utilizzo del siero di latte negli impianti a biogas, le disposizioni del GSE e delle Regioni 

  • Pubblicato il: 15/04/2020 

  • Biogas 

In questa fase di emergenza, le Regioni del nord cercano di affrontare anche il problema della riduzione del ritiro del siero e altri sottoprodotti a base di latte da parte delle imprese che lo trasformano, lasciando alle imprese agricole l’impegno di dover gestire un sottoprodotto senza sapere dove collocarlo.

Pertanto la Lombardia, il Veneto e il Piemonte, per la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, hanno deliberato di destinare il siero di latte naturale o concentrato presso gli impianti di biogas in possesso delle specifiche autorizzazioni rilasciate dall’autorità sanitaria ai sensi del Reg (CE) 1069/09.

Si tratta – sottolinea la Coldiretti – di una possibilità, di carattere straordinario e temporaneo, sollecitata dal comparto lattiero caseario per affrontare una situazione di emergenza che il settore sta affrontando. Questa opzione – continua la Coldiretti regionale della Lombardia – sta aiutando a garantire la continuità produttiva, in un momento in cui ci sono tentativi di speculazione pericolosi per la tenuta del sistema.

A ribadire ribadito le criticità in cui versa il settore lattiero caseario, è stato anche il Ministero della Salute, con la nota del 23 marzo 2020 n. 10378, che ha disposto la misura straordinaria consentendo, a determinate condizioni, l’invio di latte e dei derivati della lavorazione, come sottoprodotti, agli impianti di digestione anaerobica conformi al Regolamento (CE) 1069/2009, in deroga alla composizione delle matrici in ingresso ai biodigestori.

Mentre un emendamento approvato dal Senato al decreto Cura Italia, mira ad indirizzare tutte le Regioni per agevolare l'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione. Prevedendo anche delle deroghe in materia di spandimenti ad uso agronomico.

Intanto il GSE, osservato quanto previsto dalle delibere adottate da alcune Regioni – Lombardia, Veneto e Piemonte - per far fronte alla situazione di difficoltà in cui si trova il settore lattiero caseario a causa dell'emergenza legata alla diffusione del Covid-19, ha chiarito che gli operatori potranno utilizzare il “siero di latte" negli impianti incentivati di produzione di energia elettrica alimentati a biogas.

Tuttavia, al fine di determinare gli eventuali effetti dell'intervento in argomento sul contratto di incentivazione, l'operatore è tenuto a trasmettere un'istanza di “Modifica della configurazione impianto", ai sensi delle “Procedure Operative di Gestione Esercizio degli impianti con incentivi diversi dal Conto Energia" del 20 dicembre 2017 (nel seguito, Procedure Operative), utilizzando esclusivamente l'applicativo informatico SIAD disponibile nel Portale Informatico del GSE.

All'istanza dovrà essere allegata:

·        copia dei titoli originari all'esercizio dell'impianto e di autorizzazioni, nulla osta, comunicazioni previste dalle Disposizioni regionali per l'uso del “siero di latte";

·        i contratti di conferimento del “siero di latte";

·        la nota a firma del Legale Rappresentante con cui si riserva di integrare, esclusivamente mediante il SIAD, la documentazione trasmessa con quanto previsto dalle Procedure Operative.

 

APPROFONDIMENTI

Il Ministero della Salute – Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la nutrizione, con la nota del 23 marzo 2020 n. 10378, ha ribadito le criticità in cui versa il settore lattiero caseario, ed  ha disposto le seguenti misure straordinarie: «è consentito l’invio di latte e dei derivati della lavorazione, come sottoprodotti, agli impianti di digestione anaerobica conformi al Regolamento (CE) 1069/2009, in deroga alla composizione delle matrici in ingresso ai biodigestori, contenuta nelle singole autorizzazioni e in assenza di impianto di pastorizzazione (se l’autorità competente non ritiene che presentino un rischio di diffusione di una grave malattia trasmissibile all’uomo o agli animali); «Per i biodigestori già operativi ai sensi della normativa ambientale, in considerazione delle sopraggiunte carenze di personale per l’espletamento del sopralluogo, qualora venga richiesto anche il riconoscimento ai sensi dell’art. 24 (g) del Reg. CE 1069/2009, al fine di velocizzare, vista l’urgenza, l’iter autorizzativo, si può procedere a rilasciare il riconoscimento condizionato, rinviando il sopralluogo e l’esame dei manuali nei tre mesi previsti per il rilascio del riconoscimento definitivo (art. 44 del Reg. CE 1069/2009)».

APPROFONDIMENTI DECRETI REGIONALI

Lombardia

La Lombardia è stata la prima Regione a favorire l’invio del siero di latte tal quale o concentrato quale sottoprodotto, presso gli impianti di produzione biogas autorizzati con determinate caratteristiche, ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e riconosciuti a sensi al Regolamento (CE) n. 1069/2009, anche con deroga alla composizione delle matrici in ingresso ai biodigestori contenuta nelle singole autorizzazioni.

Le nuove disposizioni, valide fino al 31 maggio 2020, sono state reintrodotte dalla Lombardia, con  Dgr 30 marzo 2020, dopo l’annullamento dei due precedenti decreti dirigenziali (n. 3419 del 16 marzo 2020 e n. 3471 del 24 marzo 2020) “per la necessità di ulteriori approfondimenti giuridici” .

·       Dgr 30 marzo 2020

Veneto

anche il Veneto consente alcune deroghe nell’alimentazione degli impianti a biogas. Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 31 del 16 marzo 2020 la Regione consente infatti il conferimento di siero e dei sottoprodotti a base di latte derivanti dalle lavorazioni lattiero-casearie, quali sottoprodotti di origine alimentare, presso gli impianti alimentati a biogas indicati nell’allegato A al provvedimento, a condizione che questi abbiano ricevuto dall’autorità sanitaria competente il riconoscimento condizionato ai sensi del Reg (CE) 1069/09.

La deroga veneta vale fino al 30 settembre.

·        decreto del Presidente della Giunta regionale n. 31 del 16 marzo 2020

 

Piemonte

 

L’autorizzazione del Piemonte arriva con il Dgr 27 marzo 2020, n. 18-1176 si consente l’invio di siero di latte, tal quale o concentrato, quale sottoprodotto, agli impianti di digestione anaerobica autorizzati ai sensi del 387/2003, senza dover procedere alla richiesta di modifica dell’elenco delle matrici in ingresso ai biodigestori contenuta nelle singole autorizzazioni.

Qualora gli impianti non siano conformi, per quanto riguarda l’impiego del siero di latte, al regolamento europeo n. 1069/2009 sui sottoprodotti animali, è necessario presentare un’istanza preventiva all’Asl territorialmente competente.

In ogni caso, il gestore dell’impianto di biogas deve dare preventiva comunicazione alla Provincia che ha concesso l’autorizzazione ai sensi del Dlgs 387/2003 e alla Asl territorialmente competente, indicando i quantitativi che intende impiegare e lo stabilimento di trasformazione di provenienza del siero di latte.

Le disposizioni contenute nella Dgr 27 marzo 2020, n. 18-1176 del Piemonte saranno in vigore fino a 30 marzo 2020.

·        Dgr 27 marzo 2020 Regione Piemonte

 

Conversione in legge del decreto Cura Italia

Intanto un emendamento approvato al Senato al disegno di legge n. 1766 entra nel merito del problema per tutte le Regioni d’Italia.

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