al via le Qualifiche e gli incentivi per il Biometano 

  • Pubblicato il: 06/08/2015 

  • Biogas 

Parte una nuova sfida alla una rivoluzione della generazione distributita, con la valorizzazione del biometano.

Il GSE ha pubblicato oggi la Procedura di qualifica degli impianti di produzione di biometano e le Procedure applicative per la richiesta e il rilascio degli incentivi per il biometano trasportato con modalità extra rete, come definito nel decreto biometano (artt. 4 e 5 del DM 5 dicembre 2013 c.d.).

Ii documenti costituiscono parte integrante delle procedure applicative che il GSE è tenuto a pubblicare in attuazione del decreto 5 dicembre 2013 (decreto biometano, il DM 5 dicembre 2013) e riguarda, nello specifico, le modalità per il calcolo e il rilascio dell’incentivo nei casi di biometano utilizzato nei trasporti o in impianti CAR-Cogenerazione ad Alto Rendimento senza immissione nella rete di trasporto e distribuzione del gas naturale, ossia mediante connessione diretta degli impianti di produzione ai siti di consumo o tramite carro bombolaio o mezzo di trasporto con caratteristiche similari (quali autocisterna per il trasporto GNL) o rete privata.

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inquadramento

Come noto, il decreto 5 dicembre 2013 (“decreto biometano”) definisce le misure per l’incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale. Con la deliberazione 46/2015/R/gas, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (“Autorità”) ha emanato le direttive per la connessione di impianti di biometano alle reti del gas naturale e disposizioni in merito alla determinazione delle quantità ammesse agli incentivi.

Tuttavia, il quadro tecnico-normativo in materia di incentivazione del biometano non risulta ad oggi completo, in particolare per alcune fattispecie previste dal sopra indicato decreto.

In particolare, l’art. 8, comma 9 del decreto biometano stabilisce che, nelle more dell’entrata in vigore delle norme europee per le specifiche di qualità del biometano per uso autotrazione e delle specifiche tecniche europee per l'immissione del biometano nelle reti, da emanarsi da parte del CEN in attuazione del mandato M/475 CE, al fine di tutelare la salute delle popolazioni e assicurare l’ottimale funzionamento degli autoveicoli, sono consentite le sole immissioni nella rete del gas naturale (come definita all’art.1, comma 3 del decreto biometano) del biometano ottenuto da biogas derivante da digestione anaerobica di prodotti biologici, sottoprodotti e della frazione organica di rifiuti da raccolta differenziata (FORSU). Sono, pertanto, attualmente escluse le immissioni nella rete del gas naturale del biometano derivante da biogas prodotto per via termochimica (gas da processi di piro-gassificazione), gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e da fermentazione di fanghi e rifiuti diversi dalla FORSU.

Con riferimento alla qualità del biometano immesso nella rete di trasporto e distribuzione del gas naturale, la deliberazione dell’Autorità 46/2015/R/gas, pone in capo al gestore di rete la definizione e pubblicazione delle specifiche di qualità del biometano per l’immissione nella propria infrastruttura, specificando che, in ogni modo, per l’intera durata del mandato europeo M/475, il gestore di rete deve riferirsi alle disposizioni vigenti di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e alle condizioni individuate dal decreto biometano, in merito all’esclusione del biometano derivante da biogas/gas prodotto per via termochimica, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, fanghi e da rifiuti diversi dalla FORSU. Il biometano deve, tra l’altro, essere tecnicamente libero da tutte le componenti individuate nel rapporto UNI/TR 11537, per le quali non sono già individuati normativamente i limiti massimi.

Il provvedimento dell’Autorità dispone altresì che il produttore di biometano garantisca la conformità del biometano immesso nella rete del gas alle specifiche di qualità, ai vincoli di pressione e di capacità e assicuri che, in relazione, alle matrici utilizzate, esso sia odorizzabile secondo le norme tecniche vigenti e non presenti caratteristiche tali da annullare o coprire l’effetto delle sostanze odorizzanti previste dalla normativa di riferimento.

