la Corte Costituzionale e la legittimità dello spalmaincentivi fotovoltaico 

  • Pubblicato il: 30/01/2017 

  • Fotovoltaico 

La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità dello spalma incentivi fotovoltaico essendo “un intervento che risponde ad un interesse pubblico, in termini di equo bilanciamento degli opposti interessi in gioco, volto a coniugare la politica di supporto alla produzione di energia da fonte rinnovabile con la maggiore sostenibilità dei costi correlativi a carico degli utenti finali dell’energia elettrica”.

 

 

Così la Corte, con la sentenza n.16 del 2017, ha sentenziato sui sessantatre giudizi amministrativi riuniti di analogo contenuto di legittimità costituzionale promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III-ter, in merito al così detto “Spalmaincentivi”, il decreto legge che ha rimodulato a partire dal 2015 gli incentivi erogati nel settore dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 200kW e incentivata con il meccanismo del conto energia.

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Ad essere interessati dalla norma sono stati 12.907 impianti fotovoltaici, il 2,4% degli impianti complessivamente incentivati, che con una potenza installata complessiva di 10.598 MW rappresentano però il 58% della potenza totale.

 

Premesso che gli incentivi al fotovoltaico rientrano, infatti, tra i cosiddetti oneri generali del sistema elettrico e sono posti (anche) a carico del cliente finale, che li paga direttamente, in ragione della copertura di cui alla componente A/3 della bolletta elettrica. La Corte ha evidenziato che il legislatore del 2014 è intervenuto in un contesto congiunturale nel quale – a fronte della remuneratività delle tariffe incentivanti per l’energia solare prodotta da fonte fotovoltaica, rivelatasi progressivamente più accentuata, sia rispetto anche ai costi di produzione (in ragione del repentino sviluppo tecnologico del settore), sia rispetto al quadro complessivo europeo – era venuto specularmente in rilievo il crescente peso economico di tali incentivi sui consumatori finali di energia elettrica (in particolare sulle piccole e medie imprese costituenti il tessuto produttivo nazionale).

Ed ha operato, con logica perequativa, al dichiarato fine di «favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili» (art. 26, comma 1, d.l. n. 91 del 2014) e di «pervenire ad una più equa distribuzione degli oneri tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici», prevedendo a tal proposito che i minori oneri per l’utenza derivanti dalla rimodulazione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici siano, appunto, «destinati alla riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione ..» (art. 23

d.l. citato).

 

Anche il TAR del Lazio ha riconosciuto, del resto, che «non sono certo contestabili gli scopi complessivi avuti di mira dal legislatore che intende “pervenire a una più equa distribuzione degli oneri tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici”, distribuendo tra costoro “i minori oneri per l’utenza” derivanti, tra le altre, dalle misure dell’art. 26», ma sostiene che la disposizione impugnata sarebbe, comunque, lesiva del principio dell’affidamento per il carattere «improvviso ed imprevedibile» dell’operata rimodulazione riduttiva di incentivi che, sulla base della pregressa legislazione di settore e in adesione alle indicazioni di carattere europeo, sarebbero stati loro concessi con garanzia di “stabilità”.

 

Ma la Corte ha ritenuto che la mutazione ex lege dei rapporti di durata non può ritenersi illegittima anche quando incide sugli stessi in modo «improvviso e imprevedibile», oltre che in consonanza con le linee di indirizzo di fonte internazionale ed europea, la cui normativa di applicazione ha assunto il fine, tra l’altro, di «garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio».

 

Inoltre la garanzia di costanza dell’incentivo per tutto il periodo di diritto non implica però, come necessaria conseguenza, che la correlativa misura debba rimanere, per venti anni, immutata e del tutto impermeabile alle variazioni proprie dei rapporti di durata. Ciò ancor più ove si consideri che le convenzioni stipulate con il Gestore non sono riducibili a contratti finalizzati ad esclusivo profitto dell’operatore (che dovrebbe vedere ferme le condizioni iniziali, per vent’anni, anche ove le condizioni tecnologiche mutino profondamente) ma costituiscono strumenti di regolazione, volti a raggiungere l’obiettivo dell’incentivazione di certe fonti energetiche nell’equilibrio con le altre fonti di energia rinnovabili, e con il minimo sacrificio per gli utenti che pure ne sopportano l’onere economico.

