• alcuni casi particolari riguardo all'utilizzo di biomasse diverse da quelle previste dalle schede, il rapporto Ac/As (cioè il rapporto tra la superficie che delimita verso l’esterno il volume della serra e la superficie del suolo coltivato e i materiali utilizzati per la copertura).
Installazione di un generatore di calore a biomassa in sostituzione di uno preesistente. Il Gestore ha precisato che l’installazione di un generatore di calore alimentato a biomassa in sostituzione di uno preesistente, sempre alimentato a biomassa, non è un intervento ammissibile al meccanismo d’incentivazione dei Certificati Bianchi. La scheda 40E si applica nei casi di sostituzione di dispositivi esistenti alimentati da fonte non rinnovabile o nei casi di installazione di dispositivi a biomasse in nuove realizzazioni serricole.
La scheda 40E non si applica ai generatori di aria calda alimentati a biomassa. Nelle more della definizione dei requisiti minimi di ammissibilità (rendimenti, emissioni e relative normative), la scheda 40E non si applica ai generatori di aria calda alimentati a biomassa.
Generatori di calore con potenza superiore a 500 kW. Per quanto riguarda la scheda 40E, il Gse ha chiarito che analogamente a quanto previsto dal Conto Termico, è possibile ammettere al meccanismo dei Certificati Bianchi anche i generatori di calore alimentati a biomassa aventi una potenza al focolare superiore a 500 kW, purché rispettino i seguenti requisiti:
- rendimento termico utile non inferiore all'89%, attestato da una dichiarazione del produttore sulla base dei risultati delle prove effettuate, da un laboratorio indipendente e accreditato secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025, applicando le metodologie previste dalla norma UNI EN 303-5;
- emissioni in atmosfera non superiori a quanto previsto dalla classe 5 della norma UNI EN 303-5, attestate da una dichiarazione del produttore sulla base delle certificazioni/rapporti di prova rilasciate da un laboratorio indipendente e accreditato secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025; il laboratorio deve essere accreditato per la EN 13284-1 ai fini dell’analisi del particolato primario, per la EN 12619 per gli OGC e per la EN 15058 ai fini della misura del CO; le misurazioni ai fini del rispetto dei livelli emissivi dovranno essere eseguite al camino.
Potenza inferiore a 500 kW. Per accedere al meccanismo di incentivazione dei TEE, i generatori di calore con potenza al focolare inferiore a 500 kW devono avere un rendimento termico minimo dell’85% e rispettare i limiti sulle emissioni previsti dalla scheda E40, oppure i più restrittivi limiti alle emissioni fissati da norme regionali.
Per interventi conclusi entro il 30 settembre 2014, fermo restando il rispetto dei requisiti di rendimento e di emissioni previsti dalla scheda 40E, oppure i più restrittivi limiti alle emissioni fissati da norme regionali o locali, la certificazione di conformità alla classe 5 della norma UNI EN 303-5:2012 può essere dimostrata anche attraverso la certificazione di conformità alla norma UNI EN 303-5:2004 (versione nazionale della norma EN 303-5:1999), rilasciata da un organismo accreditato, unitamente ad un attestato rilasciato da un laboratorio accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025 che, sulla base dell’analisi dei rapporti di prova (test report), convalidi il rispetto dei requisiti minimi di prestazione e i limiti di emissione previsti dalla classe 5 della norma UNI EN 303-5:2012.
Sì alla certificazione di conformità ottenuta dopo l'installazione. Nell’ambito della scheda 40E è possibile presentare progetti che ricomprendano caldaie alimentate a biomasse, la cui certificazione di conformità alla classe 5 di emissioni sia stata ottenuta in data successiva a quella di installazione, fermo restando quanto precisato nella Faq circa l'applicabilità della scheda 40E anche a generatori di calore aventi una potenza al focolare superiore a 500 kW.
Le Biomasse devono essere certificate. Per quanto riguarda i requisiti richiesti per le biomasse utilizzate, nel caso del pellet è necessario che sia certificato da un organismo accreditato che ne attesti la conformità alla norma UNI EN 14961-2. Con riferimento al pellet certificato, è necessario conservare documentazione fiscale comprovante l’acquisto e riportante, al fine di attestarne la conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe A1 o A2, l’evidenza della classe A1 o A2 e il codice di identificazione del produttore e/o distributore rilasciato dall’organismo di certificazione, oppure l’evidenza della classe A1 o A2 e il codice di identificazione del rapporto di prova rilasciato al produttore o al distributore dall’organismo di certificazione (in questo caso copia del rapporto di prova deve essere allegata alla documentazione fiscale);
Per quanto riguarda invece cippato, bricchette e ciocchi è necessario conservare le fatture di acquisto di detti biocombustibili nelle quali deve essere riportata la provenienza delle biomassa (vedi paragrafo 3 della scheda 40E) e la dichiarazione di conformità alla norma relativa da parte del produttore della biomassa stessa e le rispettive classi di qualità.