Gli impianti di produzione di biometano, ai fini dell’accesso agli incentivi, devono pertanto soddisfare tutti i requisiti tecnici e rispettare le relative norme di settore, ove definite dall’ Autorità e dagli Enti di normazione preposti, relative agli standard di qualità e di odorizzazione, e in particolare le indicazioni tecniche per l’immissione nelle reti di trasporto e distribuzione del biometano contenute nel rapporto tecnico UNI/TR 11537:2014 “Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale”, elaborato dal CIG.

In attuazione del suindicato provvedimento adottato dall’Autorità, i gestori di rete devono attivare le procedure per modificare i propri codici di rete, aggiornandoli con una serie di elementi mirati a favorire l’immissione del biometano, tra cui:

- la definizione di specifiche di qualità del biometano per l’immissione nelle reti (pressione, temperatura, riferimento entalpico, PCS, e specifiche di qualità per tutti i componenti previsti, in coerenza con la normativa vigente);

- la definizione di criteri per la presentazione e l’accettazione della richiesta di connessione degli impianti di biometano;

- la definizione di criteri per il conferimento e per la cessione di capacità di trasporto in corrispondenza dei Punti di Entrata alla RN da produzioni nazionali di biometano, ai fini del trasporto e del bilanciamento del gas;

- la realizzazione dei punti di consegna da produzioni di biometano (richiesta, localizzazione del punto, valutazione tecnico-economica, comunicazione esito e offerta, realizzazione, documentazione necessaria);

- le modalità di rilevazione dei parametri di qualità e le specifiche degli strumenti di misura.

Pertanto, il meccanismo di incentivazione del biometano, in particolare nei casi di immissione nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, non può prescindere dall’evoluzione dei codici di rete, nonché dalla definizione e pubblicazione delle specifiche di qualità del biometano.

 

Analogamente, l’attuazione dello specifico regime di incentivazione che prevede il ritiro e la vendita del biometano, da parte del GSE, per impianti con capacità produttiva fino a 500 Smc/h, di cui all’art.3, comma 3 del decreto biometano, è subordinata alla completa attuazione del quadro normativo e regolatorio, anche con riferimento a quanto previsto dalla deliberazione 210/2015/R/gas, recante: “Direttive in tema di processi di mercato relativi all’immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale. Prima attuazione”

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come presentare la Richiesta di Qualifica

Per ora nelle more della predisposizione dell’applicativo informatico dedicato, la richiesta di qualifica deve essere inviata, unitamente alla documentazione richiesta, solo ed esclusivamente da una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo email qualifiche.biometano@pec.gse.it.

Per inviare la richiesta di qualifica dell’impianto di produzione di biometano (trasmissione della Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio - vedi format per richiesta di qualifica a progetto e in esercizio – e di copia del documento di identità del sottoscrittore) è necessario inviare al GSE una PEC avente ad oggetto la seguente dicitura: “BIOMETANO – RICHIESTA DI QUALIFICA – nome del Soggetto Responsabile”.

Per trasmettere, contestualmente, al GSE gli allegati relativi alla medesima richiesta di qualifica, è necessario inviare una o più ulteriori PEC, aventi ad oggetto la seguente dicitura: “BIOMETANO – RICHIESTA DI QUALIFICA – nome del Soggetto Responsabile - Trasmissione allegati – email 1/N”.

L’invio della richiesta di qualifica determina l’impegno, da parte del soggetto richiedente, a corrispondere al GSE un contributo per le spese di istruttoria pari a € 500,00, oltre IVA se dovuta, per ciascuna richiesta, come stabilito dall’art. 7, comma 7, del DM 5 dicembre 2013.

Il GSE, a seguito della ricezione della richiesta di qualifica, provvederà a inviare via PEC al soggetto richiedente la fattura con l’importo relativo al contributo di istruttoria. Le nuove disposizioni si applicano, nei prossimi mesi, secondo le tempistiche previste dal DM 19 maggio 2015.

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come richiedere gli incentivi

Seguire le procedure applicative circa le modalità per il calcolo e il rilascio dell’incentivo nei casi di biometano utilizzato nei trasporti o in impianti CAR senza immissione nella rete di trasporto e distribuzione del gas naturale (extrarete).

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Allegati:

 Procedura di qualifica degli impianti di produzione di biometano 

 Procedure applicative per la richiesta e il rilascio degli incentivi per il biometano trasportato con modalità extra rete

Approfondimenti:

Biometano

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