 

Per giunta, aggiungono i giudici, sia nel D.Lgs 28/11 che nella convenzione-tipo, sottoscritta dall’operatore elettrico con il Gestore dei Servizi Energetici SpA, si legge testualmente che “il GSE si riserva di modificare unilateralmente le clausole che, per effetto di eventuali evoluzioni normative e regolamentari, siano in contrasto con il vigente quadro di riferimento”. E il piano Destinazione Italia mirava esplicitamente al contenimento dei prezzi elettrici. Altrettanti fattori, scrive la Consulta, che non consentono di considerare imprevedibile una revisione ex post degli incentivi, “risultando la stessa anzi, in qualche modo, preannunciata e finalizzata proprio ad assicurare la “stabilità” presa in considerazione dalle leggi istitutive degli incentivi al fotovoltaico, come caratteristica dell'intero sistema e non del singolo incentivo; oltre a costituire un elemento fisiologicamente riconducibile al rischio normativo di impresa”.

 

La rimodulazione della tariffa, così articolata, è, inoltre, accompagnata da benefici compensativi e gli investimenti restano conclusivamente, in tal modo, salvaguardati dalla gradualità della rimodulazione, dalle varietà delle opzioni previste dalla legge e dalle misure compensative (che consentono di attenuare l’incidenza economica della riduzione dell’incentivazione), restandone, pertanto, assicurata l’equa remunerazione.

 

La diversa dimensione degli impianti, di potenza rispettivamente inferiore o superiore ai 200kW, di per sé giustifica, infatti, la rimodulazione delle tariffe solo relativamente a quelli di portata eccedente i 200 kW, che assorbono la maggior quantità di incentivi, con corrispettivo maggior onere sul sistema. Né maggior consistenza ha, infine, l’ipotesi adombrata di deteriore trattamento dei produttori da fonte solare rispetto agli altri percettori di incentivi parimenti finanziati dagli utenti attraverso i cosiddetti oneri generali di sistema.

 

Per Carlo Stagnaro, Capo della Segreteria del Ministro dello sviluppo economica e “padre” della discussa norma spalmaincentivi di cui seguì l'intera gestazione in qualità di consigliere per l'energia dell'allora ministro Guidi, sarebbe però fuorviante parlare solo del fotovoltaico, che pure è l'oggetto puntuale dell'intervento della Consulta. Lo spalma incentivi, infatti, si inseriva nell'ambito di un pacchetto di interventi più ampio e più ambizioso, che andava a incidere su molte delle rendite che si annidavano nella bolletta degli italiani. Il risparmio complessivo nel 2015 è stato stimato dal Ministero dello Sviluppo economico in circa 2,7 miliardi all'anno nel 2015, di cui 1,6 per le sole Pmi. E parte della riduzione è strutturale. Il pacchetto aveva dunque due peculiarità tutte sue, che lo distinguevano nettamente – anzi, lo mettevano in controtendenza – rispetto a tutti gli interventi precedenti in materia tariffaria. Infatti, da un lato il prelievo a carico dei consumatori elettrici veniva ridotto e non incrementato, in un'ottica di restituzione piuttosto che di elargizione; dall'altro la maggior parte delle risorse così risparmiate veniva veicolata a favore delle Pmi, che nel passato erano invece state tradizionalmente la “tasca profonda” a cui attingere. Una manovra, quindi, nel senso dell'equità, prima di tutto, anche perché i “tagli” (“non eccessivi”, dice la Corte in relazione al fotovoltaico) hanno seguito una logica non punitiva ma di ragionevolezza, nel tentativo di ricondurre i benefici entro livelli sostenibili.

Approfondimenti:

 spalma incentivi fotovoltaico

 sentenza n.16 del 2017

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