fotovoltaico: lo spalma incentivi alla Corte Costituzionale
Il TAR del Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dello “spalma incentivi” fotovoltaico, ovvero dell’articolo 26, comma 3, del decreto-legge 91 del 2014, convertito dalla legge n. 116 dell’11 agosto 2014, che ha ridotto gli incentivi per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW.
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In particolare, i giudici amministrativi hanno deciso che, prima di giudicare la fondatezza o meno dei ricorsi presentati contro i provvedimenti emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal GSE- Gestore dei Servizi Energetici, è necessario che sia la Corte Costituzionale a decidere circa la costituzionalità della citata norma che, secondo i ricorrenti, violerebbe alcuni principi fondamentali della Costituzione. Nell’eventualità in cui la norma del 2014 venisse dichiarata incostituzionale la conseguenza sarebbe il ripristino degli incentivi nella misura pregressa, con effetto “erga omnes” ossia per tutti i soggetti aventi diritto agli incentivi, non soltanto quindi per chi ha fatto ricorso.
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In ordine alla vicenda giudiziaria, va ricordato che il TAR del Lazio, con una prima ordinanza del 19 dicembre dello scorso anno, non aveva accolto la richiesta di sospensione dell’efficacia del DM 17/10/2014 e del DM 16/10/2014 aventi ad oggetto le modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivati fotovoltaiche e l’approvazione delle modalità operative per l’erogazione delle tariffe da parte del GSE-Gestore dei Servizi Energetici. La mancata sospensione comporta che ancora oggi sia valida l’applicazione della rimodulazione degli incentivi disposta dai suddetti provvedimenti.
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Nel prosieguo del giudizio, il TAR del Lazio si è recentemente pronunciato sulle cosiddette “questioni pregiudiziali”, il cui esito è stato il seguente:
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ha accolto, come detto, la richiesta di rimettere alla Corte Costituzionale la decisione sulla costituzionalità o meno della norma di legge su cui si fonda il DM e il provvedimento del GSE (peraltro, la questione è stata considerata fondata dal TAR non per tutti gli aspetti sollevati dai ricorrenti);
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ha rigettato la richiesta del Ministero di considerare competente a decidere il giudice civile, dichiarando che la controversia rientra nell’ambito di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
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ha dichiarato ammissibili le azioni di accertamento, rilevando come “la circostanza, poi, che, nel caso di specie, venga in rilievo il diritto al mantenimento delle condizioni contrattuali contenute in una convenzione di diritto privato, non sembra possa sottrarre a questo giudice la cognizione della controversia”;
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ha rinviato ad un successivo momento la decisione in ordine all’eventuale contrasto tra i provvedimenti impugnati ed il Trattato sulla Carta Europea dell’energia.
Approfondimenti:
ordinanza N°06618/2014 REG.PROV.CAU.
ordinanze 24 giugno 2015, n. 8671 e 8674, 25 giugno 2015, n. 8689, e 3 luglio 2015, n. 8898
sentenza non definitiva TAR Lazio N°_1
sentenza non definitiva TAR Lazio N°_2
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