A poter richiedere gli incentivi sono gli imprenditori agricoli, le società agricole, organizzati anche in forma consortile. Gli impianti devono necessariamente far parte del ciclo produttivo di una impresa agricola e/o di allevamento. E se realizzati in aree agricole vulnerabili ai nitrati avranno priorità nella formazione delle graduatorie.
È obbligatorio recuperare l’energia termica dell’impianto di biogas, con esclusione del calore impiegato per la regolazione termica del processo di digestione, per alimentare delle utenze termiche dei processi aziendali.
La biomassa di alimentazione dell’impianto deve provenire da allevamenti, attività agricole dell’azienda agricola realizzatrice o di uno o più soggetti consorziati, ovvero, nel caso di prodotti o colture di secondo raccolto, dai terreni degli stessi.
È importante ricordare che la norma introdotta utilizza definizioni di biomasse differenti rispetto a quanto previsto nel DM 23 giungo 2016. Quindi il combinato delle due norme, sulla base dell’interpretazione data dal GSE, porta alla possibilità di impiego di matrici in ingresso dell’impianto secondo 4 configurazioni, sottostanti a 2 casistiche macro, come semplificato nello schema.
La tariffa incentivante massima di 233 €/MWh (al netto di eventuali riduzioni) è riconosciuta solo se le matrici che compongono l’alimentazione sono per almeno il 70% reflui e sottoprodotti (ricompresi in Tab.1-A del DM 23 giugno 2016); e il 30% di prodotti di origine biologica (ricompresi in Tab. 1-B del DM 23 giugno 2016, come il sorgo, triticale, loiessa, trifoglio, erba medica, favino, veccia, tabacco, canapa, panico, ecc… ec), tra cui è ammessa la possibilità di utilizzare un 20% di colture di secondo raccolto. In tutti i casi i requisiti di provenienza e le quantità delle materie utilizzate devono essere verificate dal Mipaaft con la procedura semplificata di cui all’art. 8, c. 10, del DM 6 luglio 2012. Inoltre il GSE verifica le quantità e la provenienza delle biomasse anche sulla base del piano di coltivazione del fascicolo aziendale.
L’ammissione agli incentivi dovrà avvenire secondo le stesse procedure e modalità definite dal GSE e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di Euro, pari ad un contigente di potenza di 22,999 MW.
Nel dettaglio, sono state previste due diverse modalità di ammissione, a seconda della potenza dell'impianto:
- accesso diretto: gli impianti fino a 100 kW possono presentare, in alternativa all’iscrizione ai Registri, domanda a seguito dell'entrata in esercizio;
- iscrizione ai Registri: gli impianti di potenza superiore a 100 kW e fino 300 kW devono essere iscritti allo specifico Registro per l'assegnazione del contingente di potenza disponibile e, se rientrati in posizione utile, possono presentare domanda dopo aver realizzato l'impianto. Gli impianti fino a 100 kW possono optare per l'iscrizione al Registro invece dell'accesso diretto.
Il Gestore dei servizi energetici-GSE Spa, vero la metà di novembre, forma e pubblica la graduatoria delle domande iscritte a registro nel suo sito internet, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico fino a eventuale saturazione del contingente di potenza messo a bando:
a) impianti localizzati, in tutto o in parte, in aree agricole classificate vulnerabili ai nitrati;
b) impianti che richiedono una tariffa pari al 90 per cento;
c) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione a registro.
Approfondimenti:
· Ripartono gli incentivi al biogas agricolo (incentivi 2019)
· Procedure Applicative del DM 23 giugno 2016
· Revisione Addendum delle Procedure Applicative DM 23 giugno 2016 per 2° bando biogas del 08/09/2020