Contributo di funzionamento ARERA 2019 

  • Pubblicato il: 18/12/2019 

  • Biogas 

Quest’anno l’Autorità ha comunicato con grande ritardo le modalità e i tempi per il calcolo e versamento del contributo di funzionamento per l’anno 2019 per gli Operatori elettrici con una potenza complessiva superiore a 100 kWp.  La nuova delibera riduce l’aliquota allo 0,32 per mille. Inoltre modifica i riferimenti bancari per eseguire il bonifico.

A pagare il contributo entro il 27 dicembre e fare la comunicazione telematica saranno solamente gli operatori elettrici obbligati con un ricavo, assoggettato al contributo, superiore a 312.515 euro per l'anno contabile 2018 e che pertanto superano la franchigia dei 100 euro di contributo.

Tuttavia, contrariamente alla semplificazione degli anni passati, quest’anno anche gli operatori elettrici che non superano la franchigia dei 100 euro di contributo hanno l’obbligo di effettuare la comunicazione telematica entro il 28 febbraio 2020.

 

A stabilirlo è la Delibera 30 luglio 2019 n. 355/2019/A, con cui l'Autorità ha provveduto a definire le modalità di determinazione dell'ammontare dei versamenti in suo favore e la relativa comunicazione. 

Mentre con la Determina 17 dicembre 2019 170/2019 – DAGR sono state definite le modalità e le tempistiche.

 

Le scadenze e i soggetti obbligati

Entro il 27 dicembre gli operatori elettrici che hanno installato uno o più impianti a fonte rinnovabile per una potenza complessiva superiore a 100 kWp, sono tenuti all’eventuale versamento del contributo di funzionamento se superano la soglia dei 100 euro di contributo.

 

Contrariamente alla semplificazione avviata lo scorso anno tutti i soggetti obbligati al versamento devono inviare all’Autorità apposita dichiarazione on-line, utilizzando il sistema informatico di comunicazione previo completamento dell’accreditamento all’Anagrafica operatori dell’Autorità. Nella dichiarazione si deve indicare il soggetto che ha eseguito il versamento, la misura e la data di versamento, la base imponibile per la liquidazione del contributo, le voci di bilancio escluse da quest’ultimo e copia del bonifico di versamento. Tale dichiarazione deve essere inviata entro il 28 febbraio 2020.

La dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui il contributo non sia dovuto poiché inferiore alla soglia di 100,00 (cento/00) euro nonché dai Comuni esentati dal versamento in quanto esercenti il servizio. 

 

L’aliquota

In base alla Delibera 355/2019/A, la misura dell'aliquota del contributo annuale agli oneri di funzionamento dell'Autorità dovuto dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato, è pari allo 0,32 per mille dei ricavi per le attività energetiche assoggettati al contributo relativi all'anno 2018 risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I ricavi assoggettati al contributo sono costituiti dalle componenti positive di reddito (ricavi) afferenti esclusivamente le attività di cui all' Articolo  2 dell'Allegato A alla Delibera 355/2019/A e semplificati nel seguito.

 

Inoltre per i soggetti appartenenti ai settori dell’energia elettrica e del gas che esercitano una o più attività infrastrutturali a tariffa identificate nelle lettera b), c), d), e), l), m), n), o), p), q) elencate all'articolo 4.1 del TIUC (Allegato A alla deliberazione 24 marzo 2016 – 137/2016/R/com come successivamente modificato ed integrato), l’Autorità ha fissato un contributo aggiuntivo nella misura dello 0,02 per mille dei ricavi complessivi assoggettati e risultanti dai bilanci approvati e relativi all’esercizio 2018.

 

Per le società non più esistenti nell'anno di versamento, ma che abbiano operato nell'anno precedente, restano fermi gli obblighi di versamento e comunicazione del contributo.

 

 

 

La franchigia l’obbligo di versamento del contributo

Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro. Pertanto saranno tenuti al versamento del contributo solamente i soggetti obbligati che superano un ricavo annuo di oltre 312.515 euro.

