il 5° conto energia fotovoltaico 

  • Pubblicato il: 16/04/2012 

  • Fotovoltaico 

Alla luce della lettura dell’ultima bozza in circolazione del V° Conto Energia, si evidenziano le seguenti novità e alcune criticità, che interessano il settore agricolo.

 

La bozza disponibile è disponibile al seguente link >> 

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Rispetto al , DM 05/05/2011 IV Conto Energia , la bozza di decreto interministeriale del V Conto Energia contiene delle riduzioni tariffarie per quanto riguarda la tariffa riconosciuta agli impianti realizzati su fabbricati rurali e su serre.

 

comma 2 art. 14 DM 05/05/2011

IV Conto Energia

Nuova bozza art.5

V Conto Energia

2.  Fatte salve le disposizioni interpretative di cui all'art. 20 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici». Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%. Ai soli fini di cui al presente decreto, i fabbricati rurali sono equiparati agli edifici, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.

2. Fatte salve le disposizioni interpretative di cui all'articolo 20 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici». Alla medesima tariffa sono ammessi gli impianti realizzati su fabbricati rurali, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico. Per l’accesso al beneficio di cui al presente comma, le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 30%; negli altri casi le serre accedono alla tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici.

 

 

Le principali novità sono di seguito descritte:

 

1.              Nel testo in vigore del IV Conto Energia (DM 05/05/2011),  gli incentivi spettanti agli impianti realizzati su fabbricati rurali sono pari alle tariffe relative agli impianti realizzati su edifici, in quanto equiparati agli incentivi stessi.

Con il nuovo decreto viene meno questa equiparazione e la tariffa d’incentivazione, è “ pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici».

2.             Altra novità riguarda le serre nel testo in vigore, si prevede che per ottenere gli incentivi una serra deve avere “ un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%”, nel nuovo decreto, questo rapporto è ridotto al 30%, garantendo così un migliore gradiente di illuminazione per falde esposte a sud.

Inoltre le serre con  un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 30%, prendono come incentivo a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici».

Quelli che hanno un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa superiore al 30%, accedono alla tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici.

3.             La bozza del V Conto energia fa salvi gli effetti dell’art 65 del D.L. del 24/01/2012 n.1, modificato e convertito in Legge n.27 del 24/03/2011.

 

L’Allegato 3-A comma 1 lettera e), prevede che per i soli impianti con moduli collocati a terra è necessario dimostrare il certificato di destinazione d’uso del terreno con indicazione delle particelle catastali interessate e, qualora trattasi di terreno agricolo, la documentazione idonea a dimostrare la coerenza dell’intervento con le disposizioni dell’articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2011, n. 27, meglio precisata nelle regole applicative di cui all’articolo 10, comma 4.

 

 

L’ art 65 del D.L. del 24/01/2012 n.1 (convertito in Legge n.27 del 24/03/2011) prevede:

I.     al comma 1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

 II.     al comma 2. Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. E' fatto inoltre salvo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che l’impianto entri in esercizio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

III.            Il divieto di cui al comma 1, articolo 65, D.L. del 24/01/2012 n.1, non si applica:

·      agli impianti a terra in aree agricole “realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare”. Questo è senza dubbio un trattamento di favore concesso al Ministero della Difesa, che tramite la società Difesa Spa è interessata alla realizzazione di grandi impianti fotovoltaici.

·      agli impianti a terra in aree agricole che, in data 25 marzo 2012, hanno già conseguito l’autorizzazione. Tali impianti debbono entrare in esercizio entro il 21 settembre 2012 e rispettare inoltre le seguenti condizioni (previste dall'articolo 10, commi 4 e 5 del Dlgs 28/2011):

comma 4, articolo 10, Dlgs 28/2011. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2:

a)  la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;

b)  non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.

comma 5, articolo 10, Dlgs 28/2011. I limiti di cui al comma 4 non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni.

·      agli impianti a terra in aree agricole che hanno conseguito l'autorizzazione entro il 29 marzo 2011 (data di entrata in vigore del Dlgs 28/2011) o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento dell'autorizzazione entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro il 24 maggio 2012.

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consulta la  Bozza ufficiale del V Conto energia fotovoltaico

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