Altre biomasse non esplicitamente descritte all'interno della scheda. Nelle more della definizione dei requisiti minimi di ammissibilità (classi di qualità e relative normative) delle altre tipologie di biomassa, con l’attuale scheda è possibile richiedere i TEE soltanto nel caso in cui si impieghino pellets, bricchette, cippato e ciocchi caratterizzate da classi di qualità indicate nella scheda 40E.
Biomasse autoprodotte come combustibile del generatore di calore che asservisce la serra. La biomassa autoprodotta - ciocchi, cippato, bricchette e pellets - è ammissibile come combustibile del generatore di calore che asservisce la serra, purché sia conforme alle classi di qualità previste nella scheda. Nel caso di pellet, tale conformità deve essere certificata da un soggetto terzo rispetto al soggetto richiedente i certificati bianchi, mentre nel caso di ciocchi, cippato e bricchette autoprodotti, è necessaria un’autodichiarazione del produttore stesso indicante la quantità, espressa in peso, di biomassa autoprodotta impiegata come combustibile, la tipologia, l’estensione e i riferimenti catastali della superficie boschiva o agricola utilizzata (proprietà, affitto o usufrutto).
Cumulabilità degli incentivi
Nuove risposte sono disponibili anche sulla cumulabilità degli incentivi. Nello specifico il GSE chiarisce qual è il tenore della dichiarazione che deve rendere il soggetto titolare del progetto per evitare di incorrere in violazione dell’articolo 10 del Dm 28 dicembre 2012, in merito al divieto di cumulo.
Il Gestore specifica, infatti, che "nella compilazione della scheda di rendicontazione è necessario che il soggetto titolare del progetto renda una dichiarazione formulata in termini chiari ed inequivocabili sull’inesistenza di ulteriori contributi economici riferibili al medesimo progetto, anche per richieste presentate antecedentemente dal cliente partecipante o da altri soggetti terzi. Dichiarazioni fornite in termini meramente dubitativi sull’oggetto in questione saranno valutate come motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di accesso al meccanismo dei certificati bianchi, per violazione dell’art. 10 Dm 28 dicembre 2012. Si ricorda che sono applicabili al soggetto titolare del procedimento le misure previste dall’art. 23, comma 3, del Dlgs n. 28/2011, come richiamato dall’art. 14, comma 3, Dm 28 dicembre 2012".
Inoltre il GSE ha chiarito l’ambito di applicazione dell’art 10 del D.M. 28 dicembre 2012, che regola il meccanismo dei certificati bianchi, stabilisce che “i certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore del … decreto” – 3 gennaio 2013 – “non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l’accesso a :
a) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
b) contributi in conto interesse;
c) detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature”.
Dalla formulazione dell’articolo ne deriva:
• la non cumulabilità dei certificati bianchi con:
a) le detrazioni fiscali per progetti presentati successivamente al 03 gennaio 2013;
b) l’ecobonus previsto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 per la sostituzione di veicoli inquinanti con altri nuovi a basse emissioni complessive;
c) finanziamenti statali concessi in conto capitale.
• la cumulabilità dei certificati bianchi con:
a) incentivi riconosciuti a livello regionale, locale e comunitario per interventi di efficientamento energetico. Si precisa, infatti, che il D. lgs. del 3 marzo 2011 n. 28 e il Decreto attuativo del 28 dicembre 2012 prevedono il divieto di cumulo dei certificati bianchi esclusivamente con altri incentivi “statali”, ammettendone, pertanto, la cumulabilità con eventuali incentivi regionali locali o comunitari;
b) agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta a favore del teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica, di cui all’art 8 comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all’art. 29 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all’art 2 della legge 22 dicembre 2008. Si tratta infatti di un’agevolazione, nella forma, appunto, del credito d’imposta, che viene trasferita sul prezzo di cessione del calore all’utente finale, che si configura, pertanto, come effettivo beneficiario distinto rispetto alla società che eroga il servizio calore e che percepisce i certificati bianchi. Si specifica che ai sensi della circolare 17/E del 7/3/2008, qualora il gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica sia anche utente finale, il gestore-utente finale può usufruire del cumulo dei certificati bianchi con il credito di imposta in esame.
APPROFONDIMENTI:
- i certificati bianchi
- FAQ del GSE