Misure per il contenimento dei costi dell'energia elettrica in materia di "extra-profitti" realizzati da alcuni impianti elettrici da fonti rinnovabili 

  • Pubblicato il: 28/03/2022 

  • Fotovoltaico 

La Legge del 28 marzo 2022, n. 25, di conversione, con modificazioni, del D.L. Sostegni ter (Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4), ha confermato la norma sull'imposizione a carico dei c.d. "extra-profitti" realizzati da alcuni impianti elettrici da fonti rinnovabili.

In sintesi l’art. 15-bis, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4,  introduce in via transitoria, per il periodo dal 1 febbraio al 31 dicembre 2022, un prezzo fisso di vendita dell’energia elettrica prodotta da alcuni impianti a fonte rinnovale. Ciò al fine di contenere gli attuali prezzi di mercato del consumo di energia elettrica. Si stima un gettito ricavabile a beneficio del Fondo presso la CSEA di 1,3 MLD €.

Si tratta in sostanza di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete. Pertanto ciascun produttore titolare di impianti delle tipologie individuate sarà tenuto a restituire (o a ricevere, nel caso sia negativa) la differenza tra il prezzo di mercato e un ricavo medio di riferimento determinato convenzionalmente (vedi Tabella allegata).

Ad essere interessati sono:

·      Gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato dell’energia. Ovvero quelli incentivati con i decreti interministeriali 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006 (I°Conto Energia), 19 febbraio 2007 (II°Conto Energia), 6 agosto 2010 (III°Conto Energia) e 5 maggio 2011 (IV°Conto Energia, e per quest’ultimo, ad eccezione degli impianti che beneficiano dell’incentivo di tipo “feed in tariff”).

·      Gli impianti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW  alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica, che non accedono a meccanismi di incentivazione se entrati in esercizio prima del 1 gennaio 2010.

Sono esclusi da tali disposizioni i contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento in tabella, limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.

A breve i produttori interessati dalla norma dovranno trasmettere al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE) una dichiarazione attestante le informazioni necessarie, individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

Il GSE calcolerà quindi il "valore medio" di riferimento dell'energia per verificare se l'impianto debba pagare o ricevere una differenza sulla produzione, in ogni caso nel solo periodo dal 1 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 (meccanismo di compensazione "a due vie").

La differenza è calcolata tra un prezzo di riferimento zonale indicato nella Tabella allegata e il prezzo di mercato, che si differenzia in base alla casistica e al relativo contratto di vendita (ai sensi del comma 3, art. 15-bis, del D.L. 4/2022).

In relazione agli impianti che accedono al ritiro dedicato dell'energia (ovvero in caso di contratti RID per la vendita di energia, sottoscritti con il GSE), le partite economiche saranno calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione economica totale annua non inferiore a quella derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti.

Si attende adesso di capire come l'ARERA intenderà regolamentare nel dettaglio la nuova normativa, come il GSE dovrà applicarla, considerato anche che la norma incide esclusivamente sull’attività di produzione, senza catturare gli eventuali extra-profitti realizzati, anche grazie alle cessioni infragruppo, dai trader o dai venditori al dettaglio. Per esempio, da una cessione dal produttore attraverso un contratto a termine potrebbero, poi, comunque, derivare ulteriori profitti per il soggetto cessionario, a seguito di ulteriori vendite sul mercato spot o a clienti finali a prezzi più elevati.

Tabella - Prezzi di riferimento in Euro/MWh per ciascuna zona mercato

CNOR

CSUD

NORD

SARD

SICI

SUD

Centro Nord

Centro SUD

Nord

Sardegna

Sicilia

Sud

58

57

58

61

75

56

Nota illustrativa

 

Per capire l’intento della disposizione, appare utile richiamare alcune parti della relazione tecnica al provvedimento, nella quale viene rilevato che gli incentivi al fotovoltaico cosiddetti in “Conto energia” hanno previsto, in aggiunta al prezzo di mercato riconosciuto per l’energia prodotta, il pagamento di una tariffa fissa, indipendente dal valore del prezzo di mercato dell’energia. Gli effetti di questo tipo di incentivo fisso pesano sulla bolletta per circa 6 miliardi/anno. Pertanto gli impianti fotovoltaici stanno quindi beneficiando di un incentivo fisso, cui si aggiungono i proventi della vendita dell’energia, raggiungendo – sulla base dell’andamento del mercato spot dell’energia – prezzi molto più elevati rispetto a quelli correnti o comunque prevedibili nei momenti in cui sono state adottate le decisioni di investimento ed è stato definito il livello dell’incentivo.

Anche la relazione illustrativa al provvedimento si muove nella stessa direttrice.

 

Con riferimento agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse del Conto energia la relazione illustrativa precisa che si tratta di impianti entrati in esercizio prima del 2014. Tali impianti, attualmente, beneficiano (in aggiunta all’incentivo fisso goduto) dei proventi della vendita dell’energia che, nell’attuale congiuntura in cui si registra una impennata del prezzo del gas, è remunerata a prezzi molto più alti rispetto a quelli prevedibili al momento di adozione delle decisioni di investimento.

 

Per quanto riguarda gli impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica, che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria, e che sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, la relazione illustrativa motiva questa limitazione specificando che si intende riferire l’intervento agli impianti FER non incentivati entrati in funzione prima del 2010, i quali – secondo la valutazione fatta – hanno generalmente ormai ammortizzato gli investimenti del capitale e che, utilizzando fonti rinnovabili, non presentano costi variabili di acquisto del combustibile (essendo alimentati da sole, vento, acqua e calore geotermico). Anche tali impianti si trovano, pertanto, in una situazione analoga alla prima categoria, “godendo di un aumento dei ricavi della vendita legati ai maggiori costi della CO2 e del gas naturale”, pur non dovendo sopportare tali costi.

Il Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolaninell’audizione svoltasi il 18 gennaio 2022 sui prezzi dell'energia e sulla sicurezza degli approvvigionamenti, anche in relazione alla strategia europea d'intervento e di sostegno (il video è disponibile qui), aveva in parte anticipato le misure adottate.

 

Per comprendere meglio il meccanismo in figura 1 (ripresa dalla relazione illustrativa) è riportato un esempio dei possibili proventi ottenuti nel 2021 da un impianto fotovoltaico che ha avuto accesso al cosiddetto “secondo Conto energia” (incentivo fisso a 330 euro/MWh) e ha venduto l’energia prodotta sul mercato spot. L’aumento dei proventi iniziato nella seconda parte del 2021 appare evidente.

 

La forte variabilità del prezzo del mercato spot, a causa del costo del gas, ha reso, in questa congiuntura, evidentemente instabile questo tipo di incentivo determinando un extra margine per i produttori. Specularmente, il meccanismo potrebbe anche operare anche in senso opposto, nelle fasi in cui il prezzo dell’energia scendesse al di sotto dei valori attesi al momento dell’investimento.

In analoga situazione si trovano gli impianti a fonti rinnovabili non incentivati ormai ammortizzati che quindi stanno godendo di un aumento dei ricavi dalla vendita legati ai maggiori costi della CO2 e del gas naturale. Costi, tali ultimi, che, tuttavia, non stanno sopportando.

La norma intende, quindi, stabilizzare il trattamento di tutti questi impianti, vincolando gli operatori a restituire gli extra-profitti guardando alla vendita dell’energia rispetto a un prezzo “equo” ante-crisi, con un meccanismo “a due vie”. L’intervento è stato limitato nel tempo considerando la logica emergenziale attuale e la straordinarietà della misura. Gli effetti del meccanismo a due vie è mostrato in figura 2.

 

 

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