i previsti controlli.
Se gli interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili prevedono una potenza termica nominale complessiva maggiore di 500 kW ed inferiore o uguale a 1000 kW, accedono ai meccanismi di incentivazione dopo l’iscrizione in appositi registri informatici istituiti dal GSE-Gestore dei Servizi Energetici ( ancora in fase di definizione). Nella domanda deve essere indicato in modo chiaro il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile.
La domanda deve inoltre essere firmata dal soggetto responsabile e accompagnata da un suo documento di identità. All’istanza vanno allegate le schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature installate, l’asseverazione di un tecnico abilitato, le fatture attestanti le spese sostenute e l’autocertificazione sul mancato cumulo dei bonus con altri incentivi statali.
Se richiesti, devono essere presentati anche l’attestato di certificazione energetica, la diagnosi energetica, la dichiarazione di conformità dell’impianto, il certificato del corretto smaltimento degli impianti.
Registri informatici per impianti termici
Con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra, per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompa di calore o generatori di calore alimentati a biomasse con potenza termica nominale complessiva superiore a 500 kW e fino a 1 MW, il Decreto prevede che il soggetto responsabile debba presentare al GSE una richiesta di iscrizione ad appositi registri informatici.
E’ previsto un contingente di spesa annua fino a 7 mln di euro per le Amministrazioni pubbliche e fino a 23 mln di euro per i soggetti privati.
Il GSE pubblica il bando relativo alla procedura di iscrizione ai registri, dando evidenza dei relativi contingenti disponibili, 30 giorni prima della data di avvio del periodo per la presentazione delle domande di iscrizione ai registri, che è fissato in 60 giorni.
A seguito dell’iscrizione a registro, il GSE forma le graduatorie degli impianti iscritti, secondo criteri di priorità stabiliti in base a:
a)impianti che, pur avendo presentato domanda completa ed idonea per l'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al DM 28/12/12, siano risultati in posizione tale da non rientrare nel contingente previsto, per gli anni successivi al 2013;
b) minor potenza degli impianti;
c) anteriorità del titolo autorizzativo;
d) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro
Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro 12 mesi, a partire dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura. In caso contrario saranno applicate le sanzioni indicate dal Decreto.
Le graduatorie formate a seguito dell'iscrizione ai registri non sono soggette a scorrimento.
Consulta il testo del decreto:
guida al DM 28 dicembre 2012
DM 28 dicembre 2012 - Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. (GU n.1 del 2-1-2013 - Suppl. Ordinario n. 1), e i relativi allegati
• Allegato I (Criteri di ammissibilità e calcolo degli incentivi per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica)
• Allegato II (Criteri di ammissibilità e calcolo degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed incremento dell'efficienza energetica)
• Allegato III (Determinazione dell'incentivo per le diagnosi energetiche preliminari e certificazioni energetiche) • Allegato IV (Procedure per l'iscrizione ai registri)
• TABELLA FASCIA CLIMATICA COMUNI D’ITALIA ( DPR 412/93 )
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