Siero di latte agli impianti di biogas in Lombardia 

  • Pubblicato il: 17/03/2020 

  • Biogas 

Con il Decreto n. 3419/2020 del 16 marzo 2020, la Regione Lombardia ha adottato Disposizioni urgenti per favorire l’invio del siero di latte tal quale o concentrato presso gli impianti di produzione di biogas.

 

A seguito dell’emergenza COVID-19 il settore lattiero-caseario sta attraversando un momento di estrema difficoltà soprattutto nelle Regioni, quali la Lombardia, maggiormente colpite, dove il latte continua necessariamente ad essere prodotto quotidianamente dalle stalle.

 

Tenuto conto della riduzione forzata di personale nei caseifici, la riduzione del ritiro del siero da parte delle imprese che lo trasformano come pure la drastica riduzione degli ordini da parte dell’HORECA, la Regione Lombardia, con l’impegno costante di Coldiretti, ha adottato un decreto con efficacia immediata e valido fino al 30 aprile, che consente di destinare il siero di latte tal quale o concentrato presso gli impianti di produzione di biogas e presso tutti gli altri impianti di bio-digestione anaerobica autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 387 del 2003.

 

Pertanto, il decreto n. 3419/2020 della Regione Lombardia stabilisce:

1.      di consentire nel rispetto di quanto indicato nella nota di Regione Lombardia n.14690 del 27.3.2014, l’invio di siero di latte tal quale o concentrato, quale sottoprodotto, ,agli impianti autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”, e conformi al Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante “norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)”, in deroga alla composizione delle matrici in ingresso ai biodigestori contenuta nelle singole autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;

 

2.      di consentire nel rispetto di quanto indicato nella nota di Regione Lombardia n.14690 del 27.3.2014, l’invio del siero di latte tal quale o concentrato, quale sottoprodotto, purché pastorizzato, all’interno di tutti gli altri impianti di biodigestione anaerobica autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”, in deroga alla composizione delle matrici in ingresso ai biodigestori contenuta nelle singole autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;

 

3.      di stabilire che nei casi di cui ai punti 1 e 2 il Gestore ne da’ preventiva comunicazione, che avrà effetto immediato, all’Autorità competente;

 

4.      di fare salve la potenzialità energetica e le prescrizioni contenute nelle singole autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 ivi inclusi i valori limite alle emissioni;

 

5.      di stabilire che le presenti disposizioni abbiano validità immediata ed efficacia sino al 30 di Aprile;

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