 

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Come effettuare la comunicazione e il versamento del contributo

Per la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione è necessario utilizzare unicamente il sistema informatico di comunicazione disponibile sul sito internet dell'Autorità, previo completamento dell'accreditamento all'Anagrafica operatori dell'Autorità, secondo il Manuale d’uso.

Il contributo in questione deve essere versato tramite bonifico sui conti corrente bancari intestati all'Autorità presso il proprio Istituto cassiere e di seguito riportati.

Per i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica:

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

C.so di Porta Vittoria 27, 20122 Milano (C.F. 97190020152)

IBAN: IT 30 Y 05424 01601 000001004001

BANCA POPOLARE DI BARI

In sede di versamento nello spazio della causale dovrà essere specificata la Partita IVA (in mancanza della Partita IVA indicare il codice fiscale), ragione sociale, e la dicitura Contributo ARERA 2019 ENERGIA

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I ricavi assoggettati

I ricavi assoggettati al contributo sono costituiti dalle componenti positive di reddito (ricavi) afferenti esclusivamente le attività semplificate al punto 4 dell’Allegato - Istruzioni tecniche agli operatori,   come la produzione dell’energia elettrica, inclusa la produzione di energia elettrica degli impianti con produzione combinata di energia elettrica e calore) e desumibili dall'ultimo conto economico chiuso ed approvato, redatto secondo i principi contabili nazionali.

A titolo esemplificativo si precisa che per il settore elettrico:

RIENTRANO tra i ricavi assoggettati ad esempio:

  • ricavi derivanti da tariffa incentivante "Conto Energia" (al netto della ritenuta d'acconto)
  • ricavi derivanti da  tariffa incentivante "Tariffa Premio" (al netto della ritenuta d'acconto)
  • ricavi derivanti da servizi di scambio sul posto (conto scambio)
  • ricavi derivanti da "Ritiro Dedicato" in cessione totale e/o parziale (RID)
  • ricavi derivanti da vendita con tariffa onnicomprensiva
  • ricavi derivanti da vendita con tariffa "GRIN" - Gestione Riconoscimento Incentivo ex CV
  • ricavi derivanti da corrispettivi quali CCT e CTR
  • ricavi derivanti da sbilanciamenti
  • ricavi derivanti da vendita di energia elettrica prodotta da altre fonti rinnovabili e assimilate
  • ricavi derivanti dalla vendita di altri titoli quali ad esempio cd. " Titoli CO2" -  "Certificati Neri /Grigi"

 

NON RIENTRANO tra i ricavi assoggettati al settore elettrico:

  • l'energia elettrica per la quota destinata all'autoconsumo
  • ricavi derivanti da certificati verdi
  • ricavi per energia elettrica e termica a soggetti consorziati con il soggetto dichiarante
  • ricavi da servizi di gestione, manutenzione e sviluppo di infrastrutture semaforiche e di illuminazione pubblica o cimiteriale
  • ricavi da trasporto, distribuzione e vendita di energia termica

NON RIENTRANO nel calcolo dei ricavi assoggettati per tutti i settori:

  • imposta sul valore aggiunto e ogni altra voce di natura fiscale;
  • ricavi da vendita di prodotti finiti e assistenza post vendita;
  • poste rettificative dei costi quali gli incrementi delle immobilizzazioni, le variazioni dei lavori in corso e le variazioni delle rimanenze dell'esercizio;
  • proventi finanziari, dividendi.

RIENTRANO, invece, nella base imponibile le sopravvenienze attive classificate nel conto economico che non hanno determinato ricavi in precedenti periodi d'imposta e attinenti le attività competenti e non già assoggettate al contributo (sopravvenienze attive ordinarie).

 

Informazioni e supporto

Per informazioni e chiarimenti contattare l'Autorità esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: infoanagrafica@arera.it

Per eventuale supporto tecnico sulla raccolta dati e sull'Anagrafica Operatori, è possibile contattare il numero verde 800.707.337 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30.



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