rinnovo degli incentivi per il biogas agricolo anche per l’anno 2022 

  • Pubblicato il: 22/02/2022 

  • Biogas 

È stato approvato dal Senato con fiducia nella seduta del 21 febbraio il D.L. Milleproroghe (ddL C. 3431-A/R di conv. del D.L. n. 228/2021), che dispone la proroga anche per il 2022 degli incentivi per nuovi impianti di biogas agricoli fino a 300 kW, alle stesse condizioni di accesso dell’anno scorso.

La proroga all’anno 2022 riguarda gli incentivi previsti dall’articolo 1, comma 954 della L. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), modificato dall'articolo 31-ter, comma 1, del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021), relativi agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici, nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto.

Grazie all’impegno di Coldiretti il “milleproroghe” ha infatti rinnovato anche per il 2022 gli incentivi, secondo le modalità e le tariffe del D.M. 23/06/2016, per nuovi impianti a biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW, facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola e/o di allevamento, e aventi determinate caratteristiche. Il contingente di spesa annua è pari a 25 milioni di euro per gli impianti che risultano in graduatoria a Registro (pari a 500 milioni in 20 anni, che si sommano alle tre precedenti analoghe misure di sostegno del 2019, 2020 e del 2021).

La misura congiuntamente al combinato disposto delle modifiche introdotte dal decreto Semplificazioni (L. n. 108/2021), che garantisce alle imprese agricole la possibilità di alimentare gli impianti di biogas anche con i conferimenti degli effluenti zootecnici e di sottoprodotti, nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi della prevalenza, e ai chiarimenti ricevuti dal GSE sulla corretta interpretazione della normativa tecnica di settore,  rappresenta una significativa opportunità per le imprese zootecniche associate intenzionate a partecipare al prossimo bando di iscrizione a Registro.

APPROFONDIMENTI:

 

L’articolo 12, comma 9-ter della L. 26 febbraio 2021 n. 21 (Milleproroghe) dispone la proroga per il 2021 degli incentivi previsti dalla Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), secondo le modalità e le tariffe del D.M. 23/06/2016, per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW, aventi determinate caratteristiche.

A poter richiedere gli incentivi sono gli imprenditori agricoli, le società agricole, organizzati anche in forma consortile. Al riguardo, si specifica che sono ammesse soltanto le forme consortili che costituiscono soggetto giuridico. Le forme associative come il “contratto di rete” possono essere considerate “forme consortili” nel solo caso di acquisizione della soggettività giuridica ai sensi di legge.

Gli impianti devono necessariamente far parte del ciclo produttivo di una impresa agricola e/o di allevamento. E se realizzati in aree agricole vulnerabili ai nitrati avranno priorità nella formazione delle graduatorie.

È obbligatorio recuperare l’energia termica dell’impianto di biogas, con esclusione del calore impiegato per la regolazione termica del processo di digestione, per alimentare delle utenze termiche dei processi aziendali.

La biomassa di alimentazione dell’impianto deve provenire esclusivamente da allevamenti, attività agricole dell’azienda agricola realizzatrice o di uno o più soggetti consorziati, ovvero, nel caso di prodotti o colture di secondo raccolto, dai terreni in disponibilità degli stessi. Sono pertanto esclusi i conferimenti da parte di soggetti differenti.

Inoltre l’alimentazione dell’impianto deve derivare per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto.  Al riguardo è importante ricordare che la norma introdotta utilizza definizioni di biomasse differenti rispetto a quanto previsto nel decreto applicati DM 23 giungo 2016. Quindi il combinato delle due norme, sulla base dell’interpretazione data dal GSE, porta alla possibilità di impiego di matrici in ingresso dell’impianto secondo 4 configurazioni, sottostanti a 2 casistiche macro, come semplificato nello schema.

Pertanto la tariffa incentivante massima di 233 €/MWh (al netto di eventuali riduzioni) è riconosciuta solo se le matrici che compongono l’alimentazione sono per almeno il 70% reflui e sottoprodotti (ricompresi in Tab.1-A del DM 23 giugno 2016); e il 30% di prodotti di origine biologica (ricompresi in Tab. 1-B del DM 23 giugno 2016, come il sorgo, triticale, loiessa, trifoglio, erba medica, favino, veccia, tabacco, canapa, panico, ecc… ec), tra cui è ammessa la possibilità di utilizzare un 20% di colture di secondo raccolto. In tutti i casi i requisiti di provenienza e le quantità delle materie utilizzate devono essere verificate dal Mipaaft con la procedura semplificata di cui all’art. 8, c. 10, del DM 6 luglio 2012. Inoltre il GSE verifica le quantità e la provenienza delle biomasse anche sulla base del piano di coltivazione del fascicolo aziendale.

 

 

L’ammissione agli incentivi dovrà avvenire secondo le stesse procedure e modalità definite dal GSE e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di Euro, pari ad un contigente di potenza di 22,999 MW.

 

Nel dettaglio, sono state previste due diverse modalità di ammissione, a seconda della potenza dell'impianto:

- accesso diretto: gli impianti fino a 100 kW possono presentare, in alternativa all’iscrizione ai Registri, domanda a seguito dell'entrata in esercizio;

- iscrizione ai Registri: gli impianti di potenza superiore a 100 kW e fino 300 kW devono essere iscritti allo specifico Registro per l'assegnazione del contingente di potenza disponibile e, se rientrati in posizione utile, possono presentare domanda dopo aver realizzato l'impianto. Gli impianti fino a 100 kW possono optare per l'iscrizione al Registro invece dell'accesso diretto.

Il Gestore dei servizi energetici-GSE Spa, vero la metà di novembre, forma e pubblica la graduatoria delle domande iscritte a registro nel suo sito internet, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico fino a eventuale saturazione del contingente di potenza messo a bando:

a) impianti localizzati, in tutto o in parte, in aree agricole classificate vulnerabili ai nitrati;

b) impianti che richiedono una tariffa pari al 90 per cento;

c) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione a registro.

 

 

Approfondimenti:

 

·         Circolare interna n. 170_20/AE del 28 luglio 2020

·         Procedure Applicative del DM 23 giugno 2016 

·         Revisione Addendum delle Procedure Applicative  DM 23 giugno 2016 per 2° bando biogas del 08/09/2